IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  «Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e in
particolare la previsione contenuta all'art. 1, comma 69 che  dispone
che «Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri
comunali dei comuni della provincia»; 
  Considerato che l'art. 1, comma 56 della citata legge  prevede  che
«L'assemblea  dei  sindaci  e'  costituita  dai  sindaci  dei  comuni
appartenenti alla provincia»; 
  Tenuto conto che, come chiarito nella determinazione ANAC 241/2017,
nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,  i  titolari
di incarichi politici, nonche' i loro coniugi non separati e  parenti
entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di
cui all'art. 14, comma 1,  lettera  f)  (dichiarazioni  reddituali  e
patrimoniali),  fermo  restando  l'obbligo  per  detti  soggetti   di
pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lettera da a)  ad  e)
del medesimo art. 14, comma 1; 
 
                              Delibera: 
 
  Di apportare alla determinazione  ANAC  n.  241/2017  «Linee  guida
recanti  indicazioni  sull'attuazione  dell'art.   14   del   decreto
legislativo 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari
di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di  governo
e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art.  13
del decreto legislativo 97/2016» le modifiche e  le  integrazioni  di
seguito specificate: 
    i) al terzo capoverso del paragrafo 2.1.  Titolari  di  incarichi
politici (pag. 5), sostituire le parole «all'Assemblea dei Sindaci» e
«dell'Assemblea  dei  sindaci»  rispettivamente  con  «al   Consiglio
provinciale» e «il Consiglio provinciale»; 
    ii) aggiungere alla fine del terzo capoverso del  paragrafo  2.1.
Titolari di incarichi politici (pag. 5) la frase «Per i  sindaci  dei
comuni con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti,  in  quanto
componenti ex lege dell'Assemblea dei Sindaci, non sussiste l'obbligo
di pubblicazione sul sito  della  Provincia  dei  dati  reddituali  e
patrimoniali previsti dall'art. 14, comma 1, lettera f)  del  decreto
legislativo 33/2013». 
  Tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni  sopra  indicate,
il paragrafo 2.1 della delibera 241/2017 e' cosi' riformulato: 
    2.1. Titolari di incarichi politici 
    La disposizione di cui al comma 1  dell'art.  14  e'  prettamente
rivolta ai titolari di incarichi politici,  anche  non  di  carattere
elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i  dati
previsti dalle lettera da a) ad f) del medesimo comma. Risultano  ora
destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano,  sia  in
via elettiva che di nomina, a organi  politici  di  livello  statale,
regionale e locale. 
    L'attuale  formulazione  della   norma   consente   di   superare
definitivamente  i  dubbi  prospettati  con  riferimento   al   testo
previgente circa l'applicabilita' delle disposizioni ai  titolari  di
incarichi politici non di carattere elettivo,  come  ad  esempio  gli
assessori, ora chiaramente  ricompresi  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 14. 
    Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il  ministro,  il
vice  ministro,  il  sottosegretario  di  Stato;  nelle  regioni   il
presidente, il consiglio, la giunta; nelle  citta'  metropolitane  il
sindaco metropolitano,  il  consiglio  metropolitano,  la  conferenza
metropolitana; nelle  province  il  presidente  della  provincia,  il
consiglio  provinciale,  l'assemblea  dei  sindaci;  nei  comuni   il
sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e  comunita'
montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di  enti
locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea. I
componenti  di  detti  organi  dunque  sono   tenuti   a   comunicare
tempestivamente  i  dati   per   la   pubblicazione   nella   sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. Si precisa che,
al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali  enti  di
secondo livello, assolvono agli obblighi di  pubblicazione  dei  dati
dell'art. 14 relativi al Consiglio provinciale mediante  collegamento
che  dalla  sezione  «Amministrazione  trasparente»  della  provincia
conduce ai  siti  istituzionali  dei  comuni  dove  detti  dati  sono
pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni,  le
province  si  attivano  autonomamente  e  segnalano  ai  comuni   gli
inadempienti riscontrati.  Per  i  sindaci  componenti  il  Consiglio
provinciale, eletti nei comuni con  popolazione  inferiore  a  15.000
abitanti, e' richiesta la pubblicazione dei dati  ex  novo  da  parte
della provincia. 
    Per i sindaci dei comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000
abitanti, in quanto componenti ex lege  dell'Assemblea  dei  Sindaci,
non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia  dei
dati reddituali  e  patrimoniali  previsti  dall'art.  14,  comma  1,
lettera f) del decreto legislativo 33/2013. 
    Non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi cui i titolari
di incarichi politici sono tenuti, che la  carica  sia  attribuita  a
titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle citta' metropolitane
e delle province. Stante il  chiaro  disposto  normativo,  la  deroga
contemplata nel comma 1-bis dell'art. 14 per gli incarichi o  cariche
di amministrazione, di direzione o di governo non puo' essere  estesa
anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica. 
    Casi particolari 
    Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 
    Con riferimento all'individuazione  dei  comuni  cui  si  applica
l'art. 14,  comma  1,  lettera  f),  l'Autorita'  nella  delibera  n.
144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della
situazione reddituale e patrimoniale i  componenti  degli  organi  di
indirizzo politico nei  soli  comuni  con  popolazione  superiore  ai
15.000 abitanti.  Cio'  in  considerazione  dell'espressa  esclusione
della  pubblicazione  di  detti  dati  per  comuni  con   popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti, prevista dall'art. 1, comma  1,  n.  5)
della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall'art. 14. 
    Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche  introdotte
dal decreto legislativo 97/2016, assume anche rilievo la disposizione
dell'art.  3,  comma  1-ter,  del  decreto  legislativo  33/2013  che
consente  ad  ANAC   di   semplificare   l'attuazione   del   decreto
trasparenza, tra l'altro, per i comuni con  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti, come precisato  dall'Autorita'  nell'approfondimento
del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016). 
    Pertanto, alla luce  delle  osservazioni  pervenute  in  sede  di
consultazione  e  in  linea  con  gli  obiettivi  di  semplificazione
previsti dal legislatore,  l'Autorita'  ritiene  di  mantenere  ferma
l'interpretazione gia' fornita con la delibera 144/2014. Quindi,  nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,  i  titolari  di
incarichi politici, nonche' i loro coniugi  non  separati  e  parenti
entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di
cui all'art. 14, comma 1,  lettera  f)  (dichiarazioni  reddituali  e
patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati  e
le informazioni di cui alle lettera da a) ad e) del medesimo art. 14,
comma 1 anche in questi comuni. 
    Commissari straordinari 
    Gli enti territoriali sono tenuti a  pubblicare  i  dati  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 anche per i commissari
straordinari ogniqualvolta il  decreto  di  scioglimento  attribuisca
loro i poteri del sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto,
pur preposti all'ordinaria amministrazione, detti commissari  operano
con le funzioni e i compiti dei titolari degli  organi  di  indirizzo
politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente locale.  Tenuto
conto dello scopo della norma, volto a rendere trasparenti i dati  di
coloro   che   hanno   responsabilita'   politica   nella   comunita'
territoriale, la medesima disposizione non e', invece, applicabile ai
commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti. 
    Circoscrizioni di decentramento comunale 
    Le circoscrizioni di decentramento comunale di  cui  all'art.  17
del decreto legislativo 267/2000 sono tenute alla  pubblicazione  dei
dati  di  cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo  n.   33/2013.
Nell'ambito delle circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il
presidente e i consiglieri di circoscrizione. 
      Roma, 14 giugno 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
    Depositata presso la segreteria del Consiglio il 20 giugno 2017. 
Il segretario: Esposito