IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento  e
che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive
2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,    2005/56/CE,    2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi
per la risoluzione degli  enti  creditizi  e  di  talune  imprese  di
investimento nel quadro del meccanismo di  risoluzione  unico  e  del
Fondo di risoluzione unico e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1093/2010; 
  Vista  la  direttiva  2001/24/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  aprile  2001,  in  materia   di   risanamento   e
liquidazione degli enti creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  «Testo
unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»  (T.U.B.)  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  181,  recante
«Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  e  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  in  attuazione  della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,    2007/36/CE,    2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE)  n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  2013/C  -  216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle  banche  nel  contesto
della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»); 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e, in particolare
l'articolo 13  che  autorizza  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze a sottoscrivere o acquistare,  entro  il  31  dicembre  2017,
azioni emesse  da  banche  italiane,  secondo  le  modalita'  e  alle
condizioni stabilite nel Capo II del medesimo decreto-legge; 
  Considerato  che  la  sottoscrizione  delle  azioni   puo'   essere
effettuata dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  solo  dopo
l'applicazione delle  misure  di  ripartizione  degli  oneri  secondo
quanto previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto-legge; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  volte  a  garantire  la  parita'  di  trattamento   dei
creditori in vista dell'applicazione  delle  misure  di  ripartizione
degli oneri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237,  convertito  in
                    legge 17 febbraio 2017, n. 15 
 
  1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito  in  legge
17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 19, comma 2, le parole «Entro sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»; 
  b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Al fine di  assicurare  la  parita'  di  trattamento  nella
ripartizione degli oneri,  qualora  l'Emittente  abbia  presentato  o
abbia formalmente comunicato l'intenzione di  presentare,  a  seguito
dell'accertamento  dei  requisiti  di  accesso,   la   richiesta   di
intervento dello Stato ai  sensi  dell'articolo  15,  il  termine  di
scadenza delle passivita' di cui al comma 2 dallo stesso  emesse  che
ricada nei sei mesi  successivi  alla  presentazione  dell'istanza  o
della  formale  comunicazione  dell'intenzione  di   presentarla   e'
prorogato fino al termine  dello  stesso  periodo  di  sei  mesi.  La
proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge  o  di  clausole
contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui e'
parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso e'
parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile,  il  comma  10
del presente articolo. Durante la  proroga  le  passivita'  producono
interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».