IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco, ed, in particolare, il comma 33; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  dell'eonomia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE, e s.m.i.; 
  Vista la delibera CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2001,
concernente «Individuazione dei criteri  per  la  contrattazione  del
prezzo dei farmaci», ed, in particolare, il punto 6, secondo cui «nel
caso in cui non si raggiunga  un  accordo  sul  prezzo,  il  prodotto
verra' classificato nella fascia C di cui al comma 10,  dell'art.  8,
della legge del 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA  del  27  settembre  2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre
2006 concernente «Manovra per il  Governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del 31 marzo 2004 e s.m.i.; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  n.  1353  del  12  novembre  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 283  del  5
dicembre  2014,  recante  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  del
medicinale per uso  umano  «Sovaldi»  (sofosbuvir),  autorizzato  con
procedura centralizzata europea dalla Commissione  europea  a  favore
della societa' Gilead Sciences International Limited; 
  Vista la domanda 29 febbraio 2016 con la quale la  societa'  Gilead
Sciences International Limited ha chiesto la  ricontrattazione  delle
condizioni negoziali inerenti il regime di rimborsabilita'  e  prezzo
del medicinale Sovaldi; 
  Visti    i    pareri    resi    dalla    Commissione     consultiva
tecnico-scientifica nelle sedute del 5 aprile 2016 e  dell'11  luglio
2016; 
  Considerati gli esiti delle delle  sedute  del  Comitato  prezzi  e
rimborso in data 29 aprile 2016, 23 maggio 2016, 27 giugno  2016,  19
luglio 2016, 27 settembre 2016, 12 dicembre 2016 e 24 gennaio; 2017; 
  Visto, in particolare, il parere del  Comitato  prezzi  e  rimborso
reso nella seduta del 22 febbraio 2017, nel quale  cui  il  Comitato,
constatato il mancato raggiungimento  di  un  accordo  negoziale  sul
prezzo del farmaco Sovaldi, indica per tale specialita' medicinale la
classificazione  in  fascia  C/RNRL  (su   prescrizione   di   centri
ospedalieri     o     specialisti:     internista,     infettivologo,
gastroenterologo); 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla  riclassificazione  del
medicinale per uso umano «Sovaldi» (sofosbuvir) nella fascia C di cui
al comma 10, dell'art. 8, della legge del 24 dicembre 1993,  n.  537,
con regime di fornitura RNRL; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale SOVALDI e' riclassificato alle condizioni di  seguito
indicate: 
  Confezione: 
    400 mg - compressa  rivestita  con  film -  flacone  (HDPE) -  28
compresse - A.I.C. n. 043196017/E (in base 10) 1967MK (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' «C». 
  Confezione: 
    400 mg - compressa  rivestita  con  film -  flacone  (HDPE) -  84
compresse (3 flaconi da 28) - A.I.C.  n.  043196029/E  (in  base  10)
1967MX (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita' «C».