IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio
nazionale le attivita' dirette alla prevenzione, al contenimento e
alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il
costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
Ritenuto altresi' necessario garantire il rispetto degli obblighi
assunti e delle strategie concordate a livello europeo e
internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica
europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il Ministro della giustizia,
con il Ministro per gli affari regionali con delega in materia di
politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Vaccinazioni obbligatorie
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di garantire
il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed
internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni
sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella.
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991,
ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo
della relativa vaccinazione.
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al
comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta.
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al
comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e ai
tutori e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione
di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale e i tutori che, a seguito di
contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di
contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la
prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del
ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel
rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in
relazione all'eta'. Per l'accertamento, la contestazione e
l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale
territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento
dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di
competenza.
6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorita'
sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.