IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U.R.I. del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014, pubblicato nella G.U.R.I. del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 21 dicembre 2016, n. 297, recante modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 e con il quale e' stata introdotta la possibilita' di sottoscrivere «Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione» prevedendo, altresi', che «il Ministro dello sviluppo economico puo' riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli Accordi»; Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, avente ad oggetto «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014» con la quale il Comitato ha destinato l'importo di 15.200,00 milioni di euro ai Piani operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera c) del comma 703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni di euro destinati all'area tematica «sviluppo economico e produttivo»; Considerato che, nell'ambito della suddetta area tematica «sviluppo economico e produttivo», e' prevista la linea di intervento «sviluppo delle imprese» da attuarsi anche attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo; Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, con la quale il Comitato ha approvato il Piano operativo «Imprese e competitivita' FSC 2014-2020» di competenza dal Ministero dello sviluppo economico, articolato negli assi di intervento «Space economy», «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» e «Assistenza tecnica»; Considerato che, nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» la somma di 916,5 milioni di euro e' stata destinata allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo con la seguente ripartizione territoriale: 658,48 milioni di euro per le regioni meno sviluppate, 73,72 milioni di euro per le regioni in transizione e 184,30 milioni di euro per le regioni piu' sviluppate; Ritenuto opportuno, al fine di garantire il perseguimento delle finalita' proprie degli Accordi di sviluppo, come definite dalla normativa attuativa dei Contratti di sviluppo, destinare alla sottoscrizione dei predetti Accordi una quota di risorse pari al 25% dei fondi assegnati con le richiamate deliberazioni del CIPE; Decreta: Art. 1 1. Per le motivazioni esposte in premessa, a valere sulle risorse destinate allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo dalle deliberazioni CIPE n. 25/2016 e n. 52/2016, e' costituita una riserva, pari ad € 229.125.000,00, per il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto del 9 dicembre 2014. 2. Le suddette risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel Piano operativo «Imprese e competitivita' FSC 2014-2020» di cui alla deliberazione CIPE n. 52/2016 e pertanto la riserva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita: euro 164.620.000,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); euro 18.430.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); euro 46.075.000,00 per le regioni piu' sviluppate (resto del territorio nazionale). 3. Entro un anno dalla data del presente decreto, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese la dotazione della riserva di cui al comma 1 potra' essere oggetto di revisione, in aumento - compatibilmente con la disponibilita' di risorse finanziarie - ovvero in riduzione, in funzione delle effettive necessita' derivanti dalle concrete risultanze degli Accordi di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto del 9 dicembre 2014. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2017 Il Ministro: Calenda