IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
«Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che prevede,
tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature
e mezzi tecnici atti all'accertamento ed al rilevamento automatico
delle violazioni alle norme di circolazione;
Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, «regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che
disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o
l'omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici
per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali
delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei
limiti di velocita';
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997
recante «Approvazione di prototipi di apparecchiature per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro
modalita' di impiego»;
Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che
disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in
legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio
2010, n. 120;
Visti in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che
elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non e'
necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi
1-ter ed 1-quater, che prevedono che per i casi sotto le lettere b),
f), g) e g-bis) non e' necessaria la presenza degli organi di polizia
stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi
dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e
tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168,
che individua le tipologie di strade lungo le quali e' possibile
effettuare il rilevamento a distanza e in modo automatico, tra
l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.
142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, recante «Attuazione dell'art.
3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»;
Visto l'art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante
disposizioni in materia di sicurezza stradale;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 113, depositata il
18 giugno 2015, che ha dichiarato incostituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 6, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte
le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai
limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalita' e di taratura;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, che
attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di pesi e
misure;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e
coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, recante «Istituzione del
sistema nazionale di taratura, che definisce gli istituti metrologici
primari, i campioni nazionali ed i centri di taratura»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
della difesa, 22 dicembre 2009, con il quale ACCREDIA e' stata
designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento, in applicazione dell'art. 4 della legge
23 luglio 2009, n. 99;
Visti gli atti di indirizzo n. 1/01106 e n. 1/01116, approvati
dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2016 e accolti
dal Governo;
Considerato che in attesa della modifica dell'art. 45, comma 6, del
decreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare comunque
attuazione al disposto della sentenza n. 113/2015 della Corte
costituzionale;
Considerato che in sede di approvazione del prototipo delle
apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocita' i competenti uffici del ministero, pur in
assenza di specifiche norme di riferimento, hanno comunque imposto,
nei decreti di approvazione dei prototipi, la necessita' di verifiche
periodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto delle
prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione;
Considerato, in particolare, che per le apparecchiature destinate
ad operare in modalita' automatica, senza l'ausilio degli organi di
polizia stradale, fin dall'anno 2003 e' stata prescritta la verifica
periodica con cadenza almeno annuale, mentre per un limitato numero
di dispositivi, destinati a funzionare esclusivamente sotto il
diretto controllo degli organi di polizia stradale, sono state
ritenute sufficienti le verifiche di funzionalita' e i controlli da
eseguirsi ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera,
comprese le eventuali procedure di autodiagnosi che escludono il
funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento, e
le operazioni di manutenzione e verifica prescritte nei manuali d'uso
e manutenzione;
Attesa la necessita' di uniformare i comportamenti dei costruttori
dei dispositivi ed apparecchiature di che trattasi, e degli organi di
polizia stradale interessati all'uso dei medesimi;
Sentito l'avviso del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'art.
11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha il compito
di coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque svolti,
espresso nella nota n. 300/A/1692/17/144/5/20/3, in data 2 marzo
2017, del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale
per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della Polizia di Stato;
Sentito il parere della Assemblea generale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici espresso con voto n. 19, reso nell'adunanza del
21 aprile 2017;
Decreta:
Art. 1
Nelle more della emanazione di specifiche norme per la
omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle
apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita', si procede alla
approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del
decreto sopra richiamato.