IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,  n.
15, recante «Disposizioni urgenti per la  tutela  del  risparmio  nel
settore creditizio», il quale stabilisce che: «Al fine di  evitare  o
porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la
stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere  la  garanzia  dello
Stato su passivita' delle banche italiane in  conformita'  di  quanto
previsto dal presente Capo I, nel rispetto della  disciplina  europea
in materia di aiuti di Stato.»; 
  Visto l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,  n.
15, il quale prevede che: «Al fine di evitare o porre rimedio  a  una
grave  perturbazione  dell'economia  e   preservare   la   stabilita'
finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  18  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4,  lettera  d),  del
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  (di
seguito il «Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere o  acquistare,
entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilita'
di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a  un
gruppo bancario, o da societa' italiane capogruppo di gruppi  bancari
(di seguito l'«Emittente»), secondo le modalita'  e  alle  condizioni
stabilite dal presente Capo II.»; 
  Visto l'art.  24  del  decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,  n.  15,
il quale stabilisce che: 
    «1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione  di  20  miliardi  di
euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri  derivanti
dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto  di  azioni  effettuate
per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi  del  Capo  II)  e  dalle
garanzie concesse dallo Stato su  passivita'  di  nuova  emissione  e
sull'erogazione di liquidita' di emergenza (ai sensi del  Capo  I)  a
favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. 
    2. Con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra  le  finalita'
di cui  al  comma  1  e  la  eventuale  successiva  rimodulazione  in
relazione alle effettive esigenze. 
    3. Gli importi destinati alla copertura delle  garanzie  concesse
ai sensi del Capo I  sono  versati  su  apposito  conto  corrente  di
Tesoreria centrale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 2386
del  30  gennaio  2017,  il  quale  ha  istituito  il  Fondo  per  il
finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni
di garanzie dello Stato a favore delle banche e  dei  gruppi  bancari
italiani, di cui all'art. 24, comma 1, del decreto-legge 23  dicembre
2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2017, n. 15; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla  ripartizione  della
dotazione del Fondo di cui all'art. 24 del decreto-legge 23  dicembre
2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2017, n. 15; 
 
                              Decreta:  
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2017, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  24  del
decreto-legge   23   dicembre   2016,   n.   237,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il Fondo  per  il
finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni
di garanzie dello Stato a favore delle banche e  dei  gruppi  bancari
italiani, e' cosi' ripartito: 
    a) la somma di 16 miliardi di euro e'  destinata  alla  copertura
degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione  e  acquisto
di azioni effettuate per il loro rafforzamento patrimoniale; 
    b) la somma di euro 4 miliardi e' destinata alla copertura  degli
oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passivita'  di
nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di emergenza. 
  2. Ferma restando la dotazione  complessiva  per  l'anno  2017  del
Fondo di  cui  al  comma  1,  con  successivi  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  puo'  essere  disposta  la  eventuale
rimodulazione delle risorse del Fondo tra le finalita'  di  cui  alle
lettere a) e b) del medesimo comma 1. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 aprile 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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