IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante  «organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio»; 
  Vista la  legge  20  marzo  1913,  n.  272,  recante  «approvazione
dell'ordinamento  delle  Borse  di  commercio,  dell'esercizio  della
mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa»; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  concernente
«orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«regolazioni dei mercati agroalimentari,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2   luglio   2015,   n.   91,   recante
«disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi, di  sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da  eventi  di
carattere  eccezionale  e  di   razionalizzazione   delle   strutture
ministeriali» ed, in particolare, l'articolo 6-bis; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,   concernente   il   «regolamento   recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
27 ottobre 2005, n. 1872, concernente la composizione dei  tavoli  di
filiera, sulla base  delle  designazioni  pervenute  dagli  organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale  nei  settori  della
produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione
dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati  nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
6  aprile  2006,  n.  174,  concernente  il   «regolamento   per   il
funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane,  con
riferimenti ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»; 
  Visto il decreto 19 ottobre 2012, n.  199,  adottato  dal  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico,  concernente  il  «regolamento  di
attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita',  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  27  maggio  2015,  n.  5528,   concernente   l'istituzione
dell'elenco dei portatori di  interessi  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Ritenuto  di  dover  dare   attuazione   all'articolo   6-bis   del
decreto-legge n. 51 del 2015, recante «norme per la trasparenza nelle
relazioni contrattuali nelle filiere agricole», nella  parte  in  cui
statuisce, al comma 1, che «Al fine di garantire la trasparenza nelle
relazioni  contrattuali  tra  gli  operatori  di  mercato   e   nella
formazione dei prezzi,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi  delle
commissioni   uniche   nazionali   per   le   filiere    maggiormente
rappresentative del sistema agricolo-alimentare,  in  linea  con  gli
orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione  comune
dei mercati»; 
  Considerato che attualmente le borse merci rilevano  le  quotazioni
di mercato alla fine della giornata  di  contrattazione  e  che  tale
attivita' sara' sospesa con l'istituzione  delle  citate  commissioni
uniche nazionali (C.U.N.); 
  Tenuto conto che  le  C.U.N.  non  potranno  effettuare  la  stessa
attivita' di rilevazione delle borse merci  e  che  per  loro  natura
potranno formulare la  tendenza  di  mercato  ed  i  relativi  prezzi
indicativi; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, espressa con l'atto n. 139/CSR del 21 luglio  2016,  come
rettificato dall'atto n. 143/CSR del 3 agosto 2016; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  numero  affare  01762/2016
nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del  28
settembre 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  applicative  delle
disposizioni concernenti l'istituzione e le  sedi  delle  commissioni
uniche nazionali per  le  filiere  maggiormente  rappresentative  del
sistema  agricolo-alimentare,   di   cui   all'articolo   6-bis   del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  in  linea  con  gli  orientamenti
dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 347 del 20 dicembre 2013. 
              -  La  legge  20  marzo  1913,  n.  272   (Approvazione
          dell'ordinamento delle Borse di  commercio,  dell'esercizio
          della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          87 del 14 aprile 1913. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228
          (Orientamento e modernizzazione  del  settore  agricolo,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          137 del 15 giugno 2001, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102
          (Regolazioni   dei   mercati   agroalimentari,   a    norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge  7  marzo
          2003, n. 38), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005. 
              - Il decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51  (Disposizioni
          urgenti in materia di  rilancio  dei  settori  agricoli  in
          crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da  eventi
          di  carattere  eccezionale  e  di  razionalizzazione  delle
          strutture  ministeriali),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 6  maggio  2015,  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2015,
          n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
          - n. 152 del 3 luglio 2015. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          27   febbraio   2013,   n.   105    (Regolamento    recante
          organizzazione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali,  a  norma  dell'articolo  2,  comma
          10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          218 del 17 settembre 2013. 
              - Il decreto 6 aprile 2006, n. 174 (Regolamento per  il
          funzionamento del  sistema  telematico  delle  Borse  merci
          italiane,   con   riferimento   ai    prodotti    agricoli,
          agroalimentari ed ittici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2005. 
              - Il decreto 19 ottobre 2012, n.  199  (Regolamento  di
          attuazione dell'articolo 62 del  decreto-legge  24  gennaio
          2012,  n.  1,   recante   disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita', convertito, con modificazioni, dalla  legge
          24  marzo  2012,  n.  27),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2012. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6-bis  del  citato
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91: 
              «Art. 6-bis. (Norme per la trasparenza nelle  relazioni
          contrattuali nelle filiere  agricole).  -  1.  Al  fine  di
          garantire la trasparenza nelle relazioni  contrattuali  tra
          gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, previa intesa in sede di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del   presente   decreto,    sono    adottate
          disposizioni concernenti  l'istituzione  e  le  sedi  delle
          commissioni uniche nazionali per  le  filiere  maggiormente
          rappresentative del sistema agricolo-alimentare,  in  linea
          con gli orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di
          organizzazione comune dei mercati. 
              2.  Alle  commissioni  uniche  nazionali   partecipano,
          secondo oggettivi criteri di rappresentativita', i delegati
          delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei
          produttori agricoli, dell'industria di trasformazione,  del
          commercio e della distribuzione. 
              3.  Le   commissioni   uniche   nazionali   determinano
          quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali  possono
          adottare come riferimento nei contratti di compravendita  e
          di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente. 
              4. Le commissioni uniche nazionali  hanno  sede  presso
          una o piu' borse merci, istituite ai sensi della  legge  20
          marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano
          conto della rilevanza economica della specifica filiera,  e
          operano con il supporto della societa' di  gestione  «Borsa
          merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle  politiche
          agricole e forestali 6 aprile 2006, n.  174,  e  successive
          modificazioni. 
              5. In caso  di  istituzione  delle  commissioni  uniche
          nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le  eventuali
          commissioni prezzi e sale contrattazioni  istituite  presso
          le  camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura  sospendono  l'autonoma  rilevazione   per   le
          categorie  merceologiche  per  cui  le  commissioni  uniche
          nazionali sono state istituite e pubblicano  le  quotazioni
          di  prezzo  determinate  ai  sensi  del   comma   3   dalle
          commissioni uniche nazionali stesse. 
              6. Le autonome rilevazioni di cui al  comma  5  possono
          riprendere la rilevazione e la pubblicazione  dei  relativi
          prezzi solo in caso  di  revoca  delle  commissioni  uniche
          nazionali da parte del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. 
              7. La partecipazione alle commissioni uniche  nazionali
          di cui al presente articolo non da' in ogni caso luogo alla
          corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o
          gettoni di  presenza  comunque  denominati.  All'attuazione
          delle  disposizioni  del  presente  articolo  si   provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   6-bis    del
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  si  veda
          nelle note alle premesse.