IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo
periodo, il quale prevede che entro il 1º luglio 2017 il Governo puo'
adottare, con le medesime procedure di cui al comma 3 ulteriori
disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale
equiordinazione, all'interno del comparto sicurezza e difesa, nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'
articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto
2015, n. 124;
Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, ultimo
periodo;
Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1,
comma 395, lettera c);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2017;
Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni comuni a piu' categorie
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 627 e' sostituito dal seguente:
«Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. Il personale
militare e' inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente
ordinate:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) graduati;
d) militari di truppa.
2. La categoria degli ufficiali comprende:
a) ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di
generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo
d'armata, generale e gradi corrispondenti;
b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore,
tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;
c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente,
tenente, capitano e gradi corrispondenti.
3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle
funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo
sulle unita' poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.
4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti
ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di
luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal
grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi
corrispondenti.
5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di
comando, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro
dipendenze, e' caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari
che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli puo' essere
attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b),
che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in
relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.
6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di
controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, nonche' al comando
di unita' di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che
rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti puo' essere
attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a),
che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in
relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.
7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al
ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da
primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi
corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio
permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado
apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente puo' essere
attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che
comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in
relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.
8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di
leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli
allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi
marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli
allievi ufficiali delle accademie militari.
9. Le carriere del personale militare sono disciplinate
esclusivamente dal codice.»;
b) l'articolo 632 e' sostituito dal seguente:
«Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche
degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). - 1.
L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di
polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata:
a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale
di pubblica sicurezza e corrispondenti;
b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore
e corrispondenti;
c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e
corrispondenti;
d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e
corrispondenti;
e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e
corrispondenti;
f) capitano e corrispondenti: commissario capo e
corrispondenti;
g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;
h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e
corrispondenti;
i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e
corrispondenti;
l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e
corrispondenti;
m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e
corrispondenti;
n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e
corrispondenti;
o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e
corrispondenti;
p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente
capo e corrispondenti;
q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e
corrispondenti;
r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e
corrispondenti;
s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente
capo e corrispondenti;
t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e
corrispondenti;
u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e
corrispondenti;
v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e
corrispondenti.»;
c) all'articolo 635, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che
partecipa a concorsi delle Forze armate.»;
d) all'articolo 803, comma 1, dopo la lettera b-ter), e' inserita
la seguente:
«b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale
appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma
prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali
delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da
attivita' di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale
e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della
pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al
contrasto alla pirateria.»;
e) all'articolo 811, comma 2, lettera b), le parole «categorie e
specialita'», sono sostituite dalle seguenti: «categorie, specialita'
o qualificazioni»;
f) all'articolo 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo
sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica
posseduta.
3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo
42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di
carriera.»;
g) all'articolo 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a
decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in
ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati
idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei
ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704,
nel caso di sopravvenuta inidoneita' al servizio militare
incondizionato. Il predetto personale transita secondo la
corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa
nei seguenti casi:
a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una
sanzione di stato;
b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.
1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al
comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito.
1-quinquies.Il personale non dirigente delle Forze armate che
transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del
comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla
legislazione vigente e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza,
ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio
centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.
Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio
2018, al personale delle Forze armate, per le finalita' indicate nel
presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a
legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad
ordinamento militare.»;
h) all'articolo 992, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo
di 5 anni.»;
i) all'articolo 1084, comma 1, il periodo «Ai primi marescialli,
e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado
di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli
ufficiali.» e' sostituito dal seguente: «Ai luogotenenti, e gradi
corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di
sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per
il personale dell'Arma dei carabinieri.»;
l) dopo l'articolo 1084 e' inserito il seguente:
«Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale
militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio
hanno prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione ad
anzianita' al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla
cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di
eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi
previsti dalla legislazione vigente, a infermita' o a decesso
dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al
transito per infermita' nell'impiego civile, di cui all'articolo 923,
comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' risulta dipendente da causa
di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono
effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico
nonche' sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.
2. La promozione di cui al comma 1 e' esclusa per i militari
destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli
ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e
gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che
rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.»;
m) all'articolo 2229, comma 1, il numero «2020» e' sostituito dal
seguente: «2024»;
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento
militare nazionale e norme sulla medesima materia),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
13 del 16 gennaio 2013, reca:
«Art. 1 (Oggetto e modalita' di esercizio della
delega). - 1. - 4. (Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non
superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte
corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1°
luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le
medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo,
al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri
direttivi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero
1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni
dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono
effettuati introducendo le necessarie modificazioni al
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato
«codice dell'ordinamento militare».».
- L'art. 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003,
reca:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1. - 154. (Omissis).
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri
inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti
normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate e delle Forze di polizia. E' altresi' autorizzata la
spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per
l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno
2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti
all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche,
nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico
ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della
Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni
di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.».
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 187 del 13 agosto 2015.
