IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47 della Costituzione e considerata l'esigenza di
assicurarne le finalita';
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento;
Visto il regolamento (UE) 2014/806 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese
di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del
Fondo di risoluzione unico;
Visto il regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre
2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici
in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi;
Vista la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto
della crisi finanziaria;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo
unico bancario»);
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante
disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore
creditizio;
Viste le decisioni della Banca Centrale Europea del 23 giugno 2017,
con le quali la Banca Centrale Europea ha accertato che la Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. sono in dissesto o a
rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera
a), del regolamento (UE) 2014/806, in tal modo rilevando la
sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche
ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario;
Viste le decisioni del Comitato di Risoluzione Unico n.
SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017, con le quali
il Comitato di Risoluzione Unico ha accertato che non si prospettano
misure alternative che permettono di superare la situazione di
dissesto o di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi
dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2014/806 e che l'avvio della risoluzione nei confronti di Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non sarebbe
necessario nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18,
paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento, in tal modo
rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera b), e l'insussistenza del presupposto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015,
n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo
unico bancario;
Viste le risoluzioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati in data 21 dicembre 2016 aventi ad oggetto la relazione al
Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 243;
Vista la nota della Banca d'Italia n. 3810 del 24 giugno 2017, con
la quale e' stato rappresentato che, a seguito delle citate decisioni
della Banca Centrale Europea e del Comitato di Risoluzione Unico, nei
confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca
S.p.A. e' necessario avviare la procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Vista la nota della Banca d'Italia del 24 giugno 2017, contenente
una relazione di stima sul previsto valore di realizzo delle
attivita' deteriorate di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto
Banca S.p.A.;
Considerato che, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la
sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca
S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa comporterebbe la
distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte, con
conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali
chirografari, che non sono protetti ne' preferiti, e imporrebbe una
improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per
imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul
tessuto produttivo e di carattere sociale, nonche' occupazionali, e
che, pertanto, vi e' la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle
operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un
grave turbamento dell'economia nell'area di operativita' delle banche
in questione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 giugno 2017, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della
liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza
S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca»
o, collettivamente, le «Banche») nonche' le modalita' e le condizioni
delle misure a sostegno di queste ultime in conformita' con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente
decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le
Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 2.
2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea sono adottate a seguito della
positiva decisione della Commissione Europea sulla loro
compatibilita' con la disciplina dell'Unione Europea in materia di
aiuti di Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla
base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla
Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione
annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi
dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.