IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e,
in particolare l'art. 6, paragrafo 2, ove e' previsto che i cittadini
di Paesi terzi assunti illegalmente siano informati sistematicamente
e oggettivamente circa i loro diritti prima dell'esecuzione di
qualsiasi decisione di rimpatrio;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante
l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che, con
decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalita' e i
termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le
informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva
2009/52/CE;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante le norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' e i termini per garantire
ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE;
Adottano
il seguente decreto:
Art. 1
Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente
il cui soggiorno e' irregolare
1. Il datore di lavoro e' responsabile nei confronti del lavoratore
straniero assunto illegalmente il cui soggiorno e' irregolare, del
pagamento di:
a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione
concordato e' pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti
collettivi nazionali riferibili all'attivita' svolta per il livello e
le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori
all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di
lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere
rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi della legge 7 dicembre
1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;
b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che
il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione
legale del cittadino straniero, incluse le penalita' di mora e le
relative sanzioni amministrative.