La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 338 del codice penale 1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»; c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 338 del Codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti). - Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorita' costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.».