IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
n. 106 del 2016 che prevede l'adozione di un decreto legislativo per
la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio
di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli
articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Nozione e qualifica di impresa sociale
1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti
privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del
codice civile, che, in conformita' alle disposizioni del presente
decreto, esercitano in via stabile e principale un'attivita'
d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di
gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti
interessati alle loro attivita'.
2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le
societa' costituite da un unico socio persona fisica, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli
enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente,
l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o
associati.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del
presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura
privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni
caso nel rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti,
recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono
essere tenute separatamente le scritture contabili di cui
all'articolo 9.
4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di
imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le
disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della
normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo
restando l'ambito di attivita' di cui all'articolo 1 della citata
legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1.
5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le
disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106, e, in mancanza e per gli aspetti non
disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni
di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale
e' costituita.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto
compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riportano l'art. 76 della Costituzione:
«Art.76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato (80) al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
L'art.87. della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 117, secondo comma, della
Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- Si riportano gli articoli 1, 2, 4, 6 e 9 della legge
6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del
Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141:
«Art. 1. (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del
libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non
riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo
settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di
impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di
competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in
relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a
norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per
l'esercizio della delega, perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i
pareri delle rispettive commissioni competenti per materia
e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione
della presente legge le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
«Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali). - 1.
I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) riconoscere, favorire e garantire il piu' ampio
esercizio del diritto di associazione e il valore delle
formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la
personalita' dei singoli, quale strumento di promozione e
di attuazione dei principi di partecipazione democratica,
solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai sensi degli
articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica
privata il cui svolgimento, secondo le finalita' e nei
limiti di cui alla presente legge, puo' concorrere ad
elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti,
l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il
pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela degli
interessi coinvolti;
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la
coerenza giuridica, logica e sistematica.».
«Art. 4. (Riordino e revisione della disciplina del
Terzo settore e codice del Terzo settore). - 1. Con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), si provvede al riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore
mediante la redazione di un codice per la raccolta e il
coordinamento delle relative disposizioni, con
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) stabilire le disposizioni generali e comuni
applicabili, nel rispetto del principio di specialita',
agli enti del Terzo settore;
b) individuare le attivita' di interesse generale che
caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui
svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e
attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce
requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla
normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla
lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che
tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale nonche' sulla base dei settori di
attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155. Al periodico aggiornamento delle attivita' di
interesse generale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
parere delle commissioni parlamentari competenti;
c) individuare criteri e condizioni in base ai quali
differenziare lo svolgimento delle attivita' di interesse
generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del
Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;
d) definire forme e modalita' di organizzazione,
amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
di democrazia, eguaglianza, pari opportunita',
partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche' ai
principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di
correttezza e di economicita' della gestione degli enti,
prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei
diritti degli associati e dei lavoratori, con facolta' di
adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
peculiarita' della compagine e della struttura associativa
nonche' della disciplina relativa agli enti delle
confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese
con lo Stato;
e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in
forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera d);
f) individuare criteri che consentano di distinguere,
nella tenuta della contabilita' e dei rendiconti, la
diversa natura delle poste contabili in relazione al
perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e
vincoli in base ai quali l'attivita' d'impresa svolta
dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei
confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi,
differenziati anche in ragione della dimensione economica
dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche,
tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il relativo regime
sanzionatorio;
h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni
economiche non inferiori a quelle previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro adottati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
i) individuare specifiche modalita' e criteri di
verifica periodica dell'attivita' svolta e delle finalita'
perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in
relazione alle categorie dei soggetti destinatari;
l) al fine di garantire l'assenza degli scopi
lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita' tra
i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno
rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli
obblighi di pubblicita' relativi agli emolumenti, ai
compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai dirigenti nonche' agli associati;
m) riorganizzare il sistema di registrazione degli
enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo
criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalita' e
delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di
settore, attraverso la previsione di un Registro unico
nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche
sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, favorendone, anche con modalita'
telematiche, la piena conoscibilita' in tutto il territorio
nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al
possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b),
c), d) ed e), e' obbligatoria per gli enti del Terzo
settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di
finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti
attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei
destinati al sostegno dell'economia sociale o che
esercitano attivita' in regime di convenzione o di
accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi
delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;
n) prevedere in quali casi l'amministrazione,
all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico
di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la
certificazione antimafia;
o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di
programmazione, a livello territoriale, relativa anche al
sistema integrato di interventi e servizi
socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
standard di qualita' e impatto sociale del servizio,
obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel rispetto
della disciplina europea e nazionale in materia di
affidamento dei servizi di interesse generale, nonche'
criteri e modalita' per la verifica dei risultati in
termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni;
p) riconoscere e valorizzare le reti associative di
secondo livello, intese quali organizzazioni che associano
enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la
loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali;
q) prevedere che il coordinamento delle politiche di
governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle
attivita' degli enti di cui alla presente legge sia
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
«Art. 6. (Impresa sociale). - 1. Con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si
provvede al riordino e alla revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto
dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) qualificazione dell'impresa sociale quale
organizzazione privata che svolge attivita' d'impresa per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, destina i
propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto
sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalita'
di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il piu'
ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di
tutti i soggetti interessati alle sue attivita' e quindi
rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
b) individuazione dei settori in cui puo' essere
svolta l'attivita' d'impresa di cui alla lettera a),
nell'ambito delle attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b);
c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa
sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro
consorzi;
d) previsione di forme di remunerazione del capitale
sociale che assicurino la prevalente destinazione degli
utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da
assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi
previsti per le cooperative a mutualita' prevalente, e
previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di
gestione per gli enti per i quali tale possibilita' e'
esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di
impresa sociale;
e) previsione per l'organizzazione che esercita
l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai
sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in
quanto compatibili;
f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e
di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali
e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
g) ridefinizione delle categorie di lavoratori
svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione
sociale, anche con riferimento ai principi di pari
opportunita' e non discriminazione di cui alla vigente
normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una
graduazione dei benefici finalizzata a favorire le
categorie maggiormente svantaggiate;
h) possibilita', nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese
private e per le amministrazioni pubbliche di assumere
cariche sociali negli organi di amministrazione delle
imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la
direzione, la presidenza e il controllo;
i) coordinamento della disciplina dell'impresa
sociale con il regime delle attivita' d'impresa svolte
dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
l) previsione della nomina, in base a principi di
terzieta', fin dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci
allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della
legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche
con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile.».
«Art. 9. (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli
enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e
all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e
delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n.
23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente
non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di
interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di
un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma
indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di
deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in
natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo
1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e
degli enti;
c) completamento della riforma strutturale
dell'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di
cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei
criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei
requisiti per l'accesso al beneficio nonche'
semplificazione e accelerazione delle procedure per il
calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui
alla lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse
ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla
massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze
sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
di pubblicita', fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili
semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da
individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo
articolo 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilita' di accedere a forme di
raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli
investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere
lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone
altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle
risorse, anche attraverso forme di consultazione del
Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in
due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una
dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere
non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione
dei titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza
sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti
di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro,
degli immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto
della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri
di semplificazione e di economicita', anche al fine di
valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il
trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla
presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in
particolare prevedendo una migliore definizione delle
attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita'
connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le
condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni
di volontariato, alle cooperative sociali e alle
organizzazioni non governative.
2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, gia' destinate alle imprese sociali di cui
all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26
settembre 2015.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283:
« Art.1. (Definizione). - 1. Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi;
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto
compatibili con la presente legge, le norme relative al
settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve
contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".».
- Per l'art. 1 della citata legge n. 106 del 2016, si
vedano note alle premesse.
- Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
settembre 2016, n. 210.
- Il testo del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti
di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre
1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125.