IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'art.
2 che stabilisce compiti e funzioni delle camere di commercio; 
  Visto, altresi', il comma 10 dell'art. 18 della legge  n.  580/1993
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere,  puo'  autorizzare  l'aumento,  per  gli   esercizi   di
riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo  del
venti per  cento,  per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti
presentati dalle camere di commercio, condivisi  con  le  regioni  ed
aventi  per  scopo  la  promozione   dello   sviluppo   economico   e
l'organizzazione di servizi alle imprese; 
  Visto il comma 10 citato che prevede, altresi', che il rapporto sui
risultati di detti progetti e' inviato al  Comitato  indipendente  di
valutazione delle performance del sistema camerale, di  cui  all'art.
4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993; 
  Viste le deliberazioni dei  Consigli  delle  rispettive  Camere  di
commercio relative ai progetti per il  cui  finanziamento  propongono
l'aumento della misura del diritto annuale fino  ad  un  massimo  del
venti per cento; 
  Vista la proposta di Unioncamere del 27 aprile 2017, prot. n. 9279; 
  Vista la nota del 28  aprile  2017  prot.  160943  della  direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del Ministero; 
  Ritenuto che  nell'ambito  della  valutazione  circa  la  rilevanza
dell'interesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali debba
essere fornito  prioritario  rilievo  ai  programmi  e  progetti  che
coinvolgono il programma Industria 4.0 nonche' a quelli in materia di
sviluppo   e    promozione    della    cultura    e    turismo,    di
internazionalizzazione  delle   imprese   italiane,   di   alternanza
scuola-lavoro; 
  Valutata positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi  e
dei progetti indicati nelle predette deliberazioni, nel quadro  delle
politiche strategiche nazionali 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' autorizzato per gli anni 2017, 2018 e 2019 l'incremento della
misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20  per  cento,  ai
sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.
219, per il finanziamento dei progetti indicati  nelle  deliberazioni
dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) che costituisce parte
integrante del presente decreto. 
  2. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi  a  quelli
sopra indicati, le  camere  di  commercio  interessate  inviano  alla
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III -  Sistema  camerale,
per il tramite di Unioncamere, un rapporto dettagliato sui  risultati
dei singoli progetti di cui al comma  1.  Il  predetto  rapporto  e',
altresi', inviato  al  Comitato  indipendente  di  valutazione  delle
performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  come  modificata  dal  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 
  3. Tale rapporto e' corredato da una relazione sulla quota parte di
risorse  impiegate  da  ciascuna  camera  di  commercio  sui  singoli
programmi e progetti nonche' sulle iniziative  che  coinvolgono,  una
volta costituita, la rete dei centri di trasferimento tecnologico  su
tematiche Industria 4.0. 
  4. L'appartenenza alla rete dei centri di trasferimento tecnologico
Industria 4.0 e' certificata  da  enti  di  certificazione  nazionale
accreditati, secondo le linee  guida,  i  criteri  e  gli  indicatori
individuati dalla Direzione generale per la politica industriale,  la
competitivita' e le piccole  e  medie  imprese  del  Ministero  dello
sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere. 
  5. Il Comitato di cui  al  comma  2  trasmette  al  Ministro  dello
sviluppo economico, entro il 31 marzo di ciascun  anno,  un  rapporto
sull'efficacia  delle  azioni  adottate  dalle  camere  di  commercio
interessate con riferimento agli obiettivi annuali  definiti  per  il
singolo progetto realizzato e alle quote di risorse spese da ciascuna
camera di  commercio  che  verra'  valutato  ai  fini  dell'eventuale
revoca,   nei   confronti   della   singola   camera   di   commercio
dell'autorizzazione dell'incremento del diritto annuale per gli  anni
successivi. 
  6. Le imprese che  hanno  gia'  provveduto,  per  l'anno  2017,  al
versamento del  diritto  annuale  possono  effettuare  il  conguaglio
rispetto all'importo versato entro il  termine  di  cui  all'art.  17
comma 3, lettera b) del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 2001 n. 435. 
  Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 22 maggio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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