IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2017/807   della
Commissione dell'11 maggio 2017  recante  deroga  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per
la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o  delle
domande di pagamento, il  termine  ultimo  per  la  comunicazione  di
modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine
ultimo per le domande di  assegnazione  di  diritti  all'aiuto  o  di
aumento del valore di diritti all'aiuto  nell'ambito  del  regime  di
pagamento di base per l'anno 2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 295  del  20  dicembre  2014,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013» come modificato  da  ultimo  dal  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 5 aprile  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -  Serie  generale  n.  108
dell'11 maggio 2017; 
  Visto l'art. 19, del decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali 26 febbraio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  81  dell'8
aprile 2015, recante «Disposizioni modificative  ed  integrative  del
decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013»; 
  Considerato che ai sensi del citato regolamento (UE) n. 2017/807 e'
concessa agli  Stati  membri  la  facolta'  di  derogare  ai  termini
stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo  1,
art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1; 
  Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' di derogare ai  termini
stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo  1,
art. 15, paragrafo 2 e  art.  22,  paragrafo  1,  adeguando  anche  i
termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie
e le domande  di  indennita'  compensativa  previste  dallo  sviluppo
rurale; 
  Ritenuto, altresi' opportuno, ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26  febbraio
2015,  semplificare  le  procedure  di   proroga   dei   termini   di
presentazione delle domande; 
  Vista la comunicazione alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
effettuata con nota ministeriale 4 maggio 2017  prot.  GAB  5601,  ai
sensi dell'art. 19 del sopracitato decreto ministeriale  26  febbraio
2015 e l'informativa resa  nella  seduta  del  4  maggio  2017  della
medesima Conferenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini per  la  presentazione  della  domanda  di  assegnazione  dei
  diritti all'aiuto e della domanda  unica  e  di  alcune  misure  di
  sviluppo rurale 
  1. Per l'anno 2017,  i  termini  stabiliti  per  l'assegnazione  di
diritti  e  per  la  presentazione  della  domanda  unica  ai  sensi,
rispettivamente, dell'art. 7 e dall'art. 12, comma 4, del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18  novembre
2014, sono posticipati al 15 giugno 2017. 
  2. Per l'anno 2017, le modifiche alla domanda unica,  apportate  ai
sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono  comunicate
per iscritto all'organismo pagatore competente  entro  il  15  giugno
2017. 
  3. Per l'anno 2017, le  Autorita'  di  gestione  dei  programmi  di
sviluppo rurale possono posticipare,  fino  al  15  giugno  2017,  il
termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti  per
la superficie corrispondente e per le misure  connesse  agli  animali
nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale  di  cui  all'art.  67,
paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 maggio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, n. 625