IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea;
Visti gli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114,
recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di
delegazione europea 2014;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e
successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati;
Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante
modifiche al sistema penale;
Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale;
Visti gli articoli 14 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle
aree protette;
Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo;
Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante
riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani;
Visto il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443, recante norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere nel Regno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante attuazione della delega di cui all'articolo 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998;
Visti gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visti gli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo
A);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visti gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27,
comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante
attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del regolamento (CE) n. 1013/2006;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante
misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
116;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita'
di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377;
Visto l'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 luglio 2012, recante attuazione dell'articolo 24 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante linee guida per la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei
progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che
si e' espressa nella seduta del 4 maggio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture
e dei trasporti, della salute e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati»;
b) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di
proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla
qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e
conservare la capacita' di riproduzione degli ecosistemi in quanto
risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1,
lettera c).».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
"Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea)
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con
la legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.".
"Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 14 della legge
9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014):
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee)
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.".
"Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificazione, armonizzazione e
razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto
ambientale anche in relazione al coordinamento e
all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di
pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
b) rafforzamento della qualita' della procedura di
valutazione di impatto ambientale, allineando tale
procedura ai principi della regolamentazione intelligente
(smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con
altre normative e politiche europee e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema
sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva
2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore
efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative per finalita' connesse al potenziamento
delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio
ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni
previste nel procedimento di valutazione ambientale,
nonche' alla protezione sanitaria della popolazione in caso
di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
- La direttiva del Consiglio 2009/71/Euratom che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari e' pubblicata nella G.U.U.E. 2
luglio 2009, n. L 172.
- La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2012, n. L
26.
- La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose,
recante modifica e successiva abrogazione della direttiva
96/82/CE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 24
luglio 2012, n. L 197.
- La direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati e'
pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2014, n. L 124.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 162 del 15 luglio 1986, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi)
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
"Art. 17 (Regolamenti)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 192 del 18 agosto
1990.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la
conferenza puo' entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale
termine, la conferenza e' sciolta".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di
servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa
tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita'
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa
e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale
per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel
corso dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo
2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di
piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere
per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4,
16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente,
del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all'estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8. - 9.
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma
8 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, agli accordi di programma ed ai patti
territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di
programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2
della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle
sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto,
altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e'
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni
dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
19.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei
beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche
destinati al funzionamento di sistemi informativi
complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il
valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,
qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui
erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il
procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti
non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce
i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di
testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25
non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i
quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per
legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La
sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e'
sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti
legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal
presidente del Consiglio di Stato a causa della loro
particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge,
decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di
particolare complessita' in ragione dell'elevato numero di
commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il
contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo
viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla
pubblicazione della legge o dell'atto normativo e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
stessa".
30.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come
modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimita' sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di
merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. - 36.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato
regionale di controllo non possono riesaminare il
provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
38. - 45.
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle
province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del
comparto sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale
delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti
che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito dal
seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni".
48.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31
dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui
all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni
elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
51. - 59.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084,
e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree
pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura
possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le
spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le
agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3, o modificarne le aliquote.
65. - 79.
79-bis Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le
somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme
derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
delle amministrazioni centrali.
80.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui
al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il
presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima
attuazione della presente legge e fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un
anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari
comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli
istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del
regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari
in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita
sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano
l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche
amministrazioni, con preferenza per quelle statali,
mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e
reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e'
disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno
quattro anni le relative funzioni.
84. - 86.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e
ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione
dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti
elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema
bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che
escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di
pagamento a favore delle regioni e degli enti locali
diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono
inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta'
non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di
termine, di responsabile del procedimento e di diritto di
accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale
di controllo nomina un commissario per la loro adozione.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di
disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno
d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,
n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, secondo i criteri e le
modalita' previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa'
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della
lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n.
