IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25 maggio 2011, recante  disposizioni  di  attuazione
del regolamento (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  per  quanto  riguarda  l'elenco  delle  sostanze   attive
approvate tra cui Diflufenican, fino al 31 dicembre 2018; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2016/950   della
Commissione del 15  giugno  2016,  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n.  540/2011  per  quanto  riguarda  la  proroga  dei
periodi  di  approvazione  di  alcune   sostanze   attive   tra   cui
Iodosulfuron fino al 31 ottobre 2017; 
  Vista la domanda presentata in data 22 settembre 2016  dall'Impresa
Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano - viale Certosa 130,
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario   Pistol   Flex   a   base   delle   sostanze    attive
Iodosulfuron-methyl  e  Diflufenican,  secondo   la   procedura   del
riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del  regolamento  (CE)
n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Repubblica
Ceca,  e'  stata  esaminata  e  valutata   positivamente   da   parte
dell'istituto convenzionato Istituto superiore di sanita'; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Vista la nota del 13 marzo 2017 con la  quale  e'  stato  richiesto
all'impresa di inviare  la  pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 17 marzo 2017 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  fitosanitario  fino  al  31
dicembre 2018, data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva Diflufenican; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano -  viale
Certosa 130, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2018, ad immettere in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  PISTOL  FLEX,  a  base  delle
sostanze  attive   Iodosulfuron-methyl   e   Diflufenican,   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Repubblica Ceca. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento  dell'Impresa   Bayer   AG -   Industriepark   Hoechst -
Francoforte   (Germania)   o,   in   alternativa,   formulato   nello
stabilimento  sopracitato  e  confezionato  presso  lo   stabilimento
dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo). 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da     g
10-20-30-40-50-60-70-80-90-100   (10×10   g)-100-150-250-500   e   kg
1-2,5-3-4-5-6-10. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16883. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
 
    Roma, 4 aprile 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco