IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  9,  33,  76  e  87,   quinto   comma,   della
Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,   e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, e  in  particolare  il  comma  181,
lettera g); 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  e   in
particolare gli articoli 20 e 21; 
  Vista la legge 3  maggio  1999,  n.  124  recante  disposizioni  in
materia di personale scolastico e in particolare l'articolo 11; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n.  19,  che  adotta  il  regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a  cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera
a), del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2006  relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201,  sui  corsi  a
indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento  -
Istituzione classe di concorso di «strumento musicale»  nella  scuola
media; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011,  n.  8,  riguardante
iniziative volte  alla  diffusione  della  cultura  e  della  pratica
musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale
e alla formazione del personale ad esso  destinato,  con  particolare
riferimento alla scuola primaria; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, concernente
il regolamento recante indicazioni nazionali per il  curricolo  della
scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  d'istruzione,  a   norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  dicembre   2014,   recante   «Organizzazione   e
funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni; 
  Visto il Protocollo di intesa  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per
creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa  a  sistema
di istruzione e cultura, al fine di  sviluppare  una  societa'  della
conoscenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati competenti per  materia  e  per  i  profili
finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica  amministrazione,  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti  alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli  studenti  al  fine  di
riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone  la  dignita',  le
esigenze, i diritti e i valori. 
  2. E' compito  del  sistema  nazionale  d'istruzione  e  formazione
promuovere lo studio, la  conoscenza  storico-critica  e  la  pratica
delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo,  nonche',  in
riferimento  alle  competenze  sociali  e  civiche,   sviluppare   le
capacita'  analitiche,  critiche  e   metodologiche   relative   alla
conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 
  3.   Le   istituzioni   scolastiche   sostengono   la    conoscenza
storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle
sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni
preposte alla  sua  tutela,  gestione  e  valorizzazione.  Sostengono
altresi' lo sviluppo della creativita' delle alunne e  degli  alunni,
delle  studentesse  e  degli  studenti,  anche  connessa  alla  sfera
estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varieta'
di forme artistiche, tra cui la  musica,  la  danza,  le  arti  dello
spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design  e  le
produzioni  creative  italiane   di   qualita',   sia   nelle   forme
tradizionali che in quelle innovative. 
  4.  All'attuazione  del  presente  decreto  si  provvede,  con   le
dotazioni previste  dall'articolo  17,  comma  2,  nell'ambito  degli
assetti  ordinamentali,  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali,
nonche' delle consistenze  di  organico  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 33 e  76  della
          Costituzione della Repubblica  italiana,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298. 
              «Art. 9.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e  sociali.  E'  compito
          della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
          e  sociale,  che,  limitando  di  fatto   la   liberta'   e
          l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno  sviluppo
          della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
          lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
          del Paese.». 
              «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento. La Repubblica detta  le  norme  generali
          sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti  gli
          ordini  e  gradi.  Enti  e  privati  hanno  il  diritto  di
          istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per
          lo Stato. La legge, nel fissare i diritti  e  gli  obblighi
          delle scuole non statali  che  chiedono  la  parita',  deve
          assicurare ad esse piena  liberta'  e  ai  loro  alunni  un
          trattamento scolastico equipollente a quello  degli  alunni
          di scuole statali. E' prescritto  un  esame  di  Stato  per
          l'ammissione ai vari ordini e gradi  di  scuole  o  per  la
          conclusione di  essi  e  per  l'abilitazione  all'esercizio
          professionale.». 
              «Art.76. - L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. n. 86: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma  181,  lettera
          g), della legge 13 luglio 2015, n.  107,  recante  «Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle  disposizioni  legislative  vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n.  162
          S.O. 
              «181. I decreti legislativi di cui al  comma  180  sono
          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche' dei seguenti: 
          Omissis. 
