IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
servizio  nazionale  della  protezione  civile  e   s.m.e.i.   e   in
particolare l'art. 5, comma 3; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica ed in particolare l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,   n.   401   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, ed in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato,  ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che,  per  le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed in  particolare
l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art.  11,
comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che a  partire  dall'anno
2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per
l'edilizia scolastica di competenza  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160 nel quale  si  e'  stabilito  di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo  per  interventi  straordinari  di  cui  all'art.  32-bis   del
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della Protezione civile 14 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della Protezione civile 14 gennaio 2008; 
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19  maggio  2010,  n.
3879, 2 marzo  2011  n.  3927  che  hanno  stabilito  gli  interventi
ammissibili a finanziamento, individuato  le  relative  procedure  di
finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le  risorse
dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto  Fondo
agli interventi previsti dall'art.  2,  comma  276,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2015 (di seguito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  12   ottobre   2015),   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il  quale  sono
stati  definiti  i  termini  e  le  modalita'  di  attuazione   degli
interventi di adeguamento strutturale e  antisismico,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015  n.  107,  nonche'
ripartite su base regionale le risorse relative alle annualita'  2014
e 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 12  ottobre  2015  che  istituisce,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   una
Commissione   composta   da   due   rappresentanti   del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e   da   due
rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e  presieduta
dal Direttore per gli interventi in materia  di  edilizia  scolastica
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  al
fine  di  garantire  l'istruttoria  sulle  istanze  presentate  dalle
Regioni  competenti  e  di  individuare  gli  interventi  ammessi  al
finanziamento; 
  Visto l'art. 4 del predetto decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale si e' stabilito che le
Regioni dovevano trasmettere alla Direzione generale degli interventi
in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione  digitale  il  piano
degli interventi entro il 30 novembre 2015; 
  Visto altresi', l'art. 6 del predetto decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale  si  dispone
che con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca siano individuati gli interventi sulla base  dei  piani
predisposti dalle Regioni, previa istruttoria  della  Commissione  di
cui all'art. 1 del medesimo decreto, e siano definiti i  termini  per
la progettazione  e  per  l'aggiudicazione  dei  lavori,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione e di eventuale revoca del  finanziamento
in caso di inadempienza; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca 23 dicembre 2015, n.  943,  con  il  quale  sono  stati
approvati gli interventi rientranti nella  programmazione  2014-2015,
cosi' come individuati dalle singole Regioni; 
  Considerato che  con  il  predetto  decreto  sono  state  assegnate
risorse pari ad € 37.536.601,25 in luogo dei  40.000.000,00  disposti
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15  ottobre
2015; 
  Dato atto che al fine di impegnare le residue risorse relative alle
predette annualita' il Ministero ha richiesto ad alcune Regioni,  che
avevano una quota residua, di  indicare  gli  interventi  nell'ambito
della  programmazione  gia'  trasmessa  il  30  novembre   2015   che
consentissero l'utilizzo dei residui alle stesse spettanti; 
  Dato atto che alcune  Regioni  hanno  trasmesso  la  documentazione
richiesta mentre altre non hanno fatto pervenire alcun riscontro, per
il fatto che i residui spettanti non consentono la copertura di alcun
autonomo intervento; 
  Dato atto che con decreto del direttore generale per interventi  in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale del  9  dicembre  2015,
prot. n. 57, e' stata nominata la Commissione di valutazione  di  cui
all'art.  1,  comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015; 
  Visto il verbale della riunione della Commissione di valutazione di
cui all'art. 1, comma 2, del  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, tenutasi in data 27 dicembre 2016; 
  Ritenuto alla  luce  del  citato  verbale  di  dover  procedere  ad
approvare  gli  interventi  proposti  al   fine   di   integrare   la
programmazione relativa alle annualita' 2014-2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Piani regionali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro € 2.066.469,33, destinata all'attuazione di
interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del
sistema  scolastico,  nonche'  alla  costruzione  di  nuovi  immobili
sostitutivi  degli  edifici  esistenti,  laddove   indispensabili   a
sostituire quelli a rischio sismico, e' assegnata agli enti locali di
cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale
del presente decreto (Allegato A),  per  gli  interventi  e  con  gli
importi a lato di ciascuno  di  essi  indicati.  Su  tali  interventi
possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli  enti
locali. 
  2. Per la Regione Toscana gli  importi  spettanti  agli  enti  gia'
individuati    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 943 del 2015  sono  rideterminati
nei  termini  di  cui  alla  tabella  allegata,   costituente   parte
integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato B). 
  3.  L'assegnazione  e'   effettuata   entro   il   limite   massimo
dell'importo  previsto  per  ciascuna  regione  dall'allegato  1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed
e' limitata alle lavorazioni connesse all'adeguamento  strutturale  e
antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi di quelli esistenti. 
  4. Il finanziamento assegnato con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 ottobre  2015  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di € 212.000,00 e'
acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  5. Le somme residue non  utilizzate  dalle  Regioni  (Allegato  C),
rispetto agli importi  contenuti  nell'allegato  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12  ottobre  2015,  pari  a
complessivi € 172.229,42, a seguito  delle  assegnazioni  di  cui  al
presente decreto  e  al  decreto  n.  943  del  2015,  restano  nella
disponibilita'  delle  singole  regioni,  per  le  stesse   finalita'
previste dall'art. 2, comma 276, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244. 
  6. Gli interventi di cui al comma 1  possono  essere  modificati  o
sostituiti  con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nei soli casi previsti dall'art.  4,
comma 8, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2015.