IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare,
l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una
migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse
finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la
concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche
introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di
finanziamento garantito e di onere della garanzia;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in
particolare, l'art. 1, che esclude l'accesso alla garanzia diretta
del Fondo in relazione a operazioni finanziarie gia' deliberate dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di
garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo e
l'art. 2, che disciplina la concessione a piccole e medie imprese,
mediante utilizzo di un apposito plafond finanziario messo a
disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti
bancari assistiti da contributo del Ministero dello sviluppo
economico, finalizzati all'acquisizione di macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonche' per la realizzazione di investimenti in hardware,
in software e in tecnologie digitali;
Visto il comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 69 del
2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a),
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che
i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013
«... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima
dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai
fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria
e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto
richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosita'
dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilita' di
inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni
di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato
Fondo.»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288
dell'11 dicembre 2015, con il quale sono stabilite le modalita' di
valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale
sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni
di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese», che includono il modello di valutazione delle imprese
basato sulla misura della probabilita' di inadempimento del soggetto
destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 69 del 2013;
Visto l'art. 4 del predetto decreto ministeriale 29 settembre 2015
che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
«... sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione
della modalita' di accesso alla garanzia del Fondo basata
sull'utilizzo della probabilita' di inadempimento ... alle altre
operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo ...» e
stabilita «... l'articolazione delle misure massime della copertura
del Fondo in funzione della probabilita' di inadempimento
dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione
finanziaria.»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193
del 20 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che, in
attuazione dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ha disposto «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita'
per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di
ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56
dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato art.
1 del decreto-legge n. 69 del 2013, modifiche alle «condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, ai
«Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per
l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo
decreto;
Visto l'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art.
15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle
regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento
della SACE S.p.A., secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del 24 aprile 2012, recante «Modalita' per l'incremento della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147
del 25 giugno 2013 e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Criteri e modalita' semplificati di accesso all'intervento del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di
start-up innovative e degli incubatori certificati»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 245 del 21 ottobre 2015, recante «Modalita' operative per lo
svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni
ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto
forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione
relativi all'investimento oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di
quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di
studi di fattibilita', non sono considerati come avvio dei lavori. In
caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che
sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta
acquisizione, per «avvio dei lavori» si intende il momento di
acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento
acquisito;
b) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del
TUB;
c) «confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui
all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti
nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB;
d) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1,
comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
successive modificazioni e integrazioni, costituito dal gestore del
Fondo ai sensi dell'art. 47 del TUB, cui e' affidata
l'amministrazione del Fondo;
e) «controgaranzia»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto
garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui ne'
il soggetto beneficiario ne' il soggetto garante siano in grado di
adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo
soggetto finanziatore. La controgaranzia e' rilasciata esclusivamente
su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed
escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
f) «decreto 29 settembre 2015»: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, con il quale sono
stabilite le modalita' di valutazione delle imprese destinatarie dei
finanziamenti nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese;
g) «decreto-legge n. 69 del 2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98 e successive modificazioni e integrazioni;
h) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale
per l'amministrazione del Fondo di garanzia, approvate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione
della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e
www.fondidigaranzia.it
i) «finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti dei soggetti
finanziatori ai soggetti beneficiari di durata non superiore a dodici
mesi;
l) «finanziamenti a medio-lungo termine»: i finanziamenti concessi
dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari di durata superiore
a dodici mesi; i finanziamenti a medio e lungo termine comprendono la
locazione finanziaria;
m) «finanziamenti nuova Sabatini»: i finanziamenti a medio e lungo
termine concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del
2013;
n) «finanziamento del rischio»: le operazioni sul capitale di
rischio e gli investimenti in quasi-equity;
o) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di
cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
p) «garanzia diretta»: la garanzia concessa dal Fondo direttamente
ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita
a una singola operazione finanziaria;
q) «garanzia»: la garanzia diretta, la controgaranzia e la
riassicurazione;
r) «gestore del Fondo»: il soggetto cui e' affidata la gestione del
Fondo;
s) «gestori»: i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni e integrazioni (SGR, Sicav e Sicaf che gestiscono
direttamente i propri patrimoni, societa' di gestione UE, GEFIA UE,
GEFIA non UE, gestore di EuVECA e gestore di EuSEF 31);
t) «imprese di assicurazione»: le imprese di assicurazione che
esercitano le attivita' di cui all'art. 114, comma 2-bis , del TUB;
u) «incubatori certificati»: le PMI che svolgono attivita' di
incubatori certificati di start-up innovative, iscritti nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e
integrazioni;
v) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'art. 106 del TUB;
z) «investimento iniziale»: in coerenza con quanto stabilito dal
regolamento di esenzione indica: a) un investimento in attivi
materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo
stabilimento, all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento
esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento
per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un
cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a
uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso
senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha
relazioni con il venditore;
aa) «investimenti in quasi-equity»: le operazioni finanziarie che
si collocano tra equity e debito e presentano un rischio piu' elevato
del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al
capitale primario (common equity), il cui rendimento per il soggetto
che effettua l'operazione si basa principalmente sui profitti o sulle
perdite dell'impresa destinataria e non e' altrimenti garantito in
caso di cattivo andamento dell'impresa; gli investimenti in
quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e
subordinato, compreso il debito mezzanino e, in alcuni casi,
convertibile in equity, ovvero come capitale privilegiato (preferred
equity);
bb) «microcredito»: i finanziamenti di cui all'art. 111 del TUB,
concessi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39, comma 7-bis, in
favore della microimprenditorialita';
cc) «mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI, che hanno un numero
di dipendenti non superiore a 499;
dd) «mini bond»: le obbligazioni o titoli similari emessi dai
soggetti beneficiari, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134;
ee) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
ff) «modello di valutazione»: il modello di valutazione dei
soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29
settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 che
individua cinque classi di merito creditizio dei soggetti
beneficiari, caratterizzate da una probabilita' di inadempimento
crescente del prenditore, con l'ultima classe (5) che definisce
l'area di non ammissibilita' del soggetto beneficiario alla garanzia
del Fondo;
gg) «nuove imprese»: i soggetti beneficiari costituiti o che hanno
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della
richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla
base degli ultimi due bilanci approvati, ovvero sulle due ultime
dichiarazioni dei redditi;
hh) «operatori di microcredito»: i soggetti abilitati allo
svolgimento dell'attivita' di microcredito iscritti nell'elenco di
cui all'art. 111 del TUB;
ii) «operazioni di sottoscrizione di mini bond»: le operazioni di
sottoscrizione, da parte di una banca, di un intermediario
finanziario o di un gestore, di mini bond, aventi le caratteristiche
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
5 giugno 2014;
ll) «operazioni finanziarie a fronte di investimenti»: le
operazioni finanziarie concesse al soggetto beneficiario a fronte
della realizzazione di un programma di investimento. Una quota
dell'operazione finanziaria, comunque non superiore, ai fini
dell'ammissibilita' alla garanzia, al 40% dell'importo complessivo
della stessa, puo' avere ad oggetto anche il finanziamento del
capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di
investimento;
mm) «operazioni sul capitale di rischio»: le operazioni di
acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle PMI, realizzate
attraverso aumenti di capitale sociale, compiute dai fondi di
investimento mobiliare chiusi per il tramite delle SGR, ivi incluse
le societa' di gestione armonizzate, oltre che dalle banche, dagli
intermediari e dalle SFIS;
nn) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite
dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al registro delle
imprese;
oo) «PMI innovative»: le PMI di cui all'art. 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 33;
pp) «posizione globale di rischio»: la posizione globale di rischio
del soggetto beneficiario elaborata dalla Centrale dei rischi della
Banca d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo
1994 «Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le
norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
qq) «professionisti»: i professionisti iscritti agli ordini
professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali
iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai
sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
rr) «programma di investimento»: le spese e i costi per
investimenti in attivi materiali e immateriali ammortizzabili. Il
programma di investimento deve contenere la descrizione dettagliata
dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura
finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese in
attivi materiali e immateriali ammortizzabili che il soggetto
beneficiario intende sostenere;
ss) «regolamenti de minimis»: in relazione al settore di attivita'
in cui opera il soggetto beneficiario: il regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive
modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura;
tt) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
uu) «regolamento n. 248 del 1999»: il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
31 maggio 1999, n. 248, recante il «Regolamento recante criteri e
modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive
modificazioni e integrazioni;
vv) «riassicurazione»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto
garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della
avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita
sull'operazione finanziaria garantita;
zz) «SFIS»: le Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni;
aaa) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti, ad
esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e
assicurativo e nei settori dell'agricoltura e della pesca, fermo
restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 248 del 1999
in materia di confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca. Rientrano tra i soggetti beneficiari, limitatamente alle
garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti ai sensi
di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, le
mid-cap, ferme restando le predette esclusioni settoriali;
bbb) «soggetti finanziatori»: le banche, gli intermediari, le
imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e
le SFIS;
ccc) «soggetti garanti autorizzati»: i soggetti garanti per i
quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all'adeguatezza
patrimoniale, alla solvibilita', all'efficienza e all'accuratezza
della gestione, effettuata dal Consiglio di gestione sulla base di
quanto stabilito dalle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale di cui all'art. 12, comma 2, e' concessa
l'autorizzazione a operare secondo le specifiche modalita' previste
dal presente decreto;
ddd) «soggetti garanti»: i confidi e gli intermediari che
effettuano attivita' di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su
risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti
beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati;
eee) «soggetti richiedenti»: i soggetti finanziatori o i soggetti
garanti che richiedono la garanzia del Fondo;
fff) «start-up innovative»: le PMI di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e
integrazioni, iscritte nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n.
179/2012;
ggg) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni e integrazioni.