Estratto determina AAM/AIC n. 87/2017 del 26 giugno 2017 
 
    Procedura europea n. PT/H/892/001/E/01 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
FINASTERIDE BIORGA, nella forma e confezioni: 
      «1 mg compresse rivestite con  film»  7  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC; 
      «1 mg compresse rivestite con film»  28  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC; 
      «1 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC; 
      «1 mg compresse rivestite con film»  84  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC; 
      «1 mg compresse rivestite con film»  98  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC, 
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Laboratoires  Bailleul  S.A.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in , 10-12, Avenue Pasteur, cap L-2310, Lussemburgo
(LU). 
    Confezioni: 
      «1 mg compresse rivestite con  film»  7  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC - AIC n. 045269014 (in base 10) 1C5J0Q (in base 32); 
      «1 mg compresse rivestite con film»  28  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC - AIC n. 045269026 (in base 10) 1C5J12 (in base 32); 
      «1 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC - AIC n. 045269038 (in base 10) 1C5J1G (in base 32); 
      «1 mg compresse rivestite con film»  84  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC - AIC n. 045269040 (in base 10) 1C5J1J (in base 32); 
      «1 mg compresse rivestite con film»  98  compresse  in  blister
AL/PVC/PVDC - AIC n. 045269053 (in base 10) 1C5J1X (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Validita' prodotto integro: 48 mesi. 
    Composizione: 
      principio attivo: 1 mg di finasteride 
      eccipienti: 
        nucleo:  lattosio  monoidrato,   cellulosa   microcristallina
(E-460), amido di mais, sodio amido glicolato  (tipo  A)  (fecola  di
patate), laurilsolfato di sodiom, magnesio stearato (E-470b); 
        rivestimento:  ipromellosa  (E-464),   glicole   propilenico,
talco, titanio diossido  (E-171),  ossido  di  ferro  rosso  (E-172),
ossido di ferro giallo (E-172). 
    Produttore del principio attivo: 
      Aurobindo Pharma Limited 
      Unit-VIII, Survey no.13, I.D.A. Kazipally 
      Medak District, Jinnaram Mandal 
      India - 502 319 Gaddapotharam Village, 
      Andhra Pradesh 
      Cipla Limited 
      Manufacturing Division, plot no. A-33, A-42, 
      M.I.D.C Industrial Area, India - 410 220 
      Patalganga Raigad, Maharashtra 
    Produttore del prodotto finito: 
      Kern Pharma, S.L. 
      Poligono Industrial Colon II 
      Venus, 72 - Terrassa 
      08228 Barcelona 
    Confezionamento primario e secondario: 
      Kern Pharma, S.L. 
      Poligono Industrial Colon II 
      Venus, 72 - Terrassa 
      08228 Barcelona 
    Controllo dei lotti: 
      Kern Pharma, S.L. 
      Poligono Industrial Colon II 
      Venus, 72 - Terrassa 
      08228 Barcelona 
    Rilascio dei lotti: 
      Kern Pharma, S.L. 
      Poligono Industrial Colon II 
      Venus, 72 - Terrassa 
      08228 Barcelona 
    Indicazioni terapeutiche: Finasteride Biorga e' indicato  per  il
trattamento delle prime fasi di alopecia androgenetica  nei  soggetti
di sesso maschile.  Finasteride  Biorga  stabilizza  il  processo  di
alopecia  androgenetica  nei  soggetti  di  sesso  maschile  di  eta'
compresa tra  18  e  41  anni.  La  sua  efficacia  sulla  recessione
bitemporale e la perdita di capelli nell'ultima  fase  non  e'  stata
dimostrata. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.