IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  23
ottobre 2007, n. 1370  (CE)  che,  all'art.  5,  comma  6,  riconosce
all'autorita' competente, ove la legislazione nazionale non lo vieti,
la facolta' di  aggiudicare  direttamente  i  contratti  di  servizio
pubblico di trasporto su ferrovia, e il  regolamento  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1371  (CE),  relativo  ai
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; 
  Visto l'art. 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002,  n.  166,
come modificato con decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, che prevede che i servizi di trasporto  ferroviario  di
interesse nazionale,  da  sottoporre  al  regime  degli  obblighi  di
servizio  pubblico  nel  rispetto  della  normativa   comunitaria   e
nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio,  siano  regolati  con
contratti di servizio pubblico aventi durata non inferiore  a  cinque
anni  e  siano  sottoscritti,  per   l'Amministrazione,   dall'allora
Ministro dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa acquisizione del parere di questo Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di recepimento
della direttiva 21 novembre 2012, n. 34 (UE) del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, il
quale disciplina: 
    i) le regole per l'utilizzo  e  la  gestione  dell'infrastruttura
ferroviaria per  i  servizi  ferroviari  nazionali  e  internazionali
l'attivita' di  trasporto  per  ferrovia  delle  imprese  ferroviarie
operanti in Italia; 
    ii) i criteri per il rilascio, la proroga  o  la  modifica  delle
licenze per la prestazione di servizi  di  trasporto  ferroviario  da
parte di imprese ferroviarie in Italia; 
    iii) i principi e le procedure da applicare nella  determinazione
e nella riscossione dei  canoni  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura
ferroviaria e nell'assegnazione della capacita'; 
  Vista la delibera 23 dicembre 2015, n. 111 (Gazzetta  Ufficiale  n.
69/2016),  con  la  quale  questo  Comitato   nell'esprimere   parere
favorevole in ordine allo schema di atto  aggiuntivo  ricognitivo  al
contratto di servizio pubblico 2009-2014 e  offerta  di  servizi  per
l'anno 2015 tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
(MIT) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la
societa' Trenitalia p.A., ha formulato alcune indicazioni  in  merito
al prossimo contratto di servizio; 
  Vista la nota 18 luglio  2016  con  la  quale  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  un   primo   schema
incompleto di contratto  di  servizio  per  il  periodo  2017-2021  e
relativi allegati, non sottoponendolo in quella  fase  all'iscrizione
all'ordine dei giorno di questo Comitato, ma facendo  presente  nella
relazione  illustrativa  di  aver   provveduto   alla   pubblicazione
dell'avviso obbligatorio nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
in data 24 dicembre 2015; 
  Vista  la  delibera  21  luglio  2016,  n.  83,  dell'Autorita'  di
regolazione dei trasporti  (Procedimento  per  la  definizione  della
metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico  e
delle modalita' piu'  efficienti  di  finanziamento  avviato  con  la
delibera n. 49/2015. Avvio consultazione e differimento termini); 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), che prevede il corrispettivo per il contratto di
servizio in oggetto, come riportato nel capitolo 1542 dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), tabella
02, missione 8, programma  1,  «somma  da  corrispondere  all'impresa
Ferrovie dello Stato S.p.A., e a societa' dalla  stessa  controllate,
in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per  il  trasporto
viaggiatori di interesse nazionale»; 
  Vista la richiesta di parere a questo  Comitato  sul  contratto  di
servizio, di cui alla nota 22 dicembre 2016, n. 47491, con  la  quale
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha  trasmesso
lo schema di contratto (CdS),  in  ambito  di  obblighi  di  servizio
pubblico per il trasporto ferroviario  di  passeggeri  a  media-lunga
percorrenza 2017-2026, sottoscritto tra il MIT, di  concerto  con  il
MEF, e la societa' Trenitalia p.A., con i relativi allegati, ai  fini
dell'iscrizione  dell'argomento  all'ordine  del  giorno  di   questo
Comitato e la nota 3 febbraio 2017, n. 690, con la quale  il  MIT  ha
integrato la documentazione inviata; 
  Considerato che il NARS, in data 22 febbraio  2017,  ha  emesso  il
