IL DIRETTORE GENERALE per la Motorizzazione Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610; Visto l'art. 54, comma 1, lettere d) e g) e l'art. 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada che definiscono rispettivamente le condizioni per il trasporto di persone sugli autocarri, le categorie degli autoveicoli e dei rimorchi ad uso speciale, nonche' l'art. 203, comma 2, lettera hh) e l'art. 204, comma 2, lettera r) del regolamento di esecuzione dello stesso codice; Visto l'art. 82, comma 1 del nuovo codice della strada concernete la definizione della destinazione dei veicoli; Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti direttive comunitarie ed in particolare dalla direttiva quadro 2007/46/CE; Decreta: Art. 1 Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento. Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nelle categorie dei veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera g) ed all'art. 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.