IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo  economico  6  luglio
2012, di attuazione del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,
recante incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da
impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta,  avente  ad
oggetto la  tutela  dell'aria  e  la  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale  6  luglio  2012,
che prevede un'incentivazione tariffaria per la produzione di energia
elettrica per  gli  impianti  alimentati  a  biomasse  e  biogas  che
utilizzano prodotti di origine biologica e sottoprodotti  di  origine
biologica,  attribuita  per  il  tramite  del  Gestore   dei   sevizi
energetici (GSE); 
  Visto l'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale  6  luglio  2012,
che prevede un incremento dell'incentivazione tariffaria (30 euro/MWh
di energia prodotta) per gli impianti di cui all'art. 8, comma 4, che
rispettano  i  requisiti  di  emissione  in   atmosfera   individuati
nell'allegato 5 di tale decreto; 
  Visto l'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012,  secondo
cui il premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7,  e'  concesso
se l'impianto rispetta i valori medi mensili dei  parametri  previsti
nella tabella dell'allegato ed utilizza un sistema di monitoraggio in
continuo delle emissioni (SME) conforme  alla  normativa  vigente  ed
alle prescrizioni dell'autorizzazione oppure, in caso di impianti  di
potenza termica nominale pari o inferiore a  15  MW,  un  sistema  di
analisi delle emissioni (SAE); 
  Visto l'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6  luglio  2012,
secondo cui, per l'accesso al premio tariffario di  cui  all'art.  8,
comma 7, devono essere stabilite, con decreto da  adottare  ai  sensi
dell'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  le
modalita' con le quali le competenti agenzie regionali e  provinciali
per la protezione dell'ambiente verificano e  comunicano  al  GSE  il
rispetto delle condizioni di accesso al premio, ed il relativo  costo
a carico dei produttori elettrici, nonche' le  caratteristiche  e  le
prestazioni minime del SAE; 
  Visto l'allegato VI alla parte quinta del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, che prevede i requisiti  dei  sistemi  di  monitoraggio
delle emissioni in atmosfera utilizzati ai  fini  del  controllo  del
rispetto dei valori limite di emissione  prescritti  per  l'esercizio
degli impianti; 
  Considerato che il SAE utilizzato ai fini dell'art. 8, comma 7, del
decreto  ministeriale  6  luglio  2012  puo'   essere   soggetto   ad
un'applicazione soltanto parziale delle  caratteristiche  tecniche  e
prestazionali  dell'allegato  VI  alla  parte  quinta   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerato che l'incentivazione prevista dall'art. 8, commi 4 e 7,
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e' accessibile per  un  numero
definito di impianti, individuati sulla base delle procedure previste
da tale decreto, elencati  in  una  lista  definitivamente  chiusa  a
disposizione del Gestore dei servizi energetici; 
  Visto l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
secondo cui gli allegati alla parte quinta di  tale  decreto  possono
essere modificati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281; 
  Considerato che, nell'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale  6
luglio 2012, l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152  del
2006, e' richiamato ai soli fini dell'individuazione della forma  del
provvedimento di attuazione; 
  Acquisiti i concerti dei competenti Ministri della salute  e  dello
sviluppo economico; 
  Visto il parere  della  Conferenza  unificata  istituita  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  espresso  nella
seduta del 2 febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per la verifica e la
comunicazione del rispetto delle  condizioni  di  accesso  al  premio
tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale  6
luglio 2012, inclusi i costi  delle  relative  attivita'.  Stabilisce
inoltre le  caratteristiche  e  prestazioni  minime  del  sistema  di
analisi delle  emissioni,  di  seguito  indicato  come  sistema  SAE,
utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema
di monitoraggio in continuo, di seguito indicato come sistema SME. 
  2. Il premio previsto dal comma  1  e'  corrisposto  agli  impianti
individuati dall'art. 8, comma  4,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
ministeriale 6 luglio 2012.