IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'art.
2 che stabilisce compiti e funzioni delle camere di commercio;
Visto, altresi', il comma 10 dell'art. 18 della legge n. 580/1993
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, puo' autorizzare l'aumento, per gli esercizi di
riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del
venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalle camere di commercio, condivisi con le regioni ed
aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e
l'organizzazione di servizi alle imprese;
Visto il comma 10 citato che prevede, altresi', che il rapporto sui
risultati di detti progetti e' inviato al Comitato indipendente di
valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art.
4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993;
Viste le deliberazioni dei Consigli delle rispettive Camere di
commercio relative ai progetti per il cui finanziamento propongono
l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del
venti per cento;
Vista la proposta di Unioncamere del 27 aprile 2017, prot. n. 9279;
Vista la nota del 28 aprile 2017 prot. 160943 della direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del Ministero;
Ritenuto che nell'ambito della valutazione circa la rilevanza
dell'interesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali debba
essere fornito prioritario rilievo ai programmi e progetti che
coinvolgono il programma Industria 4.0 nonche' a quelli in materia di
sviluppo e promozione della cultura e turismo, di
internazionalizzazione delle imprese italiane, di alternanza
scuola-lavoro;
Valutata positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi e
dei progetti indicati nelle predette deliberazioni, nel quadro delle
politiche strategiche nazionali
Decreta:
Articolo unico
1. E' autorizzato per gli anni 2017, 2018 e 2019 l'incremento della
misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai
sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni
dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli
sopra indicati, le camere di commercio interessate inviano alla
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale,
per il tramite di Unioncamere, un rapporto dettagliato sui risultati
dei singoli progetti di cui al comma 1. Il predetto rapporto e',
altresi', inviato al Comitato indipendente di valutazione delle
performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
3. Tale rapporto e' corredato da una relazione sulla quota parte di
risorse impiegate da ciascuna camera di commercio sui singoli
programmi e progetti nonche' sulle iniziative che coinvolgono, una
volta costituita, la rete dei centri di trasferimento tecnologico su
tematiche Industria 4.0.
4. L'appartenenza alla rete dei centri di trasferimento tecnologico
Industria 4.0 e' certificata da enti di certificazione nazionale
accreditati, secondo le linee guida, i criteri e gli indicatori
individuati dalla Direzione generale per la politica industriale, la
competitivita' e le piccole e medie imprese del Ministero dello
sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere.
5. Il Comitato di cui al comma 2 trasmette al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto
sull'efficacia delle azioni adottate dalle camere di commercio
interessate con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il
singolo progetto realizzato e alle quote di risorse spese da ciascuna
camera di commercio che verra' valutato ai fini dell'eventuale
revoca, nei confronti della singola camera di commercio
dell'autorizzazione dell'incremento del diritto annuale per gli anni
successivi.
6. Le imprese che hanno gia' provveduto, per l'anno 2017, al
versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio
rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17
comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001 n. 435.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 maggio 2017
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 626