Il commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato commissario straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni,  ai  fini  della  ricostruzione  nei
territori dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 14; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.  189  del
2016, in forza del quale il  commissario  straordinario  del  Governo
svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione
e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai  sensi
dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, previa intesa con i  presidenti  delle  regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
del medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n.
84, e, in particolare, l'art. 18-octies; 
  Visto l'art. 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato
dall'art. 18-octies del decreto-legge n. 8 del 2017, che: 
    a) alla lettera a-bis) del primo comma, prevede il finanziamento,
mediante la concessione di contributi a carico delle risorse  di  cui
all'art.  4  del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016,  degli
interventi   relativi   agli   immobili   di   proprieta'   pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018,
per essere destinati  alla  soddisfazione  delle  esigenze  abitative
delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016; 
    b) nei commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, contiene la
disciplina delle modalita' di realizzazione e di finanziamento  degli
interventi afferenti gli immobili aventi le caratteristiche  previste
dalla lettera a-bis) del primo comma del medesimo articolo; 
  Visto il comma 3-sexies del citato art. 14 del decreto-legge n. 189
del 2016, in base al quale: 
    a) con ordinanza commissariale, emessa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma  2,  del  medesimo  decreto-legge,  devono  essere
definite le procedure  per  la  presentazione  e  l'approvazione  dei
progetti   relativi   agli   immobili   di    proprieta'    pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018,
per essere destinati  alla  soddisfazione  delle  esigenze  abitative
delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi  dal  24  agosto  2016,  come  individuati  da   ciascun
presidente  di  regione  -  vice  commissario  secondo  le  modalita'
stabilite dal comma 3-ter del medesimo art. 14; 
    b)  una  volta  effettuati  gli  interventi  di  riparazione  con
miglioramento sismico, gli  immobili  devono  essere  tempestivamente
destinati  al  soddisfacimento   delle   esigenze   abitative   delle
popolazioni  dei   territori   interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016; 
  Vista  l'intesa  espressa  dai  presidenti  delle  regioni  -  vice
commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno
2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell'urgente   indifferibile
necessita' di consentire: 
    a) ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria
di procedere sulla base della ricognizione del  fabbisogno  abitativo
dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo
con  i  comuni  interessati,  all'individuazione  degli  edifici   di
proprieta' pubblica, non classificati agibili  secondo  la  procedura
AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5
maggio 2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  8  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di
protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico
entro il 31 dicembre 2018; 
    b)  l'immediato  avvio  degli  interventi  di   riparazione   con
miglioramento sismico relativi agli immobili di proprieta'  pubblica,
aventi la caratteristiche di cui alla lettera a) che precede; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Individuazione degli edifici di proprieta' pubblica 
              ripristinabili con miglioramento sismico 
                      entro il 31 dicembre 2018 
 
  1. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  dalla  presente
ordinanza, i  presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria, in qualita' di vice commissari, sulla base della ricognizione
del fabbisogno  abitativo  dei  territori  interessati  dagli  eventi
sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, procedono: 
    a)  all'individuazione  di  tutti  gli  edifici   di   proprieta'
pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  113
del 17 maggio 2011, e al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  243
del 18 ottobre 2014, oppure  classificati  non  utilizzabili  secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di  protezione  civile,
che siano  ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il  31
dicembre 2018 per essere destinati al soddisfacimento del  fabbisogno
abitativo; 
    b) alla stima degli oneri  finanziari  derivanti  dall'attuazione
degli interventi di riparazione con  miglioramento  sismico  previsti
dalla precedente lettera a) da eseguirsi sugli edifici  pubblici  non
di proprieta' statale. 
  2.  Entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente ordinanza, ciascun vice commissario provvede  a  trasmettere
al commissario straordinario l'elenco degli  edifici  individuati  ai
sensi della lettera a) del comma  1,  con  la  specifica  indicazione
delle  risorse  economiche  occorrenti  per   l'effettuazione   degli
interventi. 
  3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
2, ovvero dalla ricezione dell'ultimo  degli  elenchi  trasmessi  dai
vice commissari, se anteriore, il commissario  straordinario,  previa
deliberazione della cabina di  coordinamento  prevista  dall'art.  1,
comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede al trasferimento
sulle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle  regioni  -
vice commissari delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge  n.
189 del 2016, a titolo di anticipazione, di una somma fino al 50% del
totale degli oneri economici  complessivi  stimati  da  ciascun  vice
commissario  per  l'effettuazione  degli  interventi  relativi   agli
immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 2. 
  4. Con cadenza trimestrale, ciascun  vice  commissario  provvede  a
comunicare   al   commissario   straordinario,    anche    ai    fini
dell'effettuazione  di  ulteriori  trasferimenti  sulle  contabilita'
speciali di cui all'art. 4, comma 4, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, in caso di insufficienza delle somme disponibili: 
    a) il numero degli interventi di  riparazione  con  miglioramento
sismico avviati nel trimestre precedente; 
    b) il numero degli interventi di  riparazione  con  miglioramento
sismico ultimati nel trimestre precedente; 
    c) il numero degli edifici di  proprieta'  pubblica  riparati  ed
effettivamente    destinati,    nel    trimestre    precedente,    al
soddisfacimento  delle  esigenze  abitative  delle  popolazioni   dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016. 
  5. Il commissario straordinario,  sulla  base  delle  comunicazioni
previste dal precedente comma 4 e previa deliberazione  della  cabina
di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189
del 2016,  provvede  al  trasferimento  sulle  contabilita'  speciali
intestate  ai  presidenti  delle  regioni  -  vice  commissari  delle
ulteriori risorse occorrenti per il  finanziamento  degli  interventi
afferenti gli edifici inseriti negli elenchi di cui al secondo  comma
della presente disposizione.