IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  155  «Attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria  ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 24 dicembre 2012, n. 250, il quale  sostituisce  altresi'
le disposizioni previgenti di attuazione della direttiva  2004/107/CE
concernente l'arsenico, il cadmio,  il  mercurio,  il  nichel  e  gli
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria, istituendo in  tal  modo
un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di  gestione
della qualita' dell'aria ambiente; 
  Visto l'art. 17, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  155/2010,
secondo cui, con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con  il  Ministro  della  salute  e  sentita  la  Conferenza
unificata, sono  stabilite  le  procedure  di  garanzia  di  qualita'
finalizzate a verificare il  rispetto  della  qualita'  delle  misure
dell'aria  ambiente,  nonche'  le  procedure  di  approvazione  degli
strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria; 
  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  155/2010,
secondo cui l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale - ISPRA, fornisce il supporto  tecnico  nella  definizione
delle procedure di garanzia  di  qualita'  e  di  approvazione  degli
strumenti; 
  Visto l'art. 17, comma 1-ter, del decreto legislativo n.  155/2010,
secondo cui l'ISPRA deve altresi' adottare apposite linee  guida  per
individuare i criteri atti a garantire l'applicazione delle procedure
di garanzia di qualita' e di approvazione  degli  strumenti  su  base
omogenea in tutto il territorio nazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera ee), del  decreto  legislativo  n.
155/2010, secondo cui la garanzia di qualita' delle misure  dell'aria
ambiente comprende la realizzazione di programmi la cui  applicazione
pratica  consente  l'ottenimento  di  dati  di  concentrazione  degli
inquinanti atmosferici con precisione e con  accuratezza  conosciute,
nonche' le attivita' di controllo sulla corretta applicazione di tali
programmi; 
  Visto l'allegato I del decreto legislativo n. 155/2010 che  prevede
gli obiettivi di qualita' del sistema  delle  misure  della  qualita'
dell'aria ambiente e che, al fine di assicurare il rispetto  di  tali
obiettivi, impone di predisporre e di applicare procedure di garanzia
di qualita' per le reti di misura, le  stazioni  di  misurazione,  il
rilevamento e la comunicazione dei  dati,  nonche'  di  effettuare  i
controlli volti ad accertare il rispetto delle procedure di  garanzia
di qualita'; 
  Visto l'art. 17, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  155/2010,
secondo cui i gestori delle stazioni di misurazione devono rispettare
le procedure di garanzia di qualita' e partecipare  ai  programmi  di
intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari  ed
applicare le eventuali  correzioni  prescritte  sulla  base  di  tali
programmi; 
  Visto l'art. 17, comma  8,  secondo  cui  «uno  o  piu'  laboratori
nazionali di riferimento» sono individuati con decreti  del  Ministro
dell'ambiente; 
  Visto l'art. 17, comma 4, secondo cui  i  laboratori  nazionali  di
riferimento organizzano, con una adeguata periodicita', programmi  di
intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari  ai
quali devono partecipare i gestori delle stazioni di misurazione; 
  Visto l'art. 17,  comma  9,  secondo  cui,  fino  all'adozione  dei
decreti di individuazione dei laboratori nazionali di riferimento,  i
programmi di intercalibrazione su  base  nazionale  sono  organizzati
dall'ISPRA; 
  Considerato che l'ISPRA  ha  adottato  e  sottoposto  al  Ministero
dell'ambiente, nel corso del 2014,  il  manuale  n.  108/2014  «Linee
guida per le attivita' di  assicurazione/controllo  qualita'  (QA/QC)
per le reti di monitoraggio per la qualita'  dell'aria  ambiente,  ai
sensi del decreto legislativo n. 155/2010 come modificato dal decreto
legislativo n. 250/2012», richiesto ai fini della predisposizione del
decreto previsto dall'art. 17, comma 1, del  decreto  legislativo  n.
155/2010; 
  Considerato  che  tale  manuale  contiene  gli  elementi  utili   a
definire, mediante decreto, le  procedure  di  garanzia  di  qualita'
finalizzate a verificare il  rispetto  della  qualita'  delle  misure
dell'aria ambiente; 
  Considerata   l'istruttoria   effettuata   presso   il    Ministero
dell'ambiente al fine di  recepire  e  di  organizzare,  in  sede  di
decreto, gli elementi contenuti nel manuale dell'ISPRA; 
  Considerato che, in caso di successivi sviluppi tecnici e normativi
in materia, il  Ministro  dell'ambiente  potra'  adottare,  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 155/2010, ed avvalendosi  del
supporto tecnico dell'ISPRA, ulteriori decreti per  integrare  e  per
aggiornare  le  procedure  di  garanzia  di  qualita'  finalizzate  a
verificare  il  rispetto  della  qualita'  delle   misure   dell'aria
ambiente; 
  Considerato che i criteri diretti a garantire l'applicazione  delle
procedure di garanzia di  qualita'  su  base  omogenea  in  tutto  il
territorio nazionale saranno individuati  con  apposite  linee  guida
dell'ISPRA, anche attraverso aggiornamenti dei documenti esistenti; 
  Considerato che, alla luce  degli  elementi  oggi  disponibili,  la
definizione  delle  procedure  di  approvazione  degli  strumenti  di
campionamento e  di  misura  della  qualita'  dell'aria  puo'  essere
demandata ad un successivo decreto ai sensi dell'art. 17 del  decreto
legislativo n. 155/2010, da adottare  sulla  base  di  uno  specifico
supporto tecnico dell'ISPRA; 
  Considerato che la  recente  direttiva  della  Commissione  europea
2015/1480/UE del 28 agosto 2015 ha modificato  le  direttive  europee
2004/107/CE  e  2008/50/CE  anche  in  relazione  ad  alcuni  aspetti
inerenti alle procedure di garanzia di qualita'; 
  Visto l'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  introdotto
dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai sensi del quale  il
concerto degli  atti  normativi  si  intende  acquisito  in  caso  di
silenzio   dell'amministrazione   concertante   nei   trenta   giorni
successivi alla ricezione dell'atto, estesi a novanta giorni  per  le
amministrazioni preposte alla salute dei cittadini; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute; 
  Visto il parere della Conferenza unificata prevista dall'art. 8 del
decreto legislativo n. 281/1997, espresso in data 23 febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Procedure di garanzia di qualita' 
                   delle misure dell'aria ambiente 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,  individua,  nell'allegato,  le
procedure di garanzia di qualita'  da  applicare  per  verificare  il
rispetto  della  qualita'  delle  misure  dell'aria  ambiente   nelle
stazioni  di  misurazione  previste  nei  programmi  di   valutazione
regionali di cui all'art. 5 di tale decreto legislativo. 
  2. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
adotta apposite linee guida  per  individuare  i  criteri  diretti  a
garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma  1  su  base
omogenea in tutto il territorio nazionale. 
  3.   All'integrazione   ed   all'aggiornamento   delle    procedure
individuate dal presente decreto si provvede con  successivi  decreti
ai sensi dell'art. 17, comma 1, del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155. 
    Roma, 30 marzo 2017 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
Il Ministro della salute: Lorenzin