IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  100,  del  30
aprile 2016, 
 
                             A d o t t a 
 
 
                        la seguente modifica 
                all'allegato tecnico del regolamento: 
 
    il capitolo 5.1 e' sostituto come segue: 
      5.1.  Procedure  per  il  trattamento  in   forma   elettronica
dell'assegno. 
  Le procedure utilizzate per il  trattamento  in  forma  elettronica
dell'assegno devono consentire: 
    la presentazione al pagamento in forma  elettronica  dell'assegno
al trattario/emittente attraverso l'invio di  un  flusso  elettronico
unico contenente: 
      a) i soli dati  dell'assegno7  ,  per  gli  assegni  bancari  e
postali di importo sino a € 8.000 e  per  gli  assegni  circolari,  i
vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, senza limiti
di importo; 
      b) i dati8 e l'immagine dell'assegno firmata  digitalmente  per
gli assegni bancari e postali di importo superiore a € 8.000; 
  l'eventuale richiesta del trattario/emittente al negoziatore  della
trasmissione  dell'immagine  dell'assegno  sottoscritta   con   firma
digitale e la relativa risposta9 ; 
  la comunicazione dell'eventuale esito dell'impossibilita' di pagare
il titolo. 
  Le suddette procedure devono inoltre  consentire  la  comunicazione
dell'esito di protesto/constatazione equivalente o  dichiarazione  di
non protestabilita'. 
  La  presente  modifica  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2017 
 
                                                Il Governatore: Visco 
 
              Nota 7: Cfr. articolo 8 del Regolamento. 
              Nota 8: Cfr. articolo 8 del Regolamento. 
              Nota 9: Il processo, che si attiva con la richiesta del
          trattario/emittente cui deve far seguito il negoziatore con
          l'invio dell'immagine, deve completarsi entro e  non  oltre
          il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.