IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata  in  data  27  giugno  2016  dal  Centro
«Biotek Agriculture Italia S.r.l.», con sede legale in via  Scrimiari
n. 26/A - 37129 Verona; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 9-10 dicembre
2016 presso il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  27
giugno 2016, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», con sede legale in
via Scrimiari n. 26/A  -  37129  Verona,  e'  riconosciuto  idoneo  a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/1995); 
    determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture orticole; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    nematologia; 
    patologia vegetale; 
    zoologia agraria.