IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE, 
                  DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre  2010,
n.  240  che  colloca  il   direttore   generale   tra   gli   organi
dell'universita'; 
  Visto il decreto interministeriale del 23 maggio 2001 con il  quale
sono stati determinati  specifici  criteri  per  la  definizione  del
trattamento economico dei direttori amministrativi delle  universita'
ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
  Visto il decreto interministeriale del 21 luglio 2011 n. 315 che ha
fissato per il triennio 2011-2013, i criteri per la  definizione  del
trattamento economico dei direttori generali  delle  Universita',  in
conformita'  ai  criteri  e  parametri  stabiliti  con   il   decreto
interministeriale del 23 maggio 2001; 
  Considerato che la retribuzione  annua  lorda  della  posizione  di
vertice di un  dirigente  di  II  fascia  del  comparto  universita',
gerarchicamente  subordinata  a  quella   del   direttore   generale,
comprensiva dell'indennita' di posizione,  cosi'  come  previsto  dal
CCNL della  dirigenza  universitaria  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, e' quantificabile in circa €
95.500. 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, che  prevede  la  sostituzione  della  figura  del  direttore
amministrativo con quella del direttore generale,  da  scegliere  tra
personalita' di elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata
esperienza  pluriennale  con  funzioni   dirigenziali   mediante   il
conferimento dell'incarico da parte del consiglio di amministrazione,
su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di  durata
non  superiore  a  quattro  anni  rinnovabile   cui   attribuire   un
trattamento  economico  determinato  in  conformita'  a   criteri   e
parametri  fissati  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Tenuto conto che l'art. 9, comma  1  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ha disposto che, per gli anni  2011,  2012  e  2013  il
trattamento economico complessivo dei singoli  dipendenti,  anche  di
qualifica  dirigenziale,  ivi  compreso  il  trattamento  accessorio,
previsto dai rispettivi ordinamenti delle  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione, non puo' superare,  in  ogni  caso,  il  trattamento
ordinariamente spettante per l'anno  2010,  al  netto  degli  effetti
derivanti da eventi  straordinari  della  dinamica  retributiva,  ivi
incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati; 
  Tenuto conto che l'art. 9, comma  2  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ha disposto tra l'altro che a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legge e sino al  31  dicembre  2013,  i
trattamenti  economici  complessivi  spettanti  ai   titolari   degli
incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere
stabiliti  in  misura  superiore  a  quella  indicata  nel  contratto
stipulato dal precedente titolare ovvero, in  caso  di  rinnovo,  dal
medesimo titolare; 
  Considerato che l'art.  2  del  decreto  interministeriale  del  21
luglio 2011, n. 315, ha stabilito  che  con  successivo  decreto,  al
termine del triennio 2011 - 2013, verranno definiti nuovi  criteri  e
parametri  per  la  determinazione  del  trattamento  economico   del
direttore generale delle universita'; 
  Tenuto conto che le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono state prorogate fino al  2014
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre  2013
n. 122; 
  Considerato che ai sensi del decreto-legge del 24 aprile 2014 n. 66
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno  2014  n.  89,  il
limite massimo del trattamento economico del  personale  pubblico  e'
fissato  nella  misura  di  €  240.000,  al  lordo   dei   contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri  fiscali  a  carico  del
dipendente, riferito al  livello  retributivo  del  primo  presidente
della Corte di cassazione; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
  Ritenuta la necessita' di definire a decorrere dall'anno 2017 nuovi
criteri e parametri per la determinazione del  trattamento  economico
della  figura  di  direttore  generale  delle  universita'  e   delle
istituzioni ad ordinamento speciale statali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  trattamento  economico   dei   direttori   generali   delle
universita' statali e degli istituti statali ad ordinamento  speciale
e' fissato nelle sei fasce di  cui  all'art.  2,  tenendo  conto  dei
seguenti criteri e punteggi: 
    importo  del   Fondo   di   finanziamento   ordinario   dell'anno
precedente; 
 
                  =================================
                  |   FFO (milioni  |             |
                  |      euro)      |   Punti     |
                  +=================+=============+
                  |fino a 15 milioni|     10      |
                  +-----------------+-------------+
                  |da 15,001 milioni|             |
                  |  a 30 milioni   |      20     |
                  +-----------------+-------------+
                  |da 30,001 milioni|             |
                  |  a 60 milioni   |      30     |
                  +-----------------+-------------+
                  |da 60,001 milioni|             |
                  |  a 120 milioni  |      40     |
                  +-----------------+-------------+
                  |   da 120,001    |             |
                  |  milioni a 180  |             |
                  |     milioni     |      50     |
                  +-----------------+-------------+
                  |   da 180,001    |             |
                  |  milioni a 280  |             |
                  |     milioni     |      65     |
                  +-----------------+-------------+
                  |oltre 280 milioni|      75     |
                  +-----------------+-------------+
 
    unita' di personale di ruolo  (professori,  ricercatori  a  tempo
indeterminato  e   determinato,   personale   dirigente   e   tecnico
amministrativo a tempo indeterminato) in servizio al 31.12  dell'anno
precedente; 
 
                =====================================
                |      Personale      |    Punti    |
                +=====================+=============+
                |     fino a 200      |      10     |
                +---------------------+-------------+
                |    da 201 a 400     |      20     |
                +---------------------+-------------+
                |    da 401 a 700     |      30     |
                +---------------------+-------------+
                |    da 701 a 1000    |      40     |
                +---------------------+-------------+
                |   da 1001 a 1500    |      50     |
                +---------------------+-------------+
                |   da 1501 a 2000    |      60     |
                +---------------------+-------------+
                |     oltre 2000      |     70      |
                +---------------------+-------------+
 
    numero di studenti in corso, inclusi gli studenti  iscritti  alle
scuole di specializzazione e i dottorandi di ricerca. A tal fine sono
presi   in   considerazione   i   dati   utilizzati   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il calcolo  del
costo standard per studente in corso del FFO dell'anno  precedente  e
il numero di specializzandi e  di  dottorandi  di  ricerca  al  31/12
dell'anno precedente. 
 
                  =================================
                  |    Studenti     |   Punti     |
                  +=================+=============+
                  |  fino a 4.000   |      10     |
                  +-----------------+-------------+
                  |da 4.001 a 8.000 |      20     |
                  +-----------------+-------------+
                  |da 8.001 a 14.000|      30     |
                  +-----------------+-------------+
                  |   da 14.001 a   |             |
                  |     20.000      |      40     |
                  +-----------------+-------------+
                  |   da 20.001 a   |             |
                  |     30.000      |      50     |
                  +-----------------+-------------+
                  |   da 30.001 a   |             |
                  |     40.000      |     60      |
                  +-----------------+-------------+
                  |  oltre 40.000   |     70      |
                  +-----------------+-------------+
 
    presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
e chirurgia. 
 
                 ===================================
                 |      Medicina     |    Punti    |
                 +===================+=============+
                 |        SI         |      20     |
                 +-------------------+-------------+
                 |         NO        |      0      |
                 +-------------------+-------------+