IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39,  comma  1,  demanda  al   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica, su  proposta  del  Ministro  della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza  Stato
- Regioni), l'assegnazione annuale delle quote  del  Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza Stato - Regioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge  finanziaria  2008)
che all'art. 2, comma 283, al fine di  dare  attuazione  al  riordino
della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza  sanitaria
negli istituti penali minorili,  nei  centri  di  prima  accoglienza,
nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici  giudiziari  -  prevede
che siano definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro per le riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-Regioni,   le
modalita'  e  i  criteri  per  il  trasferimento,  dal   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia
minorile  del  Ministero  della  giustizia  al   Servizio   sanitario
nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei  rapporti  di  lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in
materia di medicina penitenziaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  (DPCM)
del 1° aprile 2008, emanato in attuazione  della  legge  n.  244/2007
sopra citata, recante «Modalita' e criteri per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, delle risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di medicina penitenziaria» ed  in  particolare
l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle
funzioni sanitarie afferenti alla sanita' penitenziaria,  le  risorse
finanziarie trasferite nelle disponibilita'  del  Servizio  sanitario
nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro  per
l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno  2009  e  in  167.800.000
euro a decorrere dall'anno 2010; 
  Visto, altresi', lo stesso art. 6 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri sopra citato, il quale prevede,  al  comma  2,
che dette risorse finanziarie siano ripartite tra  le  regioni  sulla
base anche  della  tipologia  delle  strutture  penitenziarie  e  dei
servizi minorili presenti sul territorio di competenza,  nonche'  dei
flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Viste le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono  che  per  le  Province
autonome di  Trento  e  Bolzano  gli  oneri  relativi  alle  funzioni
trasferite in materia di sanita'  penitenziaria  sono  a  carico  dei
rispettivi fondi sanitari provinciali; 
  Visto l'art. 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (legge  di
stabilita' 2014), ed in particolare il comma  513,  che  modifica  il
comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia), elevando da 9 decimi  a
9,19 decimi il  gettito  fiscale  dell'imposta  erariale  di  consumo
relativa ai  prodotti  dei  monopoli  dei  tabacchi  consumati  nella
regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere  autonomamente
al finanziamento della sanita'  penitenziaria,  rendendo  efficaci  e
completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23
dicembre 2010, n. 274 (norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della  Regione  Friuli-Venezia   Giulia   in   materia   di   sanita'
penitenziaria), il definitivo trasferimento. Di conseguenza,  a  tale
scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di  stabilita'  2014,
ridetermina il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale in  riduzione  dell'importo  di  2.375.977  euro  annui,  a
decorrere dall'anno 2014; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che fissa al 31
marzo 2015 il termine  della  chiusura  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari (OPG); 
  Visto l'art. 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' 2015), ed in particolare il comma 562 il quale dispone che
a decorrere dall'anno  2015  il  riparto  dell'importo  destinato  al
finanziamento  delle  funzioni  trasferite  al   Servizio   sanitario
nazionale in applicazione del riordino della medicina  penitenziaria,
di cui all'art. 2, comma 283, lettera c),  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 deve tenere conto di eventuali  modifiche  dei  relativi
criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione  permanente
sulla sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato  A  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008; 
  Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente  il
riparto tra le regioni e le province  autonome  delle  disponibilita'
del Fondo sanitario  nazionale  per  l'anno  2015,  che  ha  disposto
l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento
della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma  283,
della legge n. 244/2007; 
  Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo  2016
con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro della salute
relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano, dell'importo di euro 165.424.023 sopra citato destinato al
finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2015; 
  Vista l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  sancita  sulla
proposta in esame nella seduta dell'11 febbraio 2016  (rep.  atti  n.
