IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/127/CE  della  Commissione  del  18  dicembre   2008,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione,  tra  i
quali     la     sostanza     attiva      (Z)-8-Dodecen-1-il-acetato,
(E)-8-Dodecen-1-il-acetato, (Z)-8-Dodecen-1-olo, fino  al  31  agosto
2019; 
  Visto il decreto dirigenziale di autorizzazione  all'immissione  in
commercio ed all'impiego del  prodotto  fitosanitario  a  base  della
sostanza              attiva              (Z)-8-Dodecen-1-il-acetato,
(E)-8-Dodecen-1-il-acetato, (Z)-8-Dodecen-1-olo, di cui  all'allegato
al presente decreto; 
  Vista  la  richiesta   presentata   dall'Impresa   Suterra   Europe
Biocontrol S.L., con sede  legale  in  Valencia  (Spagna),  Plaza  de
America 2, planta 9-46004,  volta  ad  ottenere  la  ri-registrazione
secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario  in  questione
sulla base del dossier presentato dall'impresa medesima, conforme  ai
requisiti di cui all'allegato  III  del  citato  decreto  legislativo
194/1995,  trasposti  nel  regolamento   (UE)   n.   545/2011   della
Commissione; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
di cui trattasi ha ottemperato  a  quanto  previsto  dal  decreto  22
aprile 2009, nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in
conformita'  alle  condizioni  definite  per   la   sostanza   attiva
(Z)-8-Dodecen-1-il-acetato,               (E)-8-Dodecen-1-il-acetato,
(Z)-8-Dodecen-1-olo; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo, svolto dall'Universita' di Pisa, al fine di  ri-registrare
il prodotto di cui trattasi fino  al  31  agosto  2020,  alle  stesse
condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 23 marzo 2017 con  la  quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  di  completamento  dell'iter  di
ri-registrazione; 
  Vista la nota  pervenuta  in  data  24  marzo  2017  con  la  quale
l'impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter di ri-registrazione; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  del  prodotto   fitosanitario   in
questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2020, data di  scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  (Z)-8-Dodecen-1-il-acetato,
(E)-8-Dodecen-1-il-acetato,    (Z)-8-Dodecen-1-olo,    il    prodotto
fitosanitario  in   questione,   alle   condizioni   definite   dalla
valutazione secondo i principi uniformi di cui  all'allegato  VI  del
regolamento (CE) n. 546/2011, sulla  base  del  dossier  conforme  ai
requisiti di cui all'allegato III del citato decreto  legislativo  n.
194/1995,  trasposti  nel  regolamento   (UE)   n.   545/2011   della
Commissione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla  data
di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  agosto  2020  data   di   scadenza
dell'approvazione della sostanza  attiva  (Z)-8-Dodecen-1-il-acetato,
(E)-8-Dodecen-1-il-acetato,    (Z)-8-Dodecen-1-olo,    il    prodotto
fitosanitario riportato in  allegato,  a  nome  dell'Impresa  Suterra
Europe Biocontrol S.L., con sede legale in Valencia  (Spagna),  Plaza
de America 2, planta 9-46004, autorizzato con le condizioni  e  sulle
colture  indicate  nell'  etichetta  allegata  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il
prodotto   fitosanitario   munito   dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 10 aprile 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco