IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 1, dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50  del  24
aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno  2017
n. 96 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del  23  giugno  2017)  che  dispone
testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, per il  triennio
2017-2019,  sono  assegnati  ai  comuni,  compresi,  alla   data   di
presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio
sismico 1 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,  contributi   soggetti   a
rendicontazione a copertura delle spese di  progettazione  definitiva
ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche,  nel  limite
di 5 milioni di euro per l'anno 2017,  di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.»; 
  Visto  il  successivo  comma  2  del  medesimo  art.   41-bis   del
decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano  le
richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro  il  termine
perentorio del 15 settembre per l'anno  2017  e  del  15  giugno  per
ciascuno degli anni 2018 e  2019.  La  richiesta  deve  contenere  le
informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico  di
progetto (CUP).»; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati
richiesti  nelle  disposizioni  normative  richiamate,  al  fine   di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da  assegnare,  in  applicazione  dei  criteri   di   priorita'   ed,
eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3  e  4
del citato art. 41-bis; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da
utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti
interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale
predetto per l'anno 2017 e per i successivi anni 2018 e 2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Comuni destinatari del contributo 
 
  1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  il   contributo   soggetto   a
rendicontazione a copertura delle spese di  progettazione  definitiva
ed esecutiva, relativa ad interventi  di  opere  pubbliche,  previsto
dall'art.  41-bis  del  decreto-legge  n.  50  del  24  aprile  2017,
convertito con modificazioni dalla legge 21  giugno  2017  n.  96,  i
comuni che sono compresi nelle zone a rischio  sismico  1,  ai  sensi
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del
28 aprile 2006, alla data di presentazione della richiesta di cui  al
comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n.  50  del  2017,
presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -  Direzione
centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini  di  cui
all'art. 3.