15/CU); 
  Considerato che nella citata proposta del Ministro della salute  il
finanziamento  originario  complessivo,  al  lordo  della   riduzione
operata dalla legge di stabilita'  2014,  pari  a  167.800.000  euro,
viene  destinato  per  15.798.416  euro  agli  ospedali  psichiatrici
giudiziari (OPG), per 8.674.888 ai centri clinici e per 143.326.696 a
titolo di quota indistinta; 
  Considerato che i criteri di riparto adottati nella citata proposta
sono stati condivisi  nel  corso  della  riunione  congiunta  del  25
novembre 2015 del Tavolo di consultazione  permanente  sulla  sanita'
penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato  A  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sopra citato,  e
del comitato paritetico inter-istituzionale, e che la parte  relativa
alla quota indistinta e' stata calcolata seguendo gli stessi  criteri
gia' adottati per l'anno 2014, salvo l'aggiornamento  dei  dati,  che
risultano rilevati alla data del 31 dicembre 2014; 
  Tenuto conto che la proposta adotta  un  criterio  di  ripartizione
distinguendo due periodi (dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 e  dal
1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015) per tenere  conto  degli  effetti
finanziari della chiusura dell'OPG della Regione  Lombardia  e  della
sua conversione in REMS (residenze  per  l'esecuzione  di  misure  di
sicurezza), effetti decorrenti dal 1° aprile 2015; 
  Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art.  8
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
aprile 2008, che  il  trasferimento  delle  risorse  alle  regioni  a
statuto speciale sia subordinato al trasferimento delle  funzioni  in
materia di medicina penitenziaria sulla  base  delle  relative  norme
attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo  le  norme
di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni
risultano gia' trasferite,  rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato
ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, per cui  le
risorse  finanziarie  loro  spettanti  possono  essere  integralmente
trasferite; 
  Considerato che la  proposta  in  esame  prevede,  in  applicazione
dell'art. 8 del citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 1° aprile 2008, che le risorse  spettanti  alla  Regione
Siciliana siano accantonate sino al trasferimento delle funzioni, dei
compiti, delle risorse umane, finanziarie e organizzative concernenti
la medicina penitenziaria, da disciplinare con le modalita'  previste
dal relativo statuto e dalle correlate norme di attuazione; 
  Considerato  che  la  medesima  proposta,   in   applicazione   del
richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009,  prevede  che  le
quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano  rese
indisponibili; 
  Considerato che  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  provvede  con
risorse proprie al  finanziamento  della  sanita'  penitenziaria,  in
applicazione del  richiamato  art.  1,  comma  513,  della  legge  n.
147/2013, per cui alla medesima non viene assegnato alcun  importo  a
carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato; 
  Vista la nota n. 1068 in data odierna,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. L'importo di 165.424.023,00 euro -  destinato  al  finanziamento
della  medicina  penitenziaria  con  delibera  di   questo   Comitato
concernente il riparto tra le regioni e le  province  autonome  delle
disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale  per  l'anno   2015,
adottata in data odierna -  viene  ripartito  tra  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano come  riportato  nella  tabella
allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui  al  punto  1,
viene assegnato  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  nonche'  alle
regioni Sardegna e Valle d'Aosta, l'importo  di  145.627.195,00  euro
ripartito tra  le  medesime  secondo  quanto  indicato  nella  citata
tabella, allegata alla presente delibera. 
  3. Nell'ambito della ripartizione di  cui  al  punto  1,  la  quota
relativa alla Regione Siciliana, per un importo pari a  18.861.416,00
euro, viene accantonata in coerenza con quanto previsto dall'art.  8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
aprile 2008 richiamato in premessa. La quota relativa  alle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pari  a  euro  935.412,  resta
indisponibile ai  sensi  dell'art.  2,  comma  109,  della  legge  n.
191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.  252/2010
richiamati in premessa. 
  4 Il trasferimento delle risorse a favore della  Regione  Siciliana
per  l'espletamento  delle   funzioni   di   medicina   penitenziaria
nell'ambito del  Servizio  sanitario  nazionale  avverra'  solo  dopo
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  dell'art.  8  del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  (DPCM)  del  1°
aprile 2008. 
 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il Segretario: Lotti 
 

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 
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