IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.  300,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001  n.  165,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3  aprile  1993  n.
96; 
  Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente  il  testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi
della predetta legge n. 488/92; 
  Visto l'art. 8-bis, della  legge  3  agosto  2007  n.  127  recante
disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di
crisi d'impresa; 
  Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del
20 ottobre 1995 e successive modifiche ed  integrazioni,  il  decreto
ministeriale del 1°  febbraio  2006  ed  il  decreto  ministeriale  3
dicembre 2008, nonche' le relative circolari applicative; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 recante misure  urgenti
per la crescita del Paese ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al
fine di conseguire la definitiva chiusura dei  procedimenti  relativi
alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992
n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992  n.
488, stabilisce che, qualora alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  medesimo  non  sia  stata   avanzata   dalle   imprese
destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta  di  erogazione  per
stato di avanzamento della realizzazione del programma, il  Ministero
dello sviluppo economico accerta,  con  provvedimento  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la decadenza  dai
benefici per un insieme di imprese interessate; 
  Visto l'art. 9 comma 2 del decreto  ministeriale  del  1°  febbraio
2006, cosi' come modificato dal decreto interministeriale n. 460  del
2 agosto 2007, che fissa in 150 giorni dal ricevimento del decreto di
concessione da parte dei soggetti beneficiari di agevolazioni ex lege
n. 488/92, i termini per la stipula del  contratto  di  finanziamento
tra il soggetto beneficiario e il soggetto agente; 
  Considerato che da parte delle imprese di cui  all'allegato  elenco
che  costituisce  parte  integrante  e   sostanziale   del   presente
provvedimento, non  e'  stato  stipulato  il  relativo  contratto  di
finanziamento entro i termini stabiliti dal sopracitato art. 9  comma
2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 cosi' come modificati dal
decreto interministeriale n. 460 del 2 agosto 2007 o non  sono  state
richieste, per  il  tramite  delle  relative  banche  concessionarie,
erogazioni a titolo di stato di avanzamento; 
  Considerato che sussistono pertanto le condizioni per la  decadenza
delle agevolazioni concesse in via provvisoria  con  i  provvedimenti
indicati nell'allegato elenco  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento; 
  Considerato  che  per  alcune  iniziative  presenti   nell'allegato
elenco, le relative somme residue risultano gia' parzialmente portate
in economia e pertanto si rende necessario  portare  in  economia  la
parte rimanente; 
  Ritenuto, per motivi di economicita' e celerita', di non  procedere
alla  notifica  del  presente  provvedimento  alle  singole   imprese
assicurando, ai sensi dell'art.  29  comma  2  del  decreto-legge  22
giugno 2012 n. 83, la pubblicita' del provvedimento medesimo mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio
2014 (Reg. n. 1- 860), con il quale il dott. Carlo Sappino  e'  stato
nominato  direttore  generale  della  Direzione  generale   per   gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto  17  luglio  2014  del  Ministero  dello  sviluppo
economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del  31  ottobre
2014 recante «individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale»; 
  Vista la legge  11  dicembre  2016,  n.  232  di  approvazione  del
bilancio di previsione  della  spesa  del  Ministero  dello  sviluppo
economico per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019; 
  Visto il decreto 27 dicembre 2016  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze di  ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019; 
  Visto il decreto 9 gennaio 2017 con  il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilita'
di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017, tra gli altri,
al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Decadenza dalle agevolazioni 
 
  1. Per le motivazioni riportate in premessa,  sono  decadute  dalle
agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge 22 ottobre 1992 n.  415  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  19  dicembre  1992  n.   488,   le   imprese   indicate
nell'allegato elenco che costituisce parte integrante  e  sostanziale
del presente decreto.