IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante, tra l'altro,
deleghe al Governo per la disciplina della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 4, della suddetta legge n.
198 del 2016, che, al fine di razionalizzare la composizione e le
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto
la revisione della composizione e delle competenze del suddetto
Consiglio nazionale, secondo i principi e criteri direttivi indicati
al comma 5, lettera b), del medesimo articolo 2;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento della professione di giornalista»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,
n. 115, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista»;
Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Consiglio nazionale: composizione)
1. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 il secondo,
il terzo e il quarto comma sono cosi' sostituiti:
«Il Consiglio nazionale e' composto da non piu' di sessanta
membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti
dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in
ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze
linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono
essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine
regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli
Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti,
costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale
o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo,
rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti.
Nessun iscritto agli elenchi puo' votare o essere eletto in piu' di
un collegio.
Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o
interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti
iscritti superiore a mille e' assegnato un seggio ulteriore per la
quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille
professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti
proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza
delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio e' attribuito, nel
rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica,
all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille piu'
elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere piu'
di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.».
2. Dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con
propria determinazione da adottare previo parere vincolante del
Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze
linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalita' che tengono
conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunita'
territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei
pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonche', ove
necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime
finalita', in sede di prima applicazione e' costituito un collegio
unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze
linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti
appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti
giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione
dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse
ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti
professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica
diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti.
Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista
professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla
medesima minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato che
ha riportato piu' voti; per la categoria per la quale non e' stato
proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, e'
proclamato eletto il candidato che ha riportato piu' voti tra quelli
appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo
miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio
della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche
presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del
Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista
appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo e' attribuito il
seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di
voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a
ciascuno dei venti Ordini regionali.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della
disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2016, n. 255.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 della
legge 26 ottobre 2016, n. 198:
"4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti
per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa
generale del sistema pensionistico, nonche' di
razionalizzare la composizione e le attribuzioni del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo
e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e
la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti
di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37,
comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
la revisione della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.".
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1965, n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della L. 3
febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di
giornalista), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1965, n. 63.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 3
febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1963, n. 49, come modificato dal presente decreto:
"Art. 16. Consiglio nazionale: composizione.
E' istituito, con sede presso il Ministero della
giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti.
Il Consiglio nazionale e' composto in ragione di due
professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o
interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Il Consiglio nazionale e' composto da non piu' di
sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo
pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e
interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un
rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I
candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di
una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun
Ordine regionale o interregionale costituisce collegio
elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e
Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio
elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale
elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo,
rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei
pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi puo' votare o
essere eletto in piu' di un collegio.
Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine
regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti
professionisti iscritti superiore a mille e' assegnato un
seggio ulteriore per la quota di giornalisti
professionisti, in ragione di ogni mille professionisti
iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti
proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la
rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo
seggio e' attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e
della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o
interregionale con la frazione di mille piu' elevata.
Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere piu'
di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti
professionisti.
Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale,
con propria determinazione da adottare previo parere
vincolante del Ministro della giustizia, assicura la
rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute,
prevedendo criteri e modalita' che tengono conto della
diffusione della lingua presso le rispettive comunita'
territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e
dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche
tutelate nonche', ove necessario, secondo un principio di
rotazione. Per le medesime finalita', in sede di prima
applicazione e' costituito un collegio unico nazionale per
l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche
riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti
appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta
entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima
convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino
l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti
professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza
linguistica diversa da quella di appartenenza del
rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino
il maggior numero di voti un giornalista professionista e
un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima
minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato
che ha riportato piu' voti; per la categoria per la quale
non e' stato proclamato il rappresentante della minoranza
linguistica, e' proclamato eletto il candidato che ha
riportato piu' voti tra quelli appartenenti alla minoranza
linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato.
In ogni caso, deve essere assicurato il principio della
rotazione nella rappresentanza tra le minoranze
linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare
all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del
giornalista pubblicista appartenente alla minoranza
linguistica, al medesimo e' attribuito il seggio
dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di
voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli
iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali».
- Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A),
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42:
"Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.".