La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in
materia di protezione dei minori a parita' di trattamento con i
minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai
minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione
di maggiore vulnerabilita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.