                g) promozione e diffusione della cultura  umanistica,
          valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
          musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno
          della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso: 
                  1)   l'accesso,   nelle   sue   varie   espressioni
          amatoriali  e  professionali,  alla  formazione  artistica,
          consistente   nell'acquisizione   di   conoscenze   e   nel
          contestuale  esercizio  di  pratiche  connesse  alle  forme
          artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 
                  1.1) il potenziamento della formazione nel  settore
          delle arti nel curricolo delle  scuole  di  ogni  ordine  e
          grado, compresa la prima infanzia, nonche' la realizzazione
          di  un  sistema  formativo  della  professionalita'   degli
          educatori  e  dei  docenti  in   possesso   di   specifiche
          abilitazioni e di specifiche competenze  artistico-musicali
          e didattico-metodologiche; 
                  1.2) l'attivazione, da parte di scuole  o  reti  di
          scuole di ogni ordine e grado, di accordi e  collaborazioni
          anche  con  soggetti  terzi,  accreditati   dal   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo ovvero dalle regioni o dalle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano anche mediante accordi  quadro  tra  le
          istituzioni interessate; 
                  1.3)   il   potenziamento   e   il    coordinamento
          dell'offerta formativa extrascolastica  e  integrata  negli
          ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale  anche  in
          funzione dell'educazione permanente; 
                  2) il riequilibrio territoriale e il  potenziamento
          delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
          nonche' l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad
          altri settori artistici nella scuola  secondaria  di  primo
          grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di  istruzione,  a
          orientamento artistico e performativo; 
                  3)  la  presenza  e  il  rafforzamento  delle  arti
          nell'offerta formativa delle scuole secondarie  di  secondo
          grado; 
                  4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e
          artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri
          Paesi europei; 
                  5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta
          la filiera del settore artistico-musicale, con  particolare
          attenzione al percorso pre-accademico dei  giovani  talenti
          musicali, anche ai fini  dell'accesso  all'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica e all'universita'; 
                  6) l'incentivazione delle sinergie tra i  linguaggi
          artistici e le nuove tecnologie valorizzando le  esperienze
          di ricerca e innovazione; 
                  7) il supporto degli scambi e delle  collaborazioni
          artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
          italiane   che   straniere,    finalizzati    anche    alla
          valorizzazione di giovani talenti; 
                  8) la  sinergia  e  l'unitarieta'  degli  obiettivi
          nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione  della
          cultura italiana all'estero.». 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79. 
              - Si riporta il testo degli articoli  20  e  21,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa.»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
              «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione   del    riassetto    normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                a-bis) coordinamento formale e sostanziale del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                b) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
                c) indicazione dei principi generali, in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  eliminazione  degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                e)  sostituzione  degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                f) determinazione dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                g)   revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
                  1) alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione
          della concorrenza; 
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
                  4)   alla   protezione   di   interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
                  5) alla  tutela  dell'identita'  e  della  qualita'
          della   produzione   tipica   e   tradizionale   e    della
          professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
                m)   definizione   dei   criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                n) indicazione esplicita dell'autorita' competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                d)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
                f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
                f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
                f-ter) conformazione ai principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
                f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
                f-quinquies)  avvalimento  di  uffici   e   strutture
          tecniche e  amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni, sulla base di  accordi  conclusi
          ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, e successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  quando  siano  coinvolti  interessi  delle
          regioni e delle autonomie locali, del parere del  Consiglio
          di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
          I pareri della Conferenza  unificata  e  del  Consiglio  di
          Stato sono  resi  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta;
          quello   delle   Commissioni    parlamentari    e'    reso,
          successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  Per  la   predisposizione   degli   schemi   di
          regolamento la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
          Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
                b)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
                c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non
          piu'  rispondenti   alle   finalita'   e   agli   obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
                d) soppressione dei procedimenti che comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
                e)  adeguamento  della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
                f) soppressione dei procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
                g) regolazione, ove possibile, di tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
              «Art.  21.   -   1.   L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con  uno  o  piu'  regolamenti   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 , nel termine di nove mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sulla  base  dei   criteri
          generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4,  5,
          7, 8, 9, 10 e 11 del presente  articolo.  Sugli  schemi  di
          regolamento  e'  acquisito,  anche  contemporaneamente   al
          parere del Consiglio di Stato, il parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
          essere comunque emanati. Con i  regolamenti  predetti  sono
          dettate  disposizioni  per  armonizzare  le  norme  di  cui
          all'articolo 355 del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  ,  con  quelle  della
          presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1,  comma
          71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  ,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a)      armonizzazione      della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                b)   razionalizzazione   degli   organi    a    norma
          dell'articolo 12, comma 1, lettera p); 
                c) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
          1, lettera g); 
                d) valorizzazione del collegamento con  le  comunita'
          locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i); 
                e) attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo
          59 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29  ,  e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                b) il raccordo tra i compiti previsti  dalla  lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1; 
                c)  la  revisione  del   sistema   di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio,   in   armonia   con   le   modalita'    previste
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29 ; 
                d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
          13 la riforma degli uffici periferici del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11,  della  legge  3
          maggio 1999,  n.  124,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. 
