IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
                       il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre  2013,«Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di mancata revisione  disposta  nei
confronti della Cooperativa «Seven of hearts inter rabbet»  con  sede
in Napoli, concluso in data  24  ottobre  2016  con  la  proposta  di
adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui  all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che dal citato verbale e' emerso che il revisore,  dopo
numerosi solleciti, in data 26 settembre 2016 ha  ricevuto  da  parte
dello studio di consulenza dell'Amministratore unico una parte  della
documentazione  contabile  amministrativa  oggetto  della   revisione
relativa  al  periodo  gennaio  -  settembre  2016,  dalla  quale  si
riscontrava che l'ente aveva avviato la propria attivita'; 
  Preso atto che l'ente, con continui atteggiamenti dilatori, non  ha
consentito lo svolgimento della revisione; 
  Considerato da visura camerale aggiornata effettuata attraverso  la
consultazione del registro delle imprese si  e'  riscontrato  che  la
cooperativa non ha provveduto a depositare il bilancio  di  esercizio
2015; 
  Vista la nota n. 50227 trasmessa via Pec in data 14  febbraio  2017
con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' stato comunicato  l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, risultata regolarmente  consegnata  nella  casella  di
posta certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Giampiero Atonna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Amministratore unico della societa' cooperativa «Seven of  hearts
inter rabbet» con sede in Napoli C.F. 02743930345 costituita in  data
10 dicembre 2014, e' revocato.