IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370 (CE) che, all'art. 5, comma 6, riconosce all'autorita' competente, ove la legislazione nazionale non lo vieti, la facolta' di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto su ferrovia, e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371 (CE), relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; Visto l'art. 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato con decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale, da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico nel rispetto della normativa comunitaria e nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio, siano regolati con contratti di servizio pubblico aventi durata non inferiore a cinque anni e siano sottoscritti, per l'Amministrazione, dall'allora Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere di questo Comitato; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di recepimento della direttiva 21 novembre 2012, n. 34 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, il quale disciplina: i) le regole per l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari nazionali e internazionali l'attivita' di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia; ii) i criteri per il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte di imprese ferroviarie in Italia; iii) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e nell'assegnazione della capacita'; Vista la delibera 23 dicembre 2015, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 69/2016), con la quale questo Comitato nell'esprimere parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo ricognitivo al contratto di servizio pubblico 2009-2014 e offerta di servizi per l'anno 2015 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (MIT) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' Trenitalia p.A., ha formulato alcune indicazioni in merito al prossimo contratto di servizio; Vista la nota 18 luglio 2016 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un primo schema incompleto di contratto di servizio per il periodo 2017-2021 e relativi allegati, non sottoponendolo in quella fase all'iscrizione all'ordine dei giorno di questo Comitato, ma facendo presente nella relazione illustrativa di aver provveduto alla pubblicazione dell'avviso obbligatorio nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 24 dicembre 2015; Vista la delibera 21 luglio 2016, n. 83, dell'Autorita' di regolazione dei trasporti (Procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalita' piu' efficienti di finanziamento avviato con la delibera n. 49/2015. Avvio consultazione e differimento termini); Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), che prevede il corrispettivo per il contratto di servizio in oggetto, come riportato nel capitolo 1542 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), tabella 02, missione 8, programma 1, «somma da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., e a societa' dalla stessa controllate, in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto viaggiatori di interesse nazionale»; Vista la richiesta di parere a questo Comitato sul contratto di servizio, di cui alla nota 22 dicembre 2016, n. 47491, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha trasmesso lo schema di contratto (CdS), in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri a media-lunga percorrenza 2017-2026, sottoscritto tra il MIT, di concerto con il MEF, e la societa' Trenitalia p.A., con i relativi allegati, ai fini dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno di questo Comitato e la nota 3 febbraio 2017, n. 690, con la quale il MIT ha integrato la documentazione inviata; Considerato che il NARS, in data 22 febbraio 2017, ha emesso il parere n. 1/2017, pronunciandosi favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito allo schema di contratto e relativi allegati; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del richiamato parere del NARS, e in particolare, che: il MIT ha inizialmente previsto un contratto della durata di cinque anni, il cui relativo avviso e' stato pubblicato nella GU/S S249 del 24 dicembre 2015, per una quantita' di servizi stimati in 23,5 milioni di treni per kilometro, con un importo annuo pari a circa 242,9 milioni; successivamente il suddetto schema di contratto e' stato modificato e sostituito con lo schema inviato al CIPE in data 22 dicembre 2016, all'esame di questo Comitato; lo schema del contratto in esame prevede un affidamento diretto alla Societa' Trenitalia p.A. dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, per un periodo di dieci anni, ai sensi del suddetto regolamento (CE) n. 1370/2007, durata scelta per garantirne l'equilibrio economico e finanziario e per ammortizzare il costo degli investimenti previsti; il MIT ha comunicato, con nota 6 dicembre 2016, n. 6544, alla Commissione europea la variazione della durata del contratto di servizio, passata da 5 a 10 anni; e', pertanto, divenuta necessaria la rettifica della pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il cui avviso di pre-notifica e' stato pubblicato in data 24 dicembre 2016, nella G.U./S S249; il volume e la qualita' dei servizi vengono migliorati, aumentando l'offerta di treni intercity diurni e notturni del 10% circa, a 25 milioni di treni per kilometro, rafforzando la qualita'; lo schema di contratto prevede l'introduzione di un meccanismo di concorrenza e di mercato per l'assegnazione di un volume di servizi del 10% mediante la clausola contrattuale, contenuta al punto 7.7, di eventuale affidamento a terzi di servizi diversi da quelli previsti nell'offerta programmata; viene introdotto, nell'applicazione delle tariffe, l'obbligo per Trenitalia di utilizzare adeguati modelli di pricing in grado di seguire la domanda; dall'esame del PEF, emerge, in particolare, che: l'ammontare degli investimenti e degli interventi di manutenzione, e' di circa 971,7 milioni di euro dal 2017 al 2026, destinato