IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»;
Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del
decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede
che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorita'
competente dovra' tenere in conto nel determinare l'importo delle
garanzie finanziarie da prestare alla regione o alla provincia
autonoma territorialmente competente, entro dodici mesi dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di
adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze
pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C n. 136/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6
maggio 2014, recante: «Linee guida della Commissione europea sulle
relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011, recante le
modalita' per la redazione della relazione di riferimento, di cui
all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
Visto proprio decreto n. 141 del 26 maggio 2016, con il quale sono
stati emanati criteri da tenere in conto nel determinare l'importo
delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29-sexies, comma
9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata l'opportunita' di meglio chiarire le modalita' di
applicazione dei criteri indicati nel citato decreto n. 141/2016;
Considerata l'opportunita' di rivedere i valori dei coefficienti
posti a riferimento negli allegati tecnici del citato decreto n.
141/2016, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in
merito alla estensione ed onerosita' delle attivita' di ripristino
ambientale storicamente resesi necessarie, anche sulla base delle
esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale;
Considerati i primi esiti istruttori relativi ai procedimenti di
validazione delle relazioni di riferimento presentate per gli
impianti di competenza statale;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale n. 141/2016
1. L'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 141 del 26 maggio 2016 e'
sostituito con l'Allegato A al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 28 aprile 2017
Il Ministro: Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2179