IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg.  n.  702/2014,
riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni  causati  da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  102/04
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio  2015  sopracitati,  rubricata  al
n.SA.42104(2015/XA); 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  convertito  dalla
legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove e'
stabilito, tra  l'altro,  che  «Le  imprese  agricole  ubicate  nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  interessate  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  nonche'  nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia,  Sardegna  e
Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche
di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5  al  25  gennaio
2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative  agevolate  a
copertura dei rischi, possono accedere agli interventi  previsti  per
favorire la ripresa dell'attivita'  economica  e  produttiva  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.» 
  Esaminata, alla luce della normativa di cui  al  decreto  legge  n.
8/2017, la richiesta  della  Regione  Calabria  di  declaratoria  per
l'applicazione, nei territori delle Province di  Catanzaro,  Cosenza,
Reggio Calabria e Vibo Valentia,  danneggiate  dalle  gelate  dal  1°
gennaio 2017 al 15 gennaio  2017,  delle  provvidenze  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale; 
  Dato atto alla Regione Calabria  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/04 e s.m.i.; 
  Ritenuto di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Calabria  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni  e
alle strutture aziendali 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati  alle  produzioni  e  alle  strutture  aziendali  nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specifiche misure di intervento previste del  decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal  decreto  legislativo
18 aprile 2008, n. 82; 
  Catanzaro: 
  gelate dal 6 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017; 
  provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c) e d),  nel
territorio  dei  comuni  di  Andali,  Badolato,  Belcastro,   Borgia,
Botricello, Catanzaro, Cropani, Curinga,  Davoli,  Falerna,  Feroleto
Antico, Gasperina, Gizzeria, Guardavalle, Isca sullo  Ionio,  Lamezia
Terme,  Maida,  Montauro,  Montepaone,  Nocera  Terinese,   Petrizzi,
Pianopoli, San Floro, San Pietro a Maida,  San  Sostene,  Sant'Andrea
Apostolo  dello  Ionio,  Satriano,  Sellia  Marina,  Sersale,  Simeri
Crichi, Soverato, Soveria Simeri, Squillace. 
  Cosenza: 
  gelate dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017; 
  provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c) e d),  nel
territorio dei comuni di Acri, Alessandria  del  Carretto,  Belvedere
Marittimo,  Bisignano,  Buonvicino,  Canna,  Castroregio,  Corigliano
Calabro, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Orsomarso,  Rocca  Imperiale,
San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese,  Santa
Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia  d'Epiro,  Scalea,
Vaccarizzo Albanese.  
  gelate dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017; 
  provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni  di
Belvedere Marittimo, Buonvicino, Corigliano Calabro, Orsomarso, Rocca
Imperiale, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese,  Santa  Domenica
Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Vaccarizzo Albanese. 
  Reggio di Calabria: 
  gelate dall'8 gennaio 2017 al 9 gennaio 2017; 
  provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c) e d),  nel
territorio dei comuni  di  Cittanova,  Gerace,  Gioia  Tauro,  Locri,
Molochio,  Oppido  Mamertina,  Portigliola,  Rizziconi,   Taurianova,
Terranova Sappo Minulio, Varapodio. 
  Vibo Valentia: 
  gelate dal 6 gennaio 2017 al 9 gennaio 2017; 
  provvidenze di  cui  all'art.  5  comma  2  lettere  a)  e d),  nel
territorio dei comuni di Francavilla Angitola, Limbadi, Pizzo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 maggio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina