IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  attribuisce  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
gestione  di   partecipazioni   azionarie   dello   Stato,   compreso
l'esercizio dei diritti dell'azionista; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera f) del  D.P.C.M.  27  febbraio
2013,  n.  67,  recante  norme  di  riorganizzazione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, che attribuisce  al  Dipartimento  del
Tesoro la gestione finanziaria delle partecipazioni  azionarie  dello
Stato e l'esercizio dei diritti dell'azionista; 
  Visto l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 23  dicembre  2016,
n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 17 febbraio 2017,  n.  15  (di  seguito  il  "Decreto  Legge"),
secondo cui  "Al  fine  di  evitare  o  porre  rimedio  a  una  grave
perturbazione dell'economia e preservare la  stabilita'  finanziaria,
ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.
180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
sottoscrivere o acquistare, entro  il  31  dicembre  2017,  anche  in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse  da  banche
italiane, appartenenti o meno a un gruppo  bancario,  o  da  societa'
italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo le  modalita'  e  alle
condizioni stabilite dal presente Capo II"; 
  Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale
"per poter chiedere l'intervento dello Stato ai  sensi  dell'articolo
13  del  medesimo  decreto  l'Emittente  deve  aver   precedentemente
sottoposto all'Autorita' competente  un  programma  di  rafforzamento
patrimoniale  indicante  l'entita'   del   fabbisogno   di   capitale
necessario, le  misure  che  l'Emittente  intende  intraprendere  per
conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la  realizzazione
del Programma"; 
  Tenuto conto che, dapprima il Consiglio  di  Amministrazione  della
Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.A.  (di  seguito  "Banca  Monte
Paschi" o "Emittente"), in data 29 luglio  2016  e,  successivamente,
l'Assemblea in sede straordinaria, in data 24  novembre  2016,  hanno
rispettivamente deliberato una ricapitalizzazione di  5  miliardi  di
euro al fine di aderire alla richiesta della Banca  Centrale  Europea
concernente  la  realizzazione  di  un  programma  di   rafforzamento
patrimoniale necessario a colmare le lacune, in termini  di  capitale
regolamentare, emerse in relazione ad una prova di stress  basata  su
uno scenario avverso; 
  Considerato  che  l'operazione  di  ricapitalizzazione  di  cui  al
precedente punto non e' stata realizzata per l'impossibilita'  di  un
suo  completamento  nei  termini  previsti,  a  causa  della  mancata
adesione da parte di investitori privati; 
  Visto l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge,  in  relazione  al
quale  "se  l'attuazione  del  Programma  risulta   insufficiente   a
conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al  comma
1 del medesimo articolo, l'Emittente puo' presentare la richiesta  di
intervento dello Stato secondo la procedura  stabilita  dall'articolo
15"; 
  Vista la nota del 23 dicembre 2016, con la quale Banca Monte Paschi
ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca
Centrale Europea l'intenzione di richiedere l'intervento dello  Stato
nella  forma  della   ricapitalizzazione   precauzionale   ai   sensi
dell'articolo 32, par. 4, lettera d),  punto  iii),  della  direttiva
2014/59/UE, dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  16  novembre
2015, n. 180, e dell'articolo 13 del Decreto Legge; 
  Vista la nota del 23 dicembre  2016,  con  cui  la  Banca  Centrale
Europea ha comunicato al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
alla Banca d'Italia e  alla  Commissione  europea  il  fabbisogno  di
capitale regolamentare dell'Emittente per un importo pari a euro  8,8
miliardi su base consolidata; 
  Vista la nota del 30 dicembre 2016, con la quale Banca Monte Paschi
ha  formalizzato  la  richiesta  di  supporto   pubblico   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge; 
  Vista la nota del 19 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea
ha  definito,  anche  tenuto  conto  del  piano  di  ristrutturazione
presentato dall'Emittente in relazione  alla  richiesta  di  supporto
pubblico, i nuovi requisiti  regolamentari  minimi  che  Banca  Monte
Paschi e' tenuta a rispettare; 
  Vista la nota del 28 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea
ha  confermato  che  Banca  Monte  Paschi  e'   solvente   ai   sensi
dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto  (iii),  della  direttiva
2014/59/UE; 
  Visto l'art. 18, comma 3, del Decreto Legge,  in  forza  del  quale
"con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  adottato
sentita la Banca d'Italia e' disposto a)  ove  necessario,  l'aumento
del capitale dell'Emittente a  servizio  della  sottoscrizione  delle
azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441  del
codice  civile  e  sempre  che  esso   non   sia   stato   deliberato
dall'Emittente; b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto  nonche'
ogni altro elemento necessario alla gestione della  sottoscrizione  o
dell'acquisto, comprese le fasi successive; c)  la  sottoscrizione  o
l'acquisto delle azioni dell'Emittente"; 
  Visto l'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge, ai sensi del quale
"la sottoscrizione delle azioni dell'emittente ai sensi dell'articolo
18 e' effettuata dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  dopo
l'applicazione delle  misure  di  ripartizione  degli  oneri  secondo
quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo  di  contenere
il ricorso ai fondi pubblici"; 
  Considerato    che    il    capitale    regolamentare    riveniente
dall'applicazione  delle  misure  di  ripartizione  degli  oneri  nei
confronti degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e  degli
strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 -  il  cui
valore comunicato da Banca Monte  Paschi  in  data  20  luglio  2017,
ammonta  a  euro  4.658.879.597,64  -  non  risulta  in   ogni   caso
sufficiente  a  coprire  il  fabbisogno  di  capitale   regolamentare
individuato dalla BCE con le note sopra citate; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2017, con
la quale, tra l'altro, e' stata  sancita  la  compatibilita'  con  il
quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato
dell'intervento  pubblico  nel  capitale  di   Banca   Monte   Paschi
consistente nella sottoscrizione di un aumento di capitale per  circa
euro 3,9 miliardi e nell'acquisto di azioni ai  sensi  dell'art.  19,
comma 2 del Decreto Legge fino ad euro 1,5 miliardi; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto  Legge,  che,
date le dimensioni e la quota di mercato della  Banca  Monte  Paschi,
l'intervento di rafforzamento patrimoniale richiesto dalla stessa  e'
necessario, come anche  attestato  dalla  Commissione  europea  nella
decisione  sopra  citata,  per  evitare   una   grave   perturbazione
dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria; 
  Vista la nota del 14 luglio 2017,  con  la  quale  la  Banca  Monte
Paschi ha rappresentato che il  Consiglio  di  Amministrazione  della
Banca stessa, in data 13 luglio 2017, ha ritenuto  di  non  convocare
l'Assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare l'aumento di
capitale; 
  Vista l'indicazione del  valore,  pari  a  17,3  euro  per  azione,
necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato  del  Decreto
Legge, il  prezzo  delle  azioni  da  attribuire  ai  titolari  degli
strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2,  del  Decreto
Legge,  trasmessa  da  Banca  Monte  Paschi  al  Ministero  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge; 
  Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4,
del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers  S.p.A.,  relativa  alla
determinazione del valore  delle  azioni  ordinarie  di  Banca  Monte
Paschi nell'ambito del processo di ricapitalizzazione  precauzionale,
nonche' il documento integrativo della stessa  PricewaterhouseCoopers
S.p.A. in data 23 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione
trasmessa in data 5  luglio  2017  da  Mazars  Italia  S.p.A.,  quale
esperto  indipendente   nominato   da   Banca   d'Italia   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge; 
  Considerato che, per effetto dell'applicazione della metodologia di
calcolo di cui alla parte B dell'allegato al Decreto Legge, il prezzo
delle  azioni  di  nuova  emissione  da   attribuire   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, e' risultato pari a euro 6,49; 
  Visto che non sussistono,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  6  del
Decreto Legge, le situazioni e i  presupposti  di  cui  all'art.  18,
comma 5 del medesimo decreto, in quanto non consta un accertamento in
tal senso dell'autorita' competente; 
  Visto l'articolo 24 del Decreto Legge, secondo cui "Nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro  per  l'anno  2017,
destinato alla copertura degli oneri derivanti  dalle  operazioni  di
sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per  il  rafforzamento
patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su  passivita'  di
nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di emergenza a favore
delle banche e dei gruppi bancari italiani. Con decreti del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  disposta  la  ripartizione  della
dotazione del Fondo tra le finalita' di cui al comma 1 e la eventuale
successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze"; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze del 6 aprile 2017, recante la "Ripartizione  della  dotazione
del Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni  e
delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei
gruppi bancari italiani", le  cui  disposizioni  prevedono  che  "Per
l'anno 2017, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  24  del  decreto
legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  17  febbraio  2017,  n.  15,  e  successive   integrazioni   e
modificazioni il Fondo  per  il  finanziamento  delle  operazioni  di
acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a  favore
delle banche e dei gruppi bancari italiani, e' cosi' ripartito: 
    a) la  somma  di  sedici  miliardi  di  euro  e'  destinata  alla
copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione  e
acquisto di azioni effettuate per il loro rafforzamento patrimoniale; 
    b) la somma  di  quattro  miliardi  di  euro  e'  destinata  alla
copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse  dallo  Stato
su passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di  liquidita'  di
emergenza"; 
  Tenuto conto dei  pareri  elaborati  dagli  esperti  finanziario  e
legale, selezionati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai
sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto  legge,  ai  fini  della
strutturazione degli interventi  previsti  dal  Capo  II  del  citato
Decreto Legge; 
  Visto  il  parere  della  Banca  di  Italia  rilasciato,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 3, del Decreto Legge, con nota n. 0930079 del
21 luglio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
                         Aumento di capitale 
 
  1. E' disposto l'aumento di capitale della Banca Monte  dei  Paschi
di Siena S.p.A. a servizio della  sottoscrizione  di  n.  593.869.870
azioni da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in
deroga all'articolo 2441 del codice civile, per un controvalore  pari
ad euro 3.854.215.456,30. 
  2. Il prezzo di sottoscrizione  delle  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione e' determinato in euro 6,49 per ciascuna azione. 
  3. E' altresi' disposta l'integrale sottoscrizione delle azioni  di
cui  al  comma  1  da  parte  del   Dipartimento   del   Tesoro.   La
sottoscrizione  produce  effetti  dall'acquisto  dell'efficacia   del
decreto di  cui  all'articolo  18,  comma  2,  del  decreto-legge  23
dicembre 2016,  n.  237,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 17  febbraio  2017,  n.  15,  concernente
l'applicazione  delle  misure  di  ripartizione   degli   oneri,   in
conformita'  all'articolo   22   del   medesimo   decreto-legge.   Il
conferimento da parte del Ministero sara' completato entro  5  giorni
dall'efficacia della sottoscrizione. 
  4. Gli  oneri  a  carico  del  Bilancio  dello  Stato  per  effetto
dell'attuazione   del   presente   decreto   sono    complessivamente
determinati in euro 3.854.215.456,30. 
  5. Il presente decreto e' sottoposto al  controllo  di  regolarita'
contabile di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  30  giugno
2011,  n.  123,  da  parte  dell'Ufficio  centrale  di  bilancio  del
Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo preventivo  di
legittimita' ad opera della Corte dei conti, ai sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 18, comma 7,  del  decreto-legge  23  dicembre
2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2017, n. 15 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  6. L'organo amministrativo di Banca Monte  dei  Paschi  provvedera'
alla pubblicita' nel registro delle imprese dell'aumento di  capitale
disposto col presente decreto, della sua  avvenuta  sottoscrizione  e
liberazione con conseguente aggiornamento dello Statuto. 
  7. Il presente decreto produce  effetti  dal  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 7,  del  decreto-legge  23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio 2017, n. 15. 
    Roma, 27 luglio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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