IL DIRETTORE GENERALE 
                        per la Motorizzazione 
 
  Visto  il  nuovo  codice  della  strada   approvato   con   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360; 
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, cosi' come modificato dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610; 
  Visto l'art. 54, comma 1, lettere d) e g) e  l'art.  56,  comma  2,
lettera  d)  del  nuovo   codice   della   strada   che   definiscono
rispettivamente le condizioni  per  il  trasporto  di  persone  sugli
autocarri, le categorie degli  autoveicoli  e  dei  rimorchi  ad  uso
speciale, nonche' l'art. 203, comma 2,  lettera  hh)  e  l'art.  204,
comma 2, lettera  r)  del  regolamento  di  esecuzione  dello  stesso
codice; 
  Visto l'art. 82, comma 1 del nuovo codice della  strada  concernete
la definizione della destinazione dei veicoli; 
  Considerata   l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione    alla
circolazione degli  autoveicoli  e  dei  rimorchi  per  uso  speciale
laboratorio mobile o con apparecchiature mobili  di  rilevamento,  in
armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle  pertinenti
direttive  comunitarie  ed  in  particolare  dalla  direttiva  quadro
2007/46/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Classificazione degli autoveicoli e dei  rimorchi  per  uso  speciale
  laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento. 
  Gli autoveicoli ed i rimorchi per  uso  laboratorio  mobile  o  con
apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nelle  categorie  dei
veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera  g)  ed  all'art.  56,
comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoli  per
uso speciale caratterizzati da  particolari  attrezzature  funzionali
con la destinazione del veicolo.