parere n. 1/2017, pronunciandosi favorevolmente, con  osservazioni  e
raccomandazioni, in  merito  allo  schema  di  contratto  e  relativi
allegati; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  richiamato  parere  del
NARS, e in particolare, che: 
    il MIT ha inizialmente previsto  un  contratto  della  durata  di
cinque anni, il cui relativo avviso e' stato  pubblicato  nella  GU/S
S249 del 24 dicembre 2015, per una quantita' di  servizi  stimati  in
23,5 milioni di treni per kilometro, con  un  importo  annuo  pari  a
circa 242,9 milioni; 
    successivamente  il  suddetto  schema  di  contratto   e'   stato
modificato e sostituito con lo schema inviato  al  CIPE  in  data  22
dicembre 2016, all'esame di questo Comitato; 
    lo schema del contratto in esame prevede un  affidamento  diretto
alla Societa' Trenitalia p.A. dei servizi  di  trasporto  ferroviario
passeggeri, per un periodo di  dieci  anni,  ai  sensi  del  suddetto
regolamento  (CE)  n.  1370/2007,  durata   scelta   per   garantirne
l'equilibrio economico e finanziario  e  per  ammortizzare  il  costo
degli investimenti previsti; 
    il MIT ha comunicato, con nota 6 dicembre  2016,  n.  6544,  alla
Commissione europea la  variazione  della  durata  del  contratto  di
servizio, passata da 5 a 10 anni; 
    e',   pertanto,   divenuta   necessaria   la   rettifica    della
pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea,
il cui avviso di pre-notifica e' stato pubblicato in data 24 dicembre
2016, nella G.U./S S249; 
    il  volume  e  la  qualita'  dei  servizi   vengono   migliorati,
aumentando l'offerta di treni intercity diurni  e  notturni  del  10%
circa, a 25 milioni di treni per kilometro, rafforzando la qualita'; 
    lo schema di contratto prevede l'introduzione di un meccanismo di
concorrenza e di mercato per l'assegnazione di un volume  di  servizi
del 10% mediante la clausola contrattuale, contenuta al punto 7.7, di
eventuale affidamento a terzi di servizi diversi da  quelli  previsti
nell'offerta programmata; 
    viene introdotto, nell'applicazione delle tariffe, l'obbligo  per
Trenitalia di utilizzare adeguati modelli  di  pricing  in  grado  di
seguire la domanda; 
dall'esame del PEF, emerge, in particolare, che: 
    l'ammontare   degli   investimenti   e   degli   interventi    di
manutenzione, e' di circa 971,7 milioni di euro  dal  2017  al  2026,
destinato  soprattutto  ad  avviare  il  rinnovamento  del  materiale
rotabile con l'acquisto di nuove carrozze; 
    il corrispettivo proposto per  Trenitalia,  che  trova  copertura
finanziaria nella suddetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, ammonta  a
circa 347,9 milioni nel 2017 e a circa  365,9  milioni  dal  2018  al
2026, (lordo IVA). Tali somme proposte  nello  schema  di  contratto,
sono  ancora  comprensive   della   quota   (0,15%)   da   destinarsi
all'esercizio delle funzioni di monitoraggio; 
    il valore del costo medio ponderato del capitale (WACC), al lordo
delle imposte, e' pari a 5,97%; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 3 marzo 2017,  n.  1068,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF)  e  posta  a  base
dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del  Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e  di  adottare  le
raccomandazioni dal medesimo proposte, con modifiche ed integrazioni,
evidenziate nella suddetta nota n. 1068; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia
e delle finanze e dei ministri e sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
e' formulato parere favorevole in ordine allo schema di  contratto  a
regime di obbligo di servizio pubblico di interesse nazionale per  il
trasporto  ferroviario  di  passeggeri  a   media-lunga   percorrenza
2017-2026, sottoscritto dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
e la societa' Trenitalia p.A. subordinatamente al  recepimento  delle
osservazioni e raccomandazioni di cui al parere del NARS 22  febbraio
2017, n. 1, riportate nell'allegato che forma parte integrante  della
presente  delibera,  come  modificate  e  integrate  di  seguito.  Si
raccomanda in particolare di diminuire il corrispettivo  annuale  per
l'importo destinato nell'attuale schema di contratto alle funzioni di
monitoraggio  (il  richiamato  0,15%)  e  introdurre   una   clausola
contrattuale che limiti e contemperi le funzioni di monitoraggio alle
effettive risorse umane e finanziarie disponibili. 
