IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e l'art. 17; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  regolamento  CEE  n.  2408/92,  ora   abrogato   e
sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni
in materia di continuita' territoriale alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico  della
medesima Regione; 
  Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  61  del  21  febbraio  2013  e
successive  modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale -  n.  61  del  13  marzo  2013,
recante l'imposizione di  oneri  di  servizio  pubblico  sulle  rotte
Alghero-Roma  Fiumicino  e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate e viceversa; 
  Visto il proprio decreto n. 91 del 23 marzo 2017, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
100 del 2 maggio  2017,  che  ha  imposto  nuovi  oneri  di  servizio
pubblico   sulle   rotte   Alghero-Roma   Fiumicino   e    viceversa,
Alghero-Milano  Linate  e  viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e  viceversa  ed  in  particolare  gli
articoli 3 e 8 nei quali e' stata fissata al 27 ottobre 2017 la  data
rispettivamente per l'entrata  in  vigore  degli  oneri  di  servizio
pubblico e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61
del 21 febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea,  pubblicata  ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 4, comma 1,  del  regolamento  (CE)  n.
1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie  C  145
del 9 maggio  2017,  relativa  all'imposizione  dei  nuovi  oneri  di
servizio pubblico sulle rotte sopra indicate; 
  Viste le note informative della Commissione europea pubblicate,  ai
sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del regolamento (CE)  n.  1008/2008,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 145 del 9 maggio
2017, concernenti le gare per  la  concessione  in  esclusiva  e  con
compensazione finanziaria dei servizi  aerei  di  linea  sulle  rotte
sopra indicate con scadenza della presentazione  delle  offerte  alla
data del 9 luglio 2017; 
  Vista la nota protocollo n. 763 del 25 maggio 2017 con la quale  la
Regione Autonoma della  Sardegna  chiede  di  differire  la  data  di
entrata in  vigore  degli  oneri  di  servizio  pubblico  di  cui  al
sopracitato decreto ministeriale n. 91/2017 dal 27 ottobre 2017 al  9
novembre 2017, al fine di rispettare il termine minimo  di  sei  mesi
che deve intercorrere tra la data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea degli inviti a partecipare alla gara  e
la data  dell'avvio  della  nuova  concessione  cosi'  come  previsto
dall'art. 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Considerato che la pubblicazione degli anzidetti avvisi di gara  e'
avvenuta il 9 maggio 2017 e che la data di  avvio  della  concessione
coincide con l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico  di
cui al decreto ministeriale n. 91/2017; 
  Vista la nota protocollo n. 788 del 30 maggio 2017 con la quale  la
Regione Autonoma della Sardegna  ha  altresi'  richiesto  la  proroga
dell'attuale regime d'imposizione di oneri di  servizio  pubblico  di
cui al  decreto  ministeriale  n.  61/2013  al  fine  di  scongiurare
qualsivoglia disagio per gli utenti conseguente all'interruzione  del
servizio pubblico nel lasso di tempo intercorrente tra il 27  ottobre
2017 ed il 9 novembre 2017; 
  Ravvisata la necessita' di  posticipare  di  tredici  giorni,  come
richiesto dalla Regione, la  data  d'inizio  dell'entrata  in  vigore
degli oneri di servizio pubblico al fine di  consentire  l'osservanza
del periodo minimo di sei mesi previsto dalla  normativa  comunitaria
di cui sopra e di garantire senza soluzione di continuita' i  servizi
onerati tra gli scali sardi di  Alghero,  Cagliari  ed  Olbia  e  gli
aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 3  del  decreto  ministeriale  n.  91  del  23  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 100 del 2 maggio 2017 e' cosi' modificato: 
 
                              «Art. 3. 
 
  Gli oneri  di  servizio  pubblico  di  cui  all'art.  2  diverranno
obbligatori dal 9 novembre 2017».