IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2015;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione
del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile
su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da
costruzione;
Visto il regolamento (UE) n. 568/2014 del 18 febbraio 2014, che
reca modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione
e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da
costruzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 1994;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive
modificazioni, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza;
Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive
modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di
energia;
Visto l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante
norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 9 settembre 2015, n. 2015/1535 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione (codificazione);
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, recante Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, e successive
modificazioni, riguardante il riassetto delle disposizioni relative
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 499, recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la
parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da
costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con
particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai
sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo
A);
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95
del 22 aprile 1985, recante procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi
del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 maggio
2003, n.156, recante criteri e modalita' per il rilascio
dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e
prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con
il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della protezione
civile 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante approvazione
delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo
2012, recante aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a
pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 26
novembre 2012, n. 267, recante regolamento riguardante i proventi
delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole
tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la
manutenzione delle opere da costruzione.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Il testo dell'art. 9 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
"Art. 9. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno,
con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente art. il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) fissazione dei criteri per la nomina dei
rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui
all'art. 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di
cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;
b) istituzione di un Comitato nazionale di
coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di
coordinamento e di raccordo delle attivita' delle
amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da
costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad
assicurare l'uniformita' e il controllo dell'attivita' di
certificazione e di prova degli organismi notificati, e
individuazione delle amministrazioni che hanno il compito
di istituirlo;
c) costituzione di un Organismo nazionale per la
valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di
valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'art. 29 del
regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi
principi di funzionamento e di organizzazione e
individuazione delle amministrazioni che hanno il compito
di costituirlo;
d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo
economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da
costruzione, di cui all'art. 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 305/2011, nonche' determinazione delle
modalita' di collaborazione delle altre amministrazioni
competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui
al paragrafo 3 del medesimo art. 10;
e) individuazione del Ministero dello sviluppo
economico quale autorita' notificante ai sensi del capo VII
del regolamento (UE) n. 305/2011;
f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari
per la valutazione, la notifica e il controllo degli
organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte
terza nel processo di valutazione e verifica della costanza
della prestazione, di cui all'art. 40 del regolamento (UE)
n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di
valutazione e di controllo degli organismi possano essere
affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi dell'art. 4 della
legge 23 luglio 2009, n. 99;
g) previsione di disposizioni in tema di proventi e
tariffe per le attivita' connesse all'attuazione del
regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4
dell'art. 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
h) previsione di sanzioni penali o amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle
violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n.
305/2011, conformemente alle previsioni dell'art. 32, comma
1, lettera d), e dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione
le attivita' rispettivamente svolte dagli operatori
economici nelle diverse fasi della filiera e, in
particolare, la loro effettiva capacita' di incidere sugli
aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualita' e alla
sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure
per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai
sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;
i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o
di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di
cui al comma 1;
l) salvaguardia della possibilita' di adeguare la
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle materie non riservate alla legge e gia'
disciplinate mediante regolamenti.
3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b)
e c) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati,
fatta eccezione per i costi di missione, che restano a
carico dell'amministrazione di appartenenza.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo'
emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente art. con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.".
- Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
aprile 2011, n. L 88.
- Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce
procedure relative all'applicazione di determinate regole
tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati
in un altro Stato membro e che abroga la decisione n.
3052/95/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n.
L 218.
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n.339/93 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il regolamento delegato (UE) n.157/2014 della
Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni
per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di
prestazione per i prodotti da costruzione e' pubblicato
nella G.U.U.E. 21 febbraio 2014, n. L 52.
- Il regolamento (UE) n. 568/2014 del 18 febbraio 2014,
che reca modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n.
305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la valutazione e la verifica della costanza della
prestazione dei prodotti da costruzione e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 157.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n.
34, S.O.
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2002, n. 293, S.O.
- Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n.
99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al
fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente art.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori
entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente art. con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.".
Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
"Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.".
- La direttiva 9 settembre 2015, n. 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.
La raccomandazione della Commissione europea del 6
maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
maggio 2003, n. L 124.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'Amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 (Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 499 (Norme di attuazione della direttiva
93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE
in materia di prodotti da costruzione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1998, n. 21.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469 (Norme di semplificazione del
procedimento per il versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione alle unita' previsionali di base per la
spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento
ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art.
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n.
293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
- Il decreto del Ministro della attivita' produttive 9
maggio 2003, n.156 (Criteri e modalita' per il rilascio
dell'abilitazione degli organismi di certificazione,
ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione,
ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2003, n. 152.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 novembre 2012, n. 267 (Regolamento riguardante
i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Note all'art. 1:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
305/2011 si veda nelle note alle premesse.