              «Art. 11. (Disposizioni varie). -  1.  Al  testo  unico
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1 dell'articolo 213,  le  parole  «e  dai
          docenti dell'Accademia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia»; 
                b) ...; 
                c) il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato; 
                d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: «Gli orari
          e i programmi di  insegnamento  e»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Gli orari di insegnamento e i programmi»; 
                e) ...; 
                f) ...; 
              2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso
          per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli
          del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9,
          comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989,  n.  357  ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          1989, n. 417, ancorche' ammessi con riserva, possono essere
          immessi  nei  predetti  ruoli  purche'  in   possesso   dei
          prescritti requisiti alla  data  di  scadenza  del  termine
          stabilito   per   la   presentazione   della   domanda   di
          partecipazione  al  concorso   medesimo.   L'assunzione   e
          l'assegnazione  della  sede  avverranno   sulla   base   di
          graduatorie da  utilizzare  dopo  l'esaurimento  di  quelle
          relative ai docenti di cui al predetto  articolo  9,  comma
          1-bis,  e  da  compilare  secondo  i  medesimi  criteri   e
          modalita'. Le  immissioni  in  ruolo  sono  effettuate  nei
          limiti del 50 per cento dei  posti  annualmente  vacanti  e
          destinati alla costituzione di rapporti di lavoro  a  tempo
          indeterminato in base alle norme vigenti. 
              3. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato
          a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi
          per titoli ed esami e, laddove  occorra,  all'aggiornamento
          delle graduatorie permanenti anche qualora  le  graduatorie
          dei precedenti concorsi non siano state  ancora  registrate
          dagli organi di controllo. 
              4. Il personale docente che abbia superato con  riserva
          le prove  scritte  e  orali  delle  sessioni  riservate  di
          abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del  Ministro
          della pubblica  istruzione  nn.  394,  395  e  396  del  18
          novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che
          sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in
          possesso   dei   requisiti   riconosciuti    utili    dalla
          giurisprudenza   del   Consiglio   di   Stato    ai    fini
          dell'ammissione alle predette sessioni riservate,  indicati
          nella circolare del Ministro della  pubblica  istruzione  2
          giugno  1997,  n.  344,  e'  da  considerare  abilitato   a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. 
              5. Restano comunque valide le nomine in ruolo  disposte
          nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di
          decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base  delle
          graduatorie dei  concorsi  indetti  in  prima  applicazione
          della legge 20 maggio  1982,  n.  270  ,  sui  posti  delle
          dotazioni  organiche  aggiuntive   determinate   ai   sensi
          dell'articolo 20 della medesima legge n.  270  del  1982  .
          Sono fatti salvi  gli  effetti  di  tutti  i  provvedimenti
          conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di
          entrata in vigore della presente legge. Sui restanti  posti
          delle  predette  dotazioni  organiche  non  si  procede  ad
          ulteriori nomine in ruolo. 
              6. Le graduatorie dei concorsi per titoli  ed  esami  a
          posti di preside negli  istituti  professionali  di  Stato,
          indetti con decreto del Ministro della pubblica  istruzione
          del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
          Serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990,  sono  valide
          per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno
          scolastico 1998-1999. 
              7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano  sono
          fatti salvi i diritti dei vincitori dei  concorsi  ordinari
          in fase di svolgimento o gia' conclusi alla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per
          soli titoli e alle relative graduatorie,  sostituite  dalle
          graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6  della
          presente  legge,  si  intendono  effettuati  alle  predette
          graduatorie permanenti. 
              9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i  corsi
          a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella
          scuola media e funzionanti nell'anno scolastico  1998-1999,
          sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi  lo  specifico
          insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
          interdisciplinare   ed   arricchimento    dell'insegnamento
          obbligatorio dell'educazione musicale.  Il  Ministro  della
          pubblica  istruzione  con  proprio  decreto  stabilisce  le
          tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli
          orari, le prove d'esame e  l'articolazione  delle  cattedre
          provvedendo anche all'istituzione di una  specifica  classe
          di concorso di strumento  musicale.  I  docenti  che  hanno
          prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento
          sperimentale di strumento musicale nella scuola  media  nel
          periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la  data
          di entrata in vigore della presente legge,  di  cui  almeno
          180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono
          immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a
          decorrere dall'anno scolastico  1999-2000  ai  sensi  della
          normativa  vigente.  A  tal  fine  essi  sono  inseriti,  a
          domanda, nelle graduatorie permanenti di  cui  all'articolo
          401  del  testo  unico,  come  sostituito   dal   comma   6
          dell'articolo 1 della presente legge, da istituire  per  la
          nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione
          riservata di cui al successivo periodo. Per i  docenti  che
          non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di
          educazione musicale nella scuola media  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti e' subordinata al superamento  della
          sessione    riservata    di    esami    di     abilitazione
          all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso
          ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova
          analoga a quella di cui all'articolo 3,  comma  2,  lettera
          b). 
