IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), e
terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13
luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita';
Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita';
Visto l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese;
Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, recante disposizioni per la revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme
per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso
programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11
gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici
a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, recante Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia
della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 9 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto, principi e finalita'
1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e
le finalita' individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,
disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale,
in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale,
attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle
attivita' didattiche laboratoriali.
2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e
concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione
didattica.
3. Il modello didattico e' improntato al principio della
personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e
ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per
l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di
cittadinanza, nonche' di orientare il progetto di vita e di lavoro
della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di
occupabilita'. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi
culturali di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello
fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed e'
organizzato per unita' di apprendimento.
4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalita' di
formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni
strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualita'
comunemente denominato «Made in Italy», nonche' di garantire che le
competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale
consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle
professioni.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art.76. della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
«(Omissis);
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
(Omissis).
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 180, 181,
lettera d), e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 2015, n. 162.
«Art. 1. - (Omissis).
180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al
riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente
legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(Omissis);
d) revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle
articolazioni e delle opzioni dell'istruzione
professionale;
2) il potenziamento delle attivita' didattiche
laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con
particolare riferimento al primo biennio;
(Omissis).
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente
articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi».
- La legge 11 gennaio 2007 n. 1, recante «Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«Art. 1. - (Omissis).
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.
(Omissis)».
- Il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2008, n. 204.
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
febbraio 2007, n. 26.
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei,
gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
all' articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6
sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e
il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del
liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il
quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell' articolo 1, comma 605, lettera
f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis).
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti;
(Omissis)».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
S.O.
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n.
39.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22,
recante «Definizione dei percorsi di orientamento
finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma
dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n.
1», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008,
n. 32.
- Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21,recante
«Norme per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione universitaria e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la
scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1
della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007,
n. 1», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
2008, n. 32.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
«Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87,recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, recante «Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.
- Il decreto 22 agosto 2007, n. 139, recante
«Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202.
- La raccomandazione 18 dicembre 2006, n. 2006/962/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394.
- La Raccomandazione 23 aprile 2008, n. 2008/C
111/01/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 6
maggio 2008, n. C 118.
- La Raccomandazione 18 giugno 2009, n.
2009/C155/01,del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la
garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione
professionale (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Note all'art. 1:
- Per la legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296,si veda nelle note alle premesse.