IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la Costituzione della Repubblica italiana del 27 dicembre
1947, in particolare l'art. 10, comma 3 - Diritto d'asilo, l'art.
32 - Diritto alla salute, l'art. 117, comma 2, lettera a) -
Competenza esclusiva dello Stato in materia di diritto d'asilo;
Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico sull'immigrazione» che regola l'accesso all'assistenza
sanitaria di persone straniere regolarmente soggiornanti o
richiedenti il titolo di soggiorno;
Considerata la circolare Ministero della sanita' n. 5 del 24 marzo
2000 che prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario
nazionale per coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia
politico che umanitario;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 3, che - nel novellare l'art.
117 della Costituzione - annovera la tutela della salute tra le
materie di podesta' legislativa concorrente;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed
integrazioni, indirizza le azioni del Servizio sanitario nazionale
verso il rispetto del principio di appropriatezza e la individuazione
di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida; stabilisce
l'adozione in via ordinaria del metodo della verifica e della
revisione della qualita' e della quantita' delle prestazioni al cui
sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i
flussi informativi dei soggetti erogatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001 «Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza»
indica la necessita' di individuare percorsi diagnostico-terapeutici
sia per il livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante
«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta»;
Visto l'Accordo 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
«Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
Regioni e Province autonome» (Rep. Atti n. 255/CSR), pubblicato nella
Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 32 del 7 febbraio 2013,
supplemento ordinario n. 9;
Tenuto conto della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013
«Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale»;
Tenuto conto della direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 «Norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale»;
Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, recante
«Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta», che all'art. 27 comma 1-bis stabilisce che «Il
Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli
interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento
dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello
status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale,
compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici
rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante
«Attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE recanti norme per
l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e delle
procedure relative al riconoscimento e alla revoca dello status di
protezione internazionale»;
Tenuto conto delle decisioni del Consiglio n. 1523 del 14 settembre
2015 e n. 1601 del 22 settembre 2015, le quali prevedono, entrambe
all'art. 5, comma 3, che debba essere data priorita' ai casi
vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva
2013/33/UE;
Considerata la Political Declaration, adottata nel corso della
Settantunesima Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite
del 19 settembre 2016;
Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale della
prevenzione sanitaria del 12 settembre 2014, integrato dal D.D. 12
maggio 2015 che prevedeva l'istituzione di un Tavolo tecnico per la
predisposizione di linee guida sulla base dell'art. 27, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo n. 251/2007, come modificato dall'art.
1 del decreto legislativo n. 18/2014;
Visto il documento «Linee guida per la programmazione degli
interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento
dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello
status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale»,
elaborato dal Tavolo tecnico di cui al punto precedente;
Considerato che l'Italia e' il terzo Paese dell'Unione europea,
dopo Germania e Svezia, per numero di richieste di asilo (83.970 nel
2015, di cui l'11,53% di donne e 13,25% di minori, accompagnati e
non) e che i richiedenti e titolari di protezione internazionale e
umanitaria (RTP), sono una popolazione a elevato rischio di
sviluppare sindromi psicopatologiche a causa della frequente
incidenza di esperienze stressanti o propriamente traumatiche;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta
del 30 marzo 2017 (Atti. Rep. n. 43/CSR);
Decreta:
Art. 1
Adozione delle linee guida
1. Al fine di garantire la programmazione degli interventi di
assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi
psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, uniformi su tutto
il territorio nazionale sono adottate le «Linee guida», di cui
all'allegato al presente decreto, predisposte in attuazione dell'art.
1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.
18, che modifica l'art. 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251.
2. Le regioni e province autonome con propri provvedimenti danno
completa attuazione a quanto previsto nelle Linee guida di cui al
comma 1, ferma restando la loro autonomia nell'adottare le soluzioni
organizzative piu' idonee in relazione alle esigenze della propria
programmazione, ponendo in atto le dovute misure di valutazione e
monitoraggio della sua implementazione.