- La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2016.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106
dell'8 maggio 2010.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 140 del 18 giugno 2010.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 635 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). -
1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
regolamento); e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,
ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione
dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento
di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e
alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo restando:
1) quanto previsto dall'art. 711;
2) la possibilita' di presentare la domanda di
partecipazione al concorso da parte del minore che ha
compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi
esercita la potesta';
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i),
l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. Il
requisito di cui al comma 1, lettera d), non e' nuovamente
accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio
militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.
3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del
presente codice o dai singoli bandi, in relazione al
reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui
quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri
dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574.».
- Si riporta l'art. 803 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). -
1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria.».
- Si riporta l'art. 811 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 811 (Militari della Marina militare). - 1.
Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei
ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in
specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle
esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono
distinti per categorie, specialita' o qualificazioni e le
relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si
effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria
e specialita'.
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di
porto la ripartizione in specialita' e' determinata
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
- Si riporta l'art. 858 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 858 (Detrazioni di anzianita'). - 1. Il militare
in servizio permanente subisce una detrazione di
anzianita', in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della
liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato
che ha comportato condanna a pena restrittiva della
liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dall'impiego;
d) aspettativa per motivi privati.
2. Il militare delle categorie in congedo subisce una
detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause:
a) detenzione per condanna a pena restrittiva della
liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato
che ha comportato condanna a pena restrittiva della
liberta' personale di durata non inferiore a un mese;
c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.
3. La detrazione d'anzianita' e' pari al tempo
trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto
disposto dall'art. 859.
3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi
titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della
qualifica posseduta.
3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui
all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono computati nell'anzianita' richiesta ai
fini della progressione di carriera.».
- Si riporta l'art. 930 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 930 (Transito nell'impiego civile). - 1. Il
personale delle Forze armate giudicato non idoneo al
servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o
meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche
funzionali del personale civile del Ministero della difesa,
secondo modalita' e procedure definite con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della pubblica
amministrazione e innovazione.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a
decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai
volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di
rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine
delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in
servizio permanente di cui all'art. 704, nel caso di
sopravvenuta inidoneita' al servizio militare
incondizionato. Il predetto personale transita secondo la
corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari
in servizio permanente.
1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e'
sospesa nei seguenti casi:
a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare
una sanzione di stato;
b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.
1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui
al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di
transito.
1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze
armate che transita nei ruoli del personale civile della
Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni
pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e'
inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'art.
2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate
a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, informati il Consiglio centrale di
rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.
Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le
finalita' indicate nel presente comma, si applica la
tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente
per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare.».
- Si riporta l'art. 992 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 992 (Collocamento in ausiliaria). - 1. Il
collocamento in ausiliaria del personale militare avviene
esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per
raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado
rivestito o a domanda, ai sensi dell'art. 909, comma 4.
2. Il personale militare permane in ausiliaria per un
periodo di 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale
e' iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da
pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con indicazione della categoria, del
ruolo di appartenenza, nonche' del grado rivestito. Le
pubbliche amministrazioni statali e territoriali,
limitatamente alla copertura delle forze in organico,
possono avanzare formale richiesta al competente Ministero
per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della
provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e
al grado rivestito.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal
servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la
propria disponibilita' all'impiego presso l'amministrazione
di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.».
- Si riporta l'art. 1084 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1084 (Personale militare che cessa dal servizio
per infermita'). - 1. Ai militari deceduti o divenuti
permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o
malattie riportate in servizio e per causa di servizio
durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e'
attribuita la promozione al grado superiore il giorno
precedente la cessazione dal servizio, previo parere
favorevole della competente commissione d'avanzamento, che
tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato
l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado
massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi
corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al
grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare, e
dell'aeronautica militare per il personale delle Forze
armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei
Carabinieri. Se la promozione comporta la corresponsione di
un trattamento economico inferiore a quello in godimento,
all'interessato e' attribuito un assegno personale
pensionabile pari alla differenza tra il trattamento
economico in godimento e quello spettante nel nuovo
grado.».
- Si riporta l'art. 2229 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in
ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del
progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dall'art. 2206-bis, il Ministro della difesa ha facolta' di
disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e
dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano
domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
entro i limiti del contingente annuo massimo di personale
di ciascuna categoria indicata dall'art. 2230 e comunque
nel limite delle risorse disponibili nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e
583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero
delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di
cui all'art. 2230, le residue posizioni possono essere
portate in aumento nell'altra, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo
precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e'
equiparato a tutti gli effetti a quello per il
raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale
compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante,
il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in
servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali
aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al
medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del
comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del
comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di
appartenenza, da parte del personale interessato, entro il
1° marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per l'anno
in corso. In caso di accoglimento della domanda, il
personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data
del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il
personale, la cui domanda non sia stata accolta entro
l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli
anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale,
il numero di domande e' superiore al contingente di cui al
comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il
sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di
eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia
prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il
periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.».