56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e
all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita'
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102. - 107.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono
presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il
rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di
elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3),
4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo e' presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge per la
durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le
modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere
in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta',
di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in universita' straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla
data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita',
sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di
altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori
scientifico- disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per
l'individuazione sul territorio, in modo programmato e
tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle
sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche
mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in
istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli
atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non
docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle
funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo
anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale tecnico-
amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi
dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta'
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche'
per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli
per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi
conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono
titolo valido per l'ammissione alla scuola di
specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi
comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui
gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita'
didattiche, le universita' potranno stipulare apposite
convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto
riguarda in particolare l'educazione musicale, con le
scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio
1992, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i
concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono
iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa
della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i
commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad
eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere
a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui
al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell'emanazione delle predette norme la provincia
esercitera' le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di
cui al presente comma si procedera', successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la
collaborazione scientifica con le universita' e con i
centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della
ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi
accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
corsi integrati di studio sia presso entrambe le
universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di
ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la
validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
studio svolti dagli studenti presso le universita' e
istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122,
qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di
laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono
comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta
giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello
Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di
Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei
Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza e'
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel
testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi scambi
di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita' degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima
fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso universita'
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'universita' istituita nel territorio della regione
autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di
scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea
in scienze della formazione primaria e' subordinata
all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'universita' di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito
di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e'
rilasciato dalla universita' di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di
dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due
professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla
predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con
leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
concessione di contributi a favore dell'universita' degli
studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14
agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e'
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai
seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto da cinque
revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i
Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna
legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio
non e' rinnovabile".
131.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o
delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del
relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi
il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 13 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli
articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre
conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo
del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al
trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione
alla installazione ed esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e
alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini
dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in
tema di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso
regolamento sono individuate le finalita' perseguibili
nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche'
le categorie di soggetti che possono accedere ai dati
personali rilevati a mezzo degli impianti.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle
seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i
comuni per il Ministero della difesa provvede il
rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di
ordinamento degli enti locali e degli istituti di
partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo
svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle
consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
verranno stabilite, anche in deroga al disposto
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto
sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra
gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum
di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
"Art. 8. (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo)
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.".
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre
1910.
- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.
- Il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443 (Recante
norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca
e la coltivazione delle miniere nel Regno) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23 agosto 1927.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977, S.O.
- La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11
aprile 2001, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 53, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O.:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
"Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico (Art.
2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.".
"Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):
"Art. 21. (Norme per la tutela dei territori con
produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita')
1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o
maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato,
le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle
rispettive competenze:
a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche
alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di
elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a
denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione
di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione
di origine protetta (DOP), a indicazione geografica
protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con
tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in
particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte
le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al
comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n.
22 del 1997;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento
di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.".
- Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)):
"Art. 93 (R) (Denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del
1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo
sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al
competente ufficio tecnico della regione, indicando il
proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista,
del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in
doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore
dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una
relazione sulla fondazione, nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei
riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata
da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle
denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente
aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali
ed agenti indicati nell'articolo 103.".
"Art. 94 (L) (Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate
nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo
il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro
il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.".
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 del decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28,
della legge 23 luglio 2009, n. 99):
"Art. 1 (Ambito di applicazione della legge e
competenze)
1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici
delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello
Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di
pubblica utilita' e sottoposte a regimi abilitativi ai
sensi del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto
legislativo, valgono le seguenti definizioni:
a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
superiore a 150 °C;
b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
compresa tra 90 °C e 150 °C;
c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
inferiore a 90 °C.
3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile
complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche
economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.
3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo
di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto
ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati
alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di
impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
di processo nulle, con potenza nominale installata non
superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno
complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni
proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu'
di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore
a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza
statale.
3-bis.1 Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che
per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del
fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza
nominale installata al fine di mantenere il fluido
geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e'
determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema
elettrico, che non puo' in nessun caso essere superiore a
40.000 MWh elettrici annui.
4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3-bis e 5,
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e
bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei
reflui di 15 gradi centigradi.
5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse
geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10.
Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e
all'articolo 826 del codice civile.
