IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche, il quale, agli articoli 8-bis e  seguenti,  disciplina  in
particolare    l'autorizzazione,    l'accreditamento    e     accordi
contrattuali, le autorizzazioni alla  realizzazione  di  strutture  e
all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie; 
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,  concernente
la «Disciplina dei  rapporti  fra  Servizio  sanitario  nazionale  ed
universita', a norma dell'art. 6 della legge  30  novembre  1998,  n.
419»; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  17  agosto  1999,  n.  368,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  relativo  all'«Attuazione
della  direttiva  comunitaria   93/16/CE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati e altri titoli  e  delle  direttive  comunitarie
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
93/16/CE», il quale, agli articoli 34  e  seguenti,  disciplina,  tra
l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete
formativa  dotata  di  risorse  assistenziali  e  socio-assistenziali
adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti; 
  Visto, in particolare, l'art. 43 del citato decreto legislativo  n.
368/1999,  il  quale  prevede  l'istituzione,  presso  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  dell'Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica  con  il  compito  di
determinare  gli  standard  per  l'accreditamento   delle   strutture
universitarie  e  ospedaliere  per   le   singole   specialita',   di
determinare e verificare i requisiti d'idoneita' della rete formativa
e delle strutture che la compongono, di  effettuare  il  monitoraggio
dei risultati della formazione, nonche' di definire i  criteri  e  le
modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita'
alle indicazioni dell'Unione europea; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, relativo  al
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  concernente
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509», e in particolare l'art. 3, comma 7, che stabilisce che
possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente  in
applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge; 
  Visto il decreto ministeriale  1°  agosto  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005,  n.  258,  S.O.,  recante  il
«Riassetto Scuole di specializzazione  di  area  sanitaria»,  con  il
quale, al fine di adeguare gli Ordinamenti didattici delle Scuole  di
specializzazione dell'area sanitaria al quadro della riforma generale
degli  studi  universitari   introdotta   con   il   citato   decreto
ministeriale n. 270/2004, e' stato operato il riordino  delle  Scuole
di specializzazione di area sanitaria; 
  Visto il decreto  ministeriale  29  marzo  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2006, n.  105,  S.O.,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  concernente  la  «Definizione  degli
standard e dei requisiti minimi delle  Scuole  di  specializzazione»,
con il  quale  sono  stati  definiti  gli  standard  ed  i  requisiti
d'idoneita' delle  Scuole  di  specializzazione  di  cui  al  decreto
ministeriale 1° agosto 2005, cosi' come determinati dall'Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica ai sensi dell'art. 43
del citato decreto legislativo n. 368/1999; 
  Visti i decreti del 6 novembre 2008 del Ministero della salute,  di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, e successive modifiche e integrazioni, con i quali e'  stato
disposto l'accreditamento delle strutture facenti  parte  della  rete
formativa delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria
ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 2005; 
  Visti i decreti direttoriali del  12  dicembre  2008  e  successive
modifiche e  integrazioni,  con  i  quali  sono  state  istituite  le
suddette Scuole di specializzazione; 
  Visto  il  comma  3-bis  dell'art.  20   del   richiamato   decreto
legislativo  n.  368/1999,   come   modificato   dall'art.   15   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in  legge  11  agosto
2014,  n.  114,  in  base  al  quale,  con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  della  salute,  la   durata   dei   corsi   di   formazione
specialistica viene ridotta rispetto a quanto  previsto  nel  decreto
ministeriale 1° agosto  2005,  con  l'osservanza  dei  limiti  minimi
previsti  dalla  normativa  europea   in   materia,   riorganizzando,
altresi', le classi e  le  tipologie  di  corsi  di  specializzazione
medica; 
  Visto il Patto per la salute 2010-2012, che, all'art. 7, disciplina
l'«Accreditamento e  remunerazione»  (Rep.  Atti  n.  243/CSR  del  3
dicembre 2009); 
  Vista l'intesa tra Governo, le Regioni e le Province  autonome  sul
documento  recante  «Disciplina  per  la  revisione  della  normativa
dell'accreditamento», in attuazione dell'art. 7, comma 1,  del  nuovo
Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 259/CSR  del
20 dicembre 2012); 
  Vista l'intesa tra Governo, le Regioni e le  Province  autonome  in
materia di adempimenti relativi  all'accreditamento  delle  strutture
sanitarie (Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile  2015,  n.  70,
concernente  il  «Regolamento  recante  definizione  degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca, di concerto con il Ministro della  salute,  del  4  febbraio
2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  3  giugno
2015,  n.  126,  S.O.,  recante  il   «Riordino   delle   Scuole   di
specializzazione di area sanitaria», emanato in attuazione  dell'art.
