Estratto determina n. 1071/2017 del 5 giugno 2017 
 
    Medicinale: MESALAZINA DOROM. 
    Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., piazzale Luigi Cadorna n. 4,
20123 Milano. 
    Confezioni: 
      «400 mg compresse gastroresistenti»  60  compresse  in  blister
pvc/al - A.I.C. n. 034462061 (in base 10) 10VQCF (in base 32); 
      «800 mg compresse gastroresistenti»  60  compresse  in  blister
pvc/al - A.I.C. n. 034462073 (in base 10) 10VQCT (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa gastroresistente. 
    Composizione: 
      ogni compressa gastroresistente contiene: 
        principio attivo: mesalazina. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «400 mg compresse gastroresistenti»  60  compresse  in  blister
pvc/al - A.I.C. n. 034462061 (in base 10) 10VQCF (in base 32); classe
di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  8,90;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,69; 
      «800 mg compresse gastroresistenti»  60  compresse  in  blister
pvc/al - A.I.C. n. 034462073 (in base 10) 10VQCT (in base 32); classe
di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  14,05;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,36. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Mesalazina Dorom» e' la seguente: medicinali soggetti a prescrizione
medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.