6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono
risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre
quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile
regionale.
7. Le autorita' competenti per le funzioni
amministrative, ai fini del rilascio del permesso di
ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le
funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di
polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche
d'interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da
esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo
sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole
«e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana.
7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui
all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis),
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
nell'ambito della determinazione degli indirizzi della
politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo
sviluppo delle risorse geotermiche.
8. E' esclusa dall'applicazione del presente
provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione
delle acque termali, intendendosi come tali le acque da
utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2
della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano
presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
disposizioni del presente provvedimento non si applicano
qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze
minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle
relative alla legislazione regionale di settore.
10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi
geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o
comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
industriale, anche in area marina, sono autorizzate
dall'autorita' competente.".
"Art. 7 (Allineamento delle concessioni di
coltivazione)
1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle
risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono allineate ad una
medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari,
fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, gli investimenti programmati e la
tutela del legittimo affidamento.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in
capo al concessionario originario con provvedimento
dell'amministrazione competente, da emanare entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione
dell'area, confermando altresi' quanto previsto negli
originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e
dei provvedimenti emanati.
3. La conferma di cui al comma 2 e' disposta
dall'autorita' competente la quale procede preliminarmente
ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti,
delle vigenti norme in materia ambientale imponendo
l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza
uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle
concessioni di coltivazione e' soggetta alla normativa
sulla valutazione di impatto ambientale.".
- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162
(Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche'
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
Regolamento (CE) n. 1013/2006) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2011.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose):
"Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto di
sicurezza)
1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi
dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta
altresi' il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento
sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR
esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle
prescrizioni ambientali.
2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche
individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia
l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il
rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato
ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia
rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza,
formula la proposta di divieto di costruzione, entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di
sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non
superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del
nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il
rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto
particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto
definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico
conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento
del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari
sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono
indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure che il
gestore intende adottare per la prevenzione e per la
limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti
risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state
fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto
di inizio di attivita'.
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto
di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza
entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non
possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
per la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la
limitazione o il divieto di esercizio.
4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3
sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla
Prefettura territorialmente competente.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a
mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
prevista dal presente decreto. La partecipazione puo'
avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento,
la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di
sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo
di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.
6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di
fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle
attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni
contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
la situazione dello stabilimento e a verificare
l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono
effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione
incendi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008:
"Art. 7 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e
dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero
dei commissari che compongono la Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti
del diploma di laurea, non triennale, con adeguata
esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno
cinque anni. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, a
ripartire le quaranta unita' per profili di competenze ed
esperienze, stabilendo i relativi criteri. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, al
riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario
generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo
precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». La
copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante
soppressione di un posto di funzione di livello
dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui
all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261,
nonche' mediante la soppressione di posti di funzione di
livello dirigenziale non generale, effettivamente
ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa.
Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
stabilite le modalita' tecniche, finanziarie e
organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche
relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel
rispetto del principio di invarianza della spesa.
3.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto
2014:
"Art. 12 (Misure urgenti per garantire l'alta
qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica
ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione
unitaria 2007/2013)
1. - 3.
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente
utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici
gia' titolari di interventi finanziati, in tutto o in
parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del
Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate
dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici,
compresi gli interventi di efficientamento energetico degli
stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri
derogatori previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18,
comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della
semplificazione delle procedure, le Autorita' ambientali
componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con
i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il
rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale nella
programmazione, realizzazione e monitoraggio degli
interventi.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli
studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio
di compatibilita' di cui all'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del
D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 37), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e
province autonome, previsto dall'articolo 15 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile
2015.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 4 (Finalita')
1. Le norme del presente decreto costituiscono
recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della
procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalita'
di semplificazione e coordinamento delle procedure
autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le
procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del
presente decreto.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita'
antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attivita' normative e
amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la
finalita' di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione,
dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile;
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la
finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali
per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5,
comma 1, lettera c).
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per
oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui
all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove
possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente
salve le disposizioni sulla valutazione di impatto
ambientale.".