soprattutto ad avviare il rinnovamento del materiale rotabile con l'acquisto di nuove carrozze; il corrispettivo proposto per Trenitalia, che trova copertura finanziaria nella suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, ammonta a circa 347,9 milioni nel 2017 e a circa 365,9 milioni dal 2018 al 2026, (lordo IVA). Tali somme proposte nello schema di contratto, sono ancora comprensive della quota (0,15%) da destinarsi all'esercizio delle funzioni di monitoraggio; il valore del costo medio ponderato del capitale (WACC), al lordo delle imposte, e' pari a 5,97%; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le raccomandazioni dal medesimo proposte, con modifiche ed integrazioni, evidenziate nella suddetta nota n. 1068; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei ministri e sottosegretari di Stato presenti; Delibera: Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' formulato parere favorevole in ordine allo schema di contratto a regime di obbligo di servizio pubblico di interesse nazionale per il trasporto ferroviario di passeggeri a media-lunga percorrenza 2017-2026, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' Trenitalia p.A. subordinatamente al recepimento delle osservazioni e raccomandazioni di cui al parere del NARS 22 febbraio 2017, n. 1, riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera, come modificate e integrate di seguito. Si raccomanda in particolare di diminuire il corrispettivo annuale per l'importo destinato nell'attuale schema di contratto alle funzioni di monitoraggio (il richiamato 0,15%) e introdurre una clausola contrattuale che limiti e contemperi le funzioni di monitoraggio alle effettive risorse umane e finanziarie disponibili. Inoltre il Comitato raccomanda le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni al contratto e al parere NARS: con riferimento all'art. 7 - Programmazione dell'offerta: al fine di evitare eventuali effetti negativi sulla finanza pubblica e ristabilire un nuovo equilibrio economico per la societa', e' necessario che la riformulazione dell'art. 7.7 (servizi) abbia carattere prescrittivo, prevedendo che la riformulazione stabilisca, in particolare, sin d'ora i servizi che potranno essere affidati mediante procedura ad evidenza pubblica, oppure precise modalita' di previa determinazione dei servizi che dovranno essere affidati mediante procedura ad evidenza pubblica nonche' la determinazione di criteri di revisione del piano economico-finanziario al fine di individuare con chiarezza gli elementi da scomputare ai fini della remunerazione e le risorse da destinare ai servizi affidati, nel limite di risorse disponibili a legislazione vigente; Per le medesime considerazioni l'art. 7.8 (noleggio) dovra' essere riformulato nei termini indicati nel paragrafo precedente ovvero espunto; con riferimento all'art. 17 - Subentro nella gestione del servizio alla scadenza del contratto: al fine di chiarire che il PEF non preveda oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica alla scadenza del contratto, l'art. 17 deve essere cosi' riformulato: «Le parti si danno atto che la disciplina del subentro nella gestione del servizio alla scadenza del contratto verra' stabilita sulla base della normativa vigente alla data della pubblicazione del bando di gara. Pertanto il valore del Capitale investito netto regolatorio, riportato nel PEF al rigo A dell'allegato 3, rileva solo ai fini del calcolo dell'ammortamento e della remunerazione dello stesso capitale, prevista nel periodo di vigenza del presente contratto»; con riferimento all'art. 20 - Disposizioni varie e generali: rispetto alla proposta NARS, avente ad oggetto la clausola di rinuncia al contenzioso da inserire all'art. 20, al fine di evitare contestazioni con la Societa' relativamente ai servizi svolti in riferimento al precedente contratto e al relativo corrispettivo si ritiene necessaria una diversa formulazione nei seguenti termini: «La Societa', con la sottoscrizione del presente Contratto, rinuncia ad ogni eventuale contenzioso anche futuro, ad ogni diritto, pretesa, interesse o aspettativa, anche futuri, connessi al precedente Contratto di servizio a media e lunga percorrenza, tra lo Stato e Trenitalia, valido fino a tutto il 31 dicembre 2016, anche con riferimento ai corrispettivi che risultano pertanto fissati e definitivamente accettati negli importi ivi previsti»; con riferimento all'allegato 5 - qualita' percepita e determinazione del parametro Az: l'allegato 5, al fine di rendere maggiormente efficace il meccanismo di premialita', dovra' prevedere che il valore Az potra' assumere valore positivo purche' sia stato raggiunto un valore del parametro B1, di cui all'allegato 5, maggiore o uguale all'85% per ogni relazione di traffico inserita nell'offerta programmata. In caso contrario l'Az sara' considerato pari a «0» (zero) nel calcolo dell'In di cui all'art. 10. Analogamente dovra' essere previsto per le penalita'; con riferimento al Piano economico finanziario: in relazione alla remunerazione del capitale investito, basata sul Costo medio ponderato del capitale (WACC), l'attuale PEF annesso alla bozza di contratto, fissa un valore del WACC, al lordo delle imposte, pari a 5,97%, a cui corrisponde un valore netto di 4,54%. Tale valore, e' stato determinato sulla base della delibera CIPE n. 111/2015, e risente di una componente ERP, ovvero il premio sul capitale di rischio, pari al 6,5%. In merito si richiede di applicare un valore di ERP pari al 5%; relativamente ai criteri di determinazione del WACC (Kd costo dell'indebitamento e Risk free) si precisa che devono essere in linea con la disciplina e la prassi relativa ad analoghi settori regolati; Invita il Ministro delle infrastrutture e trasporti a trasmettere annualmente una informativa a questo Comitato circa i servizi ferroviari in regime di obbligo di servizio pubblico. Roma, 3 marzo 2017 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il Segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 884