IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle regioni e delle province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano; 
  Viste le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le province autonome
di Trento e Bolzano gli oneri siano a  carico  dei  rispettivi  fondi
sanitari provinciali; 
  Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,  come  convertito,
con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in  particolare
il comma 7 dell'art. 3-ter recante «Disposizioni  per  il  definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a
valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale,  la  spesa  nel
limite  massimo  di  38.000.000  di  euro,  per  l'anno  2012,  e  di
55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di  concorrere  alla
copertura degli oneri di parte corrente derivanti  dal  completamento
del processo di superamento degli ospedali  psichiatrici  giudiziari,
tra i quali l'assunzione di  personale  qualificato  da  dedicare  al
recupero e al reinserimento  sociale  dei  pazienti  provenienti  dai
suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni  vigenti  relative  al
contenimento della spesa; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, come  convertito,  con
modificazioni, in legge 23 maggio 2013, n. 57, che  all'art.  1,  nel
fissare al 1° aprile 2014 la  chiusura  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari, ha ridotto la predetta autorizzazione  di  spesa  di  4,5
milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro  per  l'anno
2014; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, come  convertito,  con
modificazioni, in legge 30 maggio 2014, n. 81, che  all'art.  1,  nel
prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ulteriormente  ridotto  la
predetta autorizzazione di spesa di 4,38 milioni di euro  per  l'anno
2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222,  recante  le
norme di attuazione dello statuto speciale  della  Regione  Siciliana
per  il  trasferimento  delle  funzioni   in   materia   di   sanita'
penitenziaria,  entrato  in  vigore  il  5  febbraio  2016,   ed   in
particolare  l'art.  7,  comma  2,  il  quale   stabilisce   che   il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  ed  il  Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della giustizia siano chiamati
a svolgere, fino al  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del decreto stesso, le funzioni di uffici erogatori
dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito; 
  Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente  il
riparto tra le regioni e le province  autonome  delle  disponibilita'
del  Fondo  sanitario  nazionale  relative  all'anno  2016,  che   ha
destinato la somma di euro  55.000.000  per  il  finanziamento  degli
oneri derivanti dal completamento del processo di  superamento  degli
ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017
con la quale e' stata  trasmessa  la  proposta  di  riparto,  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  della  somma  di
55.000.000 di euro da destinare  per  l'anno  2016  al  finanziamento
degli  oneri  connessi  alla  chiusura  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari e  al  trasferimento  dei  pazienti  ivi  internati  nelle
strutture  territoriali  gestite  dalle  regioni  e  dalle   province
autonome nell'ambito dei  rispettivi  servizi  sanitari  regionali  e
provinciali, secondo gli stessi criteri  utilizzati  per  il  riparto
relativo all'anno 2015; 
  Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in  esame,  in  sede  di
Conferenza unificata nella seduta del 22 dicembre 2016 (rep. atti  n.
147/CU); 
  Considerato che, nella citata proposta, i criteri di riparto  della
somma complessiva stanziata per l'anno 2016,  pari  a  55.000.000  di
euro, sono riferiti per il 50 per cento alla popolazione residente in
ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 31 dicembre  2015
(dati ISTAT) e per il restante 50 per  cento  al  numero  di  persone
internate negli ospedali psichiatrici giudiziari  alla  data  del  31
dicembre  2014,  suddivise  per  regione  o  provincia  autonoma   di
provenienza,    cosi'    come     comunicato     dal     Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia; 
  Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse  alle
regioni a statuto speciale  e'  subordinato  al  trasferimento  delle
funzioni in materia di medicina penitenziaria, comprensive  nel  caso
specifico del superamento degli opg, con le  modalita'  previste  dai
rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, cosi'  come
stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 1° aprile 2008; 
  Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni
risultano gia' trasferite,  rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato
ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010; 
  Considerato che per quanto riguarda le province autonome di  Trento
e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri
sono posti a carico dei rispettivi  fondi  sanitari  provinciali,  in
applicazione del gia' citato art. 2, comma 109, della legge 191/2009,
nonche' del gia' citato art. 1, comma 3, del decreto  legislativo  19
novembre 2010, n. 252; 
  Considerato che per  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  la  quota
spettante viene accantonata poiche' il relativo  trasferimento  delle
funzioni in materia  di  superamento  degli  opg  e'  subordinato  al
trasferimento delle risorse  da  parte  dell'Amministrazione  statale
tramite aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali,
che dovra' essere determinato e disposto  da  una  legge  statale  di
modifica dello statuto regionale,  in  applicazione  delle  procedure
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010; 
  Considerato  che  per  la   Regione   Siciliana   il   periodo   di
riconoscimento   del   trasferimento   delle   funzioni,   ai    fini
dell'assegnazione della relativa quota, decorre  dal  5  aprile  2016
fino al 31 dicembre 2016, ai sensi del gia' citato art. 7,  comma  2,
del decreto legislativo n. 222/2015 contenente le norme di attuazione
del proprio statuto speciale per il trasferimento delle  funzioni  in
materia di sanita' penitenziaria, mentre per il periodo  antecedente,
dal l° gennaio 2016 al 4 aprile 2016, la  relativa  quota  non  viene
assegnata; 
  Considerato  infine  che,  ai  sensi  del  citato  art.  3-ter  del
decreto-legge n. 211/2011, la proposta subordina  l'erogazione  delle
risorse all'adozione  del  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
approvazione dei  programmi  assistenziali  regionali  presentati,  a
valere sulle  disponibilita'  per  gli  anni  2012  e  2013,  per  il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste  di  assunzione  di
personale qualificato in deroga alla normativa vigente; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato; 
  Vista la nota n 1068 del 3 marzo 2017,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, con  le  osservazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle  disponibilita'  a  carico  del  Fondo  sanitario
nazionale 2016,  l'importo  di  euro  55.000.000,00  -  destinato  al
finanziamento degli oneri  connessi  al  superamento  degli  ospedali
psichiatrici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7  del
decreto-legge n. 211/2011, come  convertito,  con  modificazioni,  in
legge n. 9/2012 - e' ripartito tra le regioni e le provincie autonome
di Trento e  Bolzano,  come  riportato  nella  tabella  allegata  che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui  al  punto  1,
viene assegnata  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  nonche'  alle
regioni Sardegna, Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana, la somma di
euro 51.954.086, ripartita tra le medesime  secondo  quanto  indicato
nella citata tabella allegata alla presente delibera. 
  3. Nell'ambito della ripartizione di  cui  al  punto  1,  viene  in
particolare  assegnata  alla  Regione  Siciliana  la  somma  di  euro
4.339.299, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo  n.
222/2015 richiamato in premessa, mentre la  restante  somma,  pari  a
1.521.157  rimane  accantonata.  La  quota  relativa   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia,  pari  a  euro  880.965,  e'  accantonata  non
essendo stata emanata la legge  statale  di  modifica  dello  statuto
regionale, in applicazione delle procedure dell'art.  7  del  decreto
legislativo n. 274/2010. La quota relativa alle province autonome  di
Trento e di Bolzano, pari a  euro  643.792,  resta  indisponibile  ai
sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art.  1,
comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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