IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.  326
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'AIFA, e successive modificazioni; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18  novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2011 n. 123  dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il
prof.  Mario  Melazzini  e'  stato  confermato   direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2,  comma  160,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,  convertito  dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge  n.
536/1996, convertito nella legge n. 648/1996 sopra  citato,  inserito
dall'art. 3, comma  2,  del  decreto-legge  20  marzo  2014,  n.  36,
convertito in legge 16  maggio  2014,  n.  79,  che  ha  previsto  la
possibilita'  di  inserimento  nell'elenco  di  cui  alla  legge   n.
648/1996, con erogazione a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
di medicinali utilizzabili per una indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata, anche in caso  di  alternativa  terapeutica  gia'
autorizzata, purche' tale indicazione sia nota e conforme a  ricerche
condotte nell'ambito della comunita' medico-scientifica, nazionale  e
internazionale, secondo parametri di economicita' e appropriatezza; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  del  23   maggio   2007,   recante
«Inserimento del medicinale  bevacizumab  (Avastin)  nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648, nel trattamento delle  maculopatie  essudative  e  del  glaucoma
neovascolare», come modificata dalle determinazioni AIFA del 4  marzo
2009 e del 28 ottobre 2010; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  del  18  ottobre   2012,   recante
«Esclusione del  medicinale  Bevacizumab  (Avastin)  dall'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648», con cui e'
stata abrogata la determinazione AIFA del 28 ottobre 2010; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione V, reso
nella seduta del 15 aprile 2014; 
  Viste  le  richieste  delle  Regioni  Veneto  ed   Emilia   Romagna
finalizzate all'inserimento nell'elenco dei  medicinali  erogabili  a
totale  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale   del   farmaco
«Bevacizumab (Avastin)» per l'indicazione terapeutica  «degenerazione
maculare correlata all'eta'» (AMD); 
  Visto il parere  favorevole  a  tale  inserimento  nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale,  reso  dalla  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
(CTS) dell'AIFA nella seduta del 9 e 10  giugno  2014,  di  cui  allo
stralcio di verbale del 19 giugno 2014; 
  Ritenuto  pertanto,  necessario  ed  urgente  inserire,  ai   sensi
dell'art.  1,  commi  4  e  4-bis  del  decreto-legge  n.   536/1996,
convertito  nella  legge  n.  648/1996,  il  medicinale   Bevacizumab
(Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del
Servizio   sanitario   nazionale,   per   l'indicazione   terapeutica
«degenerazione maculare correlata all'eta'» (AMD); 
  Vista la determina n. 622 DG/2014  del  23  giugno  2014  (Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 27 giugno  2014),  recante  inserimento  di  una
indicazione  terapeutica  del  medicinale   Bevacizumab   -   Avastin
nell'elenco ex lege n. 648/1996; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990,  in  data
13 gennaio 2015 prot.0011091, finalizzata all'inserimento  di  centri
di alta specializzazione anche di natura privata per  il  trattamento
con il farmaco Bevacizumab (Avastin); 
  Visto  il  parere  favorevole  a  tale  ampliamento,   reso   dalla
Commissione Consultiva  Tecnico  Scientifica  (CTS)  dell'AIFA  nella
seduta del 19-20-21 gennaio 2015. 
  Vista la determina AIFA n. 79/2015  del  30  gennaio  2015  recante
«Inserimento di una indicazione terapeutica del  medicinale  per  uso
umano «Bevacizumab - Avastin»  nell'elenco  ex  lege  n.  648/1996  -
parziale modifica alla determina n. 622 DG/2014 del 23 giugno 2014  e
sostituzione della stessa» con cui si e' stabilito di  estendere  che
la somministrazione di Bevacizumab per uso  intravitreale  ai  Centri
ospedalieri  ad  alta  specializzazione,  anche  di  natura  privata,
individuati dalle regioni; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n.  24/2017,
pubblicata il 9 gennaio 2017, con cui  il  collegio,  accogliendo  il
ricorso avverso la sentenza del  Tribunale  amministrativo  regionale
Lazio,  sezione  terza  quater  n.  11656/2015,  ha  ammesso  che  il
riconfezionamento del medicinale Bevacizumab - Avastin per il suo uso
nel trattamento della degenerazione maculare correlata all'eta' (AMD)
ai sensi del decreto-legge n. 536/1996,  convertito  nella  legge  n.
648/1996, possa avvenire anche ad  opera  delle  farmacie  aperte  al
pubblico. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
Inserimento del medicinale Bevacizumab-Avastin nell'elenco ex lege n.
                              648/1996 
 
  1. Il medicinale BEVACIZUMAB  -  AVASTIN  e'  inserito  nell'elenco
istituito ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n.
536/1996, convertito  nella  legge  n.  648/1996,  per  l'indicazione
terapeutica «degenerazione maculare correlata all'eta'» (AMD).