IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181
lettera i);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 14;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in
particolare l'articolo 20;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge
11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare
l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la
prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernete la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in
particolare l'articolo 45;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010,
recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione
cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo
d'istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella
seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi. Oggetto e finalita'
della valutazione e della certificazione
1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita' formativa
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita'
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.
2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e
n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria
autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le modalita'
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
dell'offerta formativa.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo
delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e
degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono
i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare,
anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta
formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo
dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal
regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita' e
dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del
territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni
scolastiche adottano modalita' di comunicazione efficaci e
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire
l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni
internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita' del
proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.
394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 181, lettera i) della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«Art. 181. - I decreti legislativi di cui al comma 180
sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
(Omissis);
i) adeguamento della normativa in materia di
valutazione e certificazione delle competenze degli
studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo
con la normativa vigente in materia di certificazione delle
competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalita' di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti del primo
ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione
formativa e di orientamento della valutazione, e delle
modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo;
2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli
esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola
secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto
dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
«Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 1997, n. 289.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2000, n. 67.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 11 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,
S.O.:
«Art. 4 (Articolazione del ciclo e periodi). - 1. Il
primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola
primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua specificita'. Esso ha la durata di
otto anni e costituisce il primo segmento in cui si
realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e'
articolata in un primo anno, raccordato con la scuola
dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalita'
di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di
tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in
un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione
positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione
autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si
conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo
possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi
anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo
stesso territorio.».
«Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. La
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
responsabili delle attivita' educative e didattiche
previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi e'
affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva, all'interno del periodo biennale, in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonche' la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
sono ammessi a sostenere esami di idoneita' per la
frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La
sessione di esami e' unica. Per i candidati assenti per
gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che
devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.».
«Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.
Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli allievi e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici,
ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli
apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il
raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del
biennio, valutando altresi' il comportamento degli alunni.
Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere
l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi
gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.
4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per
esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta'
e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado, nonche' i
candidati che abbiano conseguito il predetto titolo,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi
anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il
tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di
eta'.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
L. 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.
- La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita'», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi
per ricercatori universitari»:
«Art. 1 (Norme in materia di ordinamenti scolastici). -
(Omissis).
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «,al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei
a norma del comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'»:
«Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del
pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo
studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti,
doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del
bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto
delle risorse, con l'individuazione degli interventi e
degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e' effettuata mediante
l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a
sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo.».
«Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli
studenti). - 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella
scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono effettuate mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione
assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonche'
la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in
decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi
alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituto
dal seguente:
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e'
espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato
con una certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di maturazione raggiunti
dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che
ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei
disturbi specifici di apprendimento e della disabilita'
degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.».
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2010, n. 244.
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante «Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n.
39.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985 n. 751, recante «Esecuzione dell'intesa tra
l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 dicembre 1985, n. 299.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
21 novembre 2007, n. 235, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 dicembre 2007, n. 293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge
10 dicembre 1997, n. 425», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286»:
«Art. 45 (Iscrizione scolastica). - 1. I minori
stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della
posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti
all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole
italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle
condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I
minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero
in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono
iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il
conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio
delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di
accertamenti negativi sull'identita' dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con
i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'eta' anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad
una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di
provenienza dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione
ad una classe, immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilita' e
livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito
dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto
dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la
ripartizione e' effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la
presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al
livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo
scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove
possibile, le risorse professionali della scuola. Il
consolidamento della conoscenza e della pratica della
lingua italiana puo' essere realizzata altresi' mediante
l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla
base di specifici progetti, anche nell'ambito delle
attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine
ai criteri e alle modalita' per la comunicazione tra la
scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale,
l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori
culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la
formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e
di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei
Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52
allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare
progetti di accoglienza; iniziative di educazione
interculturale; azioni a tutela della cultura e della
lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu'
diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 7,
del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano
iniziative di educazione interculturale e provvedono
all'istituzione, presso gli organismi deputati
all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi
di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati
al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di
corsi di studio per il conseguimento del diploma di
qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di
corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le
altre iniziative di studio previste dall'ordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione,
nell'emanazione della direttiva sulla formazione per
l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,
direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i
progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle
specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni
scolastiche e le comunita' degli stranieri al fine di
favorire la loro migliore integrazione nella comunita'
locale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, recante «Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, recante «Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno
2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89, recante «Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2012, n. 263, recante «Regolamento recante norme generali
per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico
dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2013, n.
47.
- La Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi
dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
2007, n. 202.
Note all'art. 1:
- Le indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione
attualmente vigenti sono state emanate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
16 novembre 2012, n. 254, recante «Regolamento recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30.
- Le indicazioni nazionali per i licei, attualmente
vigenti, sono state emanate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre
2010, n. 211, recante «Regolamento recante indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi
liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in
relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo
regolamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2010, n. 291, S.O.
- Le Linee guida per gli istituti tecnici, attualmente
vigenti, sono contenute:
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 15 luglio
2010, n. 57, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Pubblicata 22 settembre 2010, n. 222, S.O.;
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
gennaio 2012 n. 4, recante «Adozione delle Linee guida per
il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a
norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e
quinto anno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo
2012, n. 76, S.O. e
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca agosto
2012 n. 69, recante «Linee guida per i percorsi degli
istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni
delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilita'
previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8,
comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Opzioni», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012, n. 253, S.O.
- Le Linee guida per gli istituti professionali,
attualmente vigenti, sono contenute:
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio
2010, n. 65, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.
8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 87», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2010, n. 222, S.O.;
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
gennaio 2012 n. 5, recante «Adozione delle Linee guida per
il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti
professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo
biennio e quinto anno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 marzo 2012, n. 76, S.O. e
nella direttiva emanata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
2012 n. 70, recante «Linee guida per i percorsi degli
istituti professionali relative alle ulteriori
articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di
flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e
dall'art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Opzioni»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2012, n.
253, S.O.».