IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16  marzo
1942 n. 267; 
  Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il D.D. del 19 agosto 2016 n. 109/SAA/2016 con  il  quale  la
«Anna 80 Societa' cooperativa edilizia a r.l.» con sede  in  Ciampino
(Roma) e' stata posta in scioglimento per atto dell'autorita' ex art.
2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Francesco Di Ciommo  ne
e' stato nominato commissario liquidatore; 
  Vista l'istanza di autotutela presentato dalla societa' in data  26
ottobre 2016 avverso il provvedimento in questione; 
  Vista  la  relazione  presentata  in  data  6  febbraio  2017   dal
commissario liquidatore dalla quale risulta che la societa'  medesima
potrebbe essere assegnataria di un'area di  terreno  edificabile  nel
Comune di Ciampino (Roma); 
  Considerato che il provvedimento si fondava  sul  mancato  deposito
presso il competente Ufficio del registro, dei bilanci  per  piu'  di
due anni consecutivi; 
  Considerato che la Societa'  ha  successivamente  regolarizzato  la
propria situazione del deposito dei bilanci presso il Registro  delle
imprese competente e che comunque il mancato deposito  era  dovuto  a
irregolarita' funzionali delle relative pratiche; 
  Considerato che l'ente in parola ha subito  un  periodo  di  stallo
gestionale dovuto al  vincolo  di  inedificabilita'  da  parte  della
Soprintendenza per i beni architettonici  e  paesaggistici  dell'area
assegnatale dal Comune di Ciampino; 
  Considerato che il Comune di Ciampino  ha  stabilito  di  destinare
altri lotti ai soggetti gia' preassegnatari di terreni,  tra  cui  la
societa' in argomento, come rappresentato dal commissario liquidatore
nella menzionata relazione del 6 febbraio 2017; 
  Visto che ai sensi dell'art. 21-quinquies legge n. 241/90 nel  caso
di mutamento di fatto non prevedibile al  momento  dell'adozione  del
provvedimento, il provvedimento stesso puo' essere revocato da  parte
dell'organo che lo ha emanato; 
  Rilevata l'insussistenza di pregiudizi derivanti dall'adozione  del
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241; 
  Ritenuta  pertanto  la  necessita'  di  revocare   il   sopracitato
provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
  Il D.D. del 19 agosto 2016 n. 109/SAA/2016 con il quale la «Anna 80
Societa' cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Ciampino (Roma)  e'
stata  posta  in  scioglimento  per  atto  dell'Autorita'   ex   art.
2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Francesco Di Ciommo  ne
e' stato nominato commissario liquidatore, e' revocato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 aprile 2017 
 
                                       Il direttore generale: Moleti.