  Inoltre il Comitato raccomanda le seguenti ulteriori  modifiche  ed
integrazioni al contratto e al parere NARS: 
    con riferimento all'art. 7 - Programmazione dell'offerta: 
      al fine di evitare eventuali  effetti  negativi  sulla  finanza
pubblica e ristabilire un nuovo equilibrio economico per la societa',
e' necessario che la riformulazione  dell'art.  7.7  (servizi)  abbia
carattere prescrittivo, prevedendo che la riformulazione  stabilisca,
in particolare, sin d'ora i  servizi  che  potranno  essere  affidati
mediante procedura ad evidenza pubblica, oppure precise modalita'  di
previa  determinazione  dei  servizi  che  dovranno  essere  affidati
mediante procedura ad evidenza pubblica nonche' la determinazione  di
criteri di revisione  del  piano  economico-finanziario  al  fine  di
individuare con chiarezza gli elementi da scomputare  ai  fini  della
remunerazione e le risorse da  destinare  ai  servizi  affidati,  nel
limite di risorse disponibili a legislazione vigente; 
      Per le medesime considerazioni  l'art.  7.8  (noleggio)  dovra'
essere riformulato nei  termini  indicati  nel  paragrafo  precedente
ovvero espunto; 
    con  riferimento  all'art.  17  -  Subentro  nella  gestione  del
servizio alla scadenza del contratto: 
      al fine di chiarire che il PEF non preveda oneri  aggiuntivi  a
carico della finanza pubblica alla scadenza del contratto, l'art.  17
deve essere cosi'  riformulato:  «Le  parti  si  danno  atto  che  la
disciplina del subentro nella gestione del servizio alla scadenza del
contratto verra' stabilita sulla base della  normativa  vigente  alla
data della pubblicazione del bando di gara. Pertanto  il  valore  del
Capitale investito netto regolatorio, riportato nel  PEF  al  rigo  A
dell'allegato 3, rileva solo ai fini del calcolo dell'ammortamento  e
della remunerazione dello stesso capitale, prevista  nel  periodo  di
vigenza del presente contratto»; 
    con riferimento all'art. 20 - Disposizioni varie e generali: 
      rispetto alla proposta NARS, avente ad oggetto la  clausola  di
rinuncia al contenzioso da inserire all'art. 20, al fine  di  evitare
contestazioni con la Societa'  relativamente  ai  servizi  svolti  in
riferimento al precedente contratto e al  relativo  corrispettivo  si
ritiene necessaria una diversa formulazione nei seguenti termini: «La
Societa', con la sottoscrizione del presente Contratto,  rinuncia  ad
ogni eventuale contenzioso anche futuro, ad  ogni  diritto,  pretesa,
interesse  o  aspettativa,  anche  futuri,  connessi  al   precedente
Contratto di servizio a media e lunga percorrenza,  tra  lo  Stato  e
Trenitalia, valido fino a  tutto  il  31  dicembre  2016,  anche  con
riferimento  ai  corrispettivi  che  risultano  pertanto  fissati   e
definitivamente accettati negli importi ivi previsti»; 
    con  riferimento  all'allegato   5   -   qualita'   percepita   e
determinazione del parametro Az: 
      l'allegato 5, al  fine  di  rendere  maggiormente  efficace  il
meccanismo di premialita', dovra' prevedere che il valore  Az  potra'
assumere valore positivo purche' sia stato raggiunto  un  valore  del
parametro B1, di cui all'allegato 5, maggiore o  uguale  all'85%  per
ogni relazione di traffico inserita nell'offerta programmata. In caso
contrario l'Az sara'  considerato  pari  a  «0»  (zero)  nel  calcolo
dell'In di cui all'art. 10. Analogamente dovra' essere  previsto  per
le penalita'; 
    con riferimento al Piano economico finanziario: 
      in relazione alla remunerazione del capitale investito,  basata
sul Costo medio ponderato del capitale (WACC), l'attuale PEF  annesso
alla bozza di contratto, fissa un valore del  WACC,  al  lordo  delle
imposte, pari a 5,97%, a cui corrisponde un valore  netto  di  4,54%.
Tale valore, e' stato determinato sulla base della delibera  CIPE  n.
111/2015, e risente di una  componente  ERP,  ovvero  il  premio  sul
capitale di rischio, pari al 6,5%. In merito si richiede di applicare
un valore di ERP pari al 5%; 
      relativamente ai criteri di determinazione del WACC  (Kd  costo
dell'indebitamento e Risk free) si precisa che devono essere in linea
con la disciplina e la prassi relativa ad analoghi settori regolati; 
 
                               Invita 
 
il  Ministro  delle  infrastrutture   e   trasporti   a   trasmettere
annualmente  una  informativa  a  questo  Comitato  circa  i  servizi
ferroviari in regime di obbligo di servizio pubblico. 
 
  Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il Segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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