IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la Costituzione della Repubblica  italiana  del  27  dicembre
1947, in particolare l'art. 10, comma  3 -  Diritto  d'asilo,  l'art.
32 -  Diritto  alla  salute,  l'art.  117,  comma  2,  lettera   a) -
Competenza esclusiva dello Stato in materia di diritto d'asilo; 
  Vista la legge  24  luglio  1954,  n.  722,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  sull'immigrazione»   che   regola   l'accesso   all'assistenza
sanitaria  di   persone   straniere   regolarmente   soggiornanti   o
richiedenti il titolo di soggiorno; 
  Considerata la circolare Ministero della sanita' n. 5 del 24  marzo
2000 che prevede  l'iscrizione  obbligatoria  al  Servizio  sanitario
nazionale per coloro che hanno  presentato  richiesta  di  asilo  sia
politico che umanitario; 
  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3, che -  nel  novellare  l'art.
117 della Costituzione - annovera  la  tutela  della  salute  tra  le
materie di podesta' legislativa concorrente; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, indirizza le azioni del  Servizio  sanitario  nazionale
verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione
di  percorsi  diagnostici  terapeutici  e  linee  guida;   stabilisce
l'adozione in  via  ordinaria  del  metodo  della  verifica  e  della
revisione della qualita' e della quantita' delle prestazioni  al  cui
sviluppo devono risultare funzionali i  modelli  organizzativi  ed  i
flussi informativi dei soggetti erogatori; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre 2001 «Definizione  dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza»
indica la necessita' di individuare percorsi  diagnostico-terapeutici
sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante
«Attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta»; 
  Visto l'Accordo 20 dicembre 2012 tra il Governo, le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sul   documento   recante
«Indicazioni  per  la  corretta  applicazione  della  normativa   per
l'assistenza sanitaria alla  popolazione  straniera  da  parte  delle
Regioni e Province autonome» (Rep. Atti n. 255/CSR), pubblicato nella
Gazzetta ufficiale, Serie  generale,  n.  32  del  7  febbraio  2013,
supplemento ordinario n. 9; 
  Tenuto  conto  della  direttiva  2013/32/UE  del  26  giugno   2013
«Procedure comuni ai fini del riconoscimento  e  della  revoca  dello
status di protezione internazionale»; 
  Tenuto conto della direttiva 2013/33/UE del 26 giugno  2013  «Norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale»; 
  Visto il decreto legislativo  21  febbraio  2014,  n.  18,  recante
«Attuazione    della    direttiva    2011/95/UE     recante     norme
sull'attribuzione, a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della  protezione
riconosciuta»,  che  all'art.  27  comma  1-bis  stabilisce  che  «Il
Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli
interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il  trattamento
dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e  dello
status di protezione sussidiaria che hanno subito torture,  stupri  o
altre  forme  gravi  di  violenza  psicologica,  fisica  o  sessuale,
compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento  specifici
rivolti al  personale  sanitario  da  realizzarsi  nell'ambito  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante
«Attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE recanti norme per
l'accoglienza  dei  richiedenti  protezione  internazionale  e  delle
procedure relative al riconoscimento e alla revoca  dello  status  di
protezione internazionale»; 
  Tenuto conto delle decisioni del Consiglio n. 1523 del 14 settembre
2015 e n. 1601 del 22 settembre 2015, le  quali  prevedono,  entrambe
all'art. 5,  comma  3,  che  debba  essere  data  priorita'  ai  casi
vulnerabili  ai  sensi  degli  articoli  21  e  22  della   direttiva
2013/33/UE; 
  Considerata la Political  Declaration,  adottata  nel  corso  della
Settantunesima Sessione dell'Assemblea generale delle  Nazioni  unite
del 19 settembre 2016; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  della  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria del 12 settembre 2014, integrato  dal  D.D.  12
maggio 2015 che prevedeva l'istituzione di un Tavolo tecnico  per  la
predisposizione di linee guida sulla base dell'art. 27, comma  1-bis,
del citato decreto legislativo n. 251/2007, come modificato dall'art.
1 del decreto legislativo n. 18/2014; 
  Visto  il  documento  «Linee  guida  per  la  programmazione  degli
interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il  trattamento
dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e  dello
status di protezione sussidiaria che hanno subito torture,  stupri  o
altre forme  gravi  di  violenza  psicologica,  fisica  o  sessuale»,
elaborato dal Tavolo tecnico di cui al punto precedente; 
  Considerato che l'Italia e' il  terzo  Paese  dell'Unione  europea,
dopo Germania e Svezia, per numero di richieste di asilo (83.970  nel
2015, di cui l'11,53% di donne e 13,25%  di  minori,  accompagnati  e
non) e che i richiedenti e titolari di  protezione  internazionale  e
umanitaria  (RTP),  sono  una  popolazione  a  elevato   rischio   di
sviluppare  sindromi  psicopatologiche  a   causa   della   frequente
incidenza di esperienze stressanti o propriamente traumatiche; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del 30 marzo 2017 (Atti. Rep. n. 43/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Adozione delle linee guida 
 
  1. Al fine di  garantire  la  programmazione  degli  interventi  di
assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento  dei  disturbi
psichici dei titolari dello status di rifugiato  e  dello  status  di
protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, uniformi  su  tutto
il territorio nazionale  sono  adottate  le  «Linee  guida»,  di  cui
all'allegato al presente decreto, predisposte in attuazione dell'art.
1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 21 febbraio 2014,  n.
18, che modifica l'art. 27, comma 1-bis, del decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251. 
  2. Le regioni e province autonome con  propri  provvedimenti  danno
completa attuazione a quanto previsto nelle Linee  guida  di  cui  al
comma 1, ferma restando la loro autonomia nell'adottare le  soluzioni
organizzative piu' idonee in relazione alle  esigenze  della  propria
programmazione, ponendo in atto le dovute  misure  di  valutazione  e
monitoraggio della sua implementazione.