20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato
dall'art. 15 del suddetto decreto-legge  n.  90/2014,  convertito  in
legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha sostituito il precedente  decreto
ministeriale 1°  agosto  2005  recante  «Riassetto  delle  Scuole  di
specializzazione di area sanitaria»; 
  Visto, in particolare, l'art.  3,  comma  3,  del  citato  D.I.  n.
68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si
provvede  ad  identificare  i  requisiti  e  gli  standard  per  ogni
tipologia di Scuola, nonche' gli indicatori di attivita' formativa ed
assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed  alla  rete
formativa necessari ai fini dell'attivazione; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  27  marzo  2015,  n.  195  di
ricostituzione dell'Osservatorio nazionale  della  formazione  medica
specialistica,  con  il  compito  di  determinare  gli  standard  per
l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere  per  le
singole specialita', di determinare e di verificare  i  requisiti  di
idoneita' della rete formativa  e  delle  singole  strutture  che  le
compongono,  di  effettuare  il  monitoraggio  dei  risultati   della
formazione,  nonche'  di  definire  i  criteri  e  le  modalita'  per
assicurare  la  qualita'  della  formazione,  in   conformita'   alle
indicazioni dell'Unione europea; 
  Visti i decreti direttoriali del 17 e 21 aprile 2015, e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   con   i   quali   il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  ha  riordinato  le
Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai  sensi  del  citato
D.I. n. 68/2015; 
  Visto l'art.  11,  comma  8  del  citato  decreto  ministeriale  n.
509/1999, e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che
le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo
di studio, un documento  che  riporta,  secondo  modelli  conformi  a
quelli adottati a livello europeo, le principali indicazioni relative
al curriculum specifico seguito  dallo  studente  per  conseguire  il
titolo (cosiddetto Diploma Supplement); 
  Visto l'art.  11,  comma  8  del  citato  decreto  ministeriale  n.
270/2004, che  ripropone,  all'art.  11,  comma  8,  la  disposizione
riguardante il cosiddetto Diploma Supplement; 
  Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2005, n.  49,  recante  il
modello di Diploma Supplement; 
  Visto, altresi', l'art. 5, comma 5, del  citato  D.I.  n.  68/2015,
relativo al Libretto-diario delle attivita'  formative  svolte  dallo
specializzando; 
  Visti gli atti trasmessi dal Presidente dell'Osservatorio nazionale
della formazione medica specialistica,  con  i  quali  l'Osservatorio
nazionale ha provveduto, ai sensi dell'art.  43  del  citato  decreto
legislativo  n.  368/1999,  a  determinare  i  nuovi   standard   per
l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere, i nuovi
requisiti d'idoneita' della rete formativa e delle strutture  che  la
compongono e gli indicatori di attivita' formativa e assistenziale; 
  Acquisito il parere del  Consiglio  universitario  nazionale,  reso
nell'adunanza del 25 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanita'  reso  nella
seduta del 19 maggio 2017; 
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere, ai sensi dell'art. 3, comma
3 del D.I. n. 68/2015, a definire gli standard per l'accreditamento e
i requisiti d'idoneita' della rete  formativa  validi  per  tutto  il
territorio nazionale, al fine di dare piena  attuazione  al  riordino
delle Scuole di specializzazione di cui al citato D.I. n. 68/2015, in
un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa che
tenga conto delle esigenze del Servizio sanitario nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' generali 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del  decreto
4 febbraio 2015, n. 68, identifica i requisiti  e  gli  standard  per
ogni  tipologia  di  scuola,  nonche'  gli  indicatori  di  attivita'
formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede
e della rete formativa e definisce: 
    a) gli standard minimi generali e specifici,  le  modalita'  e  i
termini per l'accreditamento delle  strutture  clinico-assistenziali,
ospedaliere e territoriali facenti parte della rete  formativa  delle
scuole di specializzazione, di cui all'allegato 1,  parte  integrante
del presente decreto; 
    b) i requisiti minimi generali e  specifici  di  idoneita'  della
rete formativa delle scuole di specializzazione, di cui  all'allegato
2, parte integrante del presente decreto; 
    c)  le  disposizioni  concernenti  il  sistema  di   gestione   e
certificazione  della  qualita',  il  Libretto-diario  e  il  Diploma
Supplement, di cui all'allegato  3,  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    d)  gli  indicatori  di  performance  di  attivita'  didattica  e
formativa e di attivita' assistenziale, di cui all'allegato 4,  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Ai fini dell'istituzione, accreditamento e relativa  attivazione
delle  scuole  di  specializzazione,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  con  cadenza  annuale,  dispone
l'aggiornamento della Banca Dati relativa agli standard, requisiti ed
indicatori di cui al comma 1.