              10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e
          nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado  nonche'   di
          educazione  musicale  nella  scuola  media,  mantenuti   in
          servizio ai sensi degli articoli 43 e  44  della  legge  20
          maggio  1982,  n.  270  ,  ed  inclusi  nelle   graduatorie
          provinciali  compilate  ai  sensi  dei  citati  articoli  e
          dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326 ,  sono
          gradualmente assunti a tempo indeterminato nei  limiti  dei
          posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in
          ambito provinciale  prima  delle  operazioni  di  mobilita'
          territoriale  e  professionale.  Nel  caso   di   ulteriore
          disponibilita' per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
          risultanti  dopo  le  operazioni  di  trasferimento  e   di
          passaggio,  le  assunzioni  dei   predetti   docenti   sono
          effettuate sul contingente dei posti destinato  ai  docenti
          inclusi nelle graduatorie permanenti  di  cui  all'articolo
          401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma
          6, della presente legge. 
              11. I docenti di educazione fisica di cui al  comma  10
          hanno   titolo   all'immissione   in   ruolo,   per   detto
          insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
          precedenza rispetto ai docenti  inclusi  nelle  graduatorie
          nazionali  formulate  ai  sensi  dell'articolo  8-bis   del
          decreto-legge 6 agosto  1988,  n.  323  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. 
              12. Per gli ispettori tecnici inquadrati  nel  relativo
          ruolo unico ai  sensi  del  comma  8  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 6 novembre 1989, n.  357  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  1989,  n.  417,  la
          retribuzione individuale di anzianita', prevista dal  comma
          1 dell'articolo 41 del contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro  del  personale  con  qualifica   dirigenziale   del
          comparto  «Ministeri»,  sottoscritto  il  9  gennaio  1997,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  12  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 17 del 22  gennaio  1997,  determinata  al  1°
          gennaio 1991  in  base  all'applicazione  del  primo  comma
          dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681
          , convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  novembre
          1982, n. 869, viene rideterminata con  il  procedimento  di
          cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , a  decorrere  dal
          1° gennaio 1998. All'onere  derivante  dall'attuazione  del
          presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno
          degli  anni  1999,  2000  e  2001,  si  provvede   mediante
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le variazioni  di  bilancio  occorrenti
          per l'attuazione della presente legge. 
              13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo
          unico deve intendersi nel senso che nei  corsi  con  valore
          abilitante la presenza di personale docente universitario e
          di personale direttivo della scuola e'  garantita  in  modo
          cumulativo o alternativo. 
              14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e'  da
          intendere nel senso che il servizio di insegnamento non  di
          ruolo prestato a decorrere dall'anno  scolastico  1974-1975
          e' considerato come anno scolastico intero se ha  avuto  la
          durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato
          prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al  termine
          delle operazioni di scrutinio finale. 
              15.  All'articolo  28-bis  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n.  29  ,  introdotto  dall'articolo  1  del
          decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «e,
          limitatamente al primo corso  concorso,  coloro  che  hanno
          effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione
          di preside incaricato» sono soppresse; 
                b) ...; 
                c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «il 40 per
          cento» sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento"». 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni e dei culturali e  del  paesaggio,
          ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio  2002,  n.
          137», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24  febbraio
          2004, n. 45, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,
          concernente «La definizione delle norme  generali  relative
          alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, a
          norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo  2004,  n.  51,
          S.O. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          concernente «Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
          prestazioni sul secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione» a norma dell'art. 2  della  L.  28
          marzo 2003, n. 53, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
          novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, «Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi  dell'art.
          21 della L. 15 marzo 1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89, «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  della   scuola
          dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione  ai  sensi
          dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87,  «Regolamento  recante  norme  concernenti  il
          riordino degli istituti, professionali ai  sensi  dell'art.
          64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  giugno
          2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88, «Regolamento recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,  comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2012, n. 263, «Regolamento recante norme  generali  per  la
          ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  didattico   dei
          Centri d'istruzione per gli adulti, ivi  compresi  i  corsi
          serali, a norma dell'articolo 64,  comma  4,  del  decreto-
          legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  febbraio  2013,  n.
          47. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per
          la  razionalizzazione  e  accorpamento  delle   classi   di
          concorso a cattedre e a  posti  di  insegnamento,  a  norma
          dell'art. 64, comma 4, lettera  a),  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 2016, n. 43, S.O. 
              - La Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze
          chiave per l'apprendimento permanente e'  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30 dicembre 2006. 
              - Il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 recante
          «Riconduzione ad  ordinamento  dei  corsi  sperimentali  ad
          indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della  legge
          3 maggio 1999, n. 124, art.  11,  comma  9,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1999, n. 235. 
              - Il decreto ministeriale 16  novembre  2012,  n.  254,
          «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo  d'istruzione,
          a norma dell'art. 1, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30. 
              - Il decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo  23   dicembre   2014,   recante
          «Organizzazione e  funzionamento  dei  musei  statali»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57.