IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 10, 117 e 118 della Costituzione; Visto l'art. 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) 9 ottobre 2013, n. 952 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e, in particolare, l'allegato VIII del trattato di pace concernente il porto franco di Trieste; Vista la legge 25 novembre 1952, n. 3054, avente ad oggetto la ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, recante esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Visto il memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'allegato VII del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi; Visto l'art. 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); Visto l'art. 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale; Visto il decreto del Ministro delle finanze 20 dicembre 1925, n. 1693, recante norme doganali per l'esercizio dei punti franchi di Fiume e Trieste; Visto il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 19 gennaio 1955, n. 29; Visto il decreto del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste 23 dicembre 1959, n. 53; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, recante identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1994, n. 275; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 giugno 2004, recante individuazione dell'Autorita' competente per la sicurezza marittima e del Punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n. 725/2004; Sentita l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale; Emana il seguente decreto: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione amministrativa per la gestione del porto franco di Trieste, per adeguarlo agli obiettivi di sviluppo del traffico marittimo e delle attivita' connesse. 2. Sono in ogni caso fatte salve le competenze della regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e le competenze